Il fatto che il certificato di agibilità sussista o meno non rappresenta un distinguo rilevante.
Quello che piuttosto è determinante è la verifica della sussistenza per ottenere materialmente l’agibilità. Infatti, un conto è l’assenza del certificato di agibilità in riferimento ad un immobile che possiede i requisiti per ottenerlo, sicché si tratta semplicemente di procedere ad una regolarizzazione formale, altro è trovarsi dinanzi ad un immobile che quei requisiti non possiede, poiché in tal caso si tratterà di eseguire quegli interventi strutturali necessari a rendere l’immobile idoneo a conseguire l’agibilità.
Quanto alle modalità per ottenere il certificato, occorre procedere ad una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Infatti, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”.
Dunque, al fine di ottenere l’agibilità dell’immobile, è sufficiente il deposito in comune di una attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, della sussistenza condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Il successivo art. 62 del citato T.U., subordina poi il rilascio del certificato di agibilità ad una attestazione della rispondenza delle opere eseguite alle norme antisismiche.
Per i fabbricati edificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 , si ritiene generalmente che non sussista l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità come disciplinato dagli artt. 24 e seguenti del T.U. edilizia, poiché rispetto a tali costruzioni, o sussisterà un certificato rilasciato in base al D.P.R. n. 425/1994, oppure la richiesta sarà obbligatoria solo a seguito di intervento edilizio.