agibilità

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  • Ultimo messaggio 14 giugno 2018
micale06 pubblicato 08 giugno 2018

Buongiorno,

mi sono aggiudicata un immobile per il quale, a breve, salderò il prezzo. All'immobile manca l'agibilità. Seguendo i le discussioni precedenti ho visto che tra saldo prezzo e trasferimento, a volte, può passare parecchio tempo. Nel momento in cui saldo il prezzo di aggiudicazione posso richiedere l'agibilità o devo aspettare il decreto di trasferimento? Ringrazio per la risposta

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inexecutivis pubblicato 11 giugno 2018

Il fatto che il certificato di agibilità sussista o meno non rappresenta un distinguo rilevante.

Quello che piuttosto è determinante è la verifica della sussistenza per ottenere materialmente l’agibilità. Infatti, un conto è l’assenza del certificato di agibilità in riferimento ad un immobile che possiede i requisiti per ottenerlo, sicché si tratta semplicemente di procedere ad una regolarizzazione formale, altro è trovarsi dinanzi ad un immobile che quei requisiti non possiede, poiché in tal caso si tratterà di eseguire quegli interventi strutturali necessari a rendere l’immobile idoneo a conseguire l’agibilità.

Quanto alle modalità per ottenere il certificato, occorre procedere ad una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Infatti, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificataAi fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”.

Dunque, al fine di ottenere l’agibilità dell’immobile, è sufficiente il deposito in comune di una attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, della sussistenza condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Il successivo art. 62 del citato T.U., subordina poi il rilascio del certificato di agibilità ad una attestazione della rispondenza delle opere eseguite alle norme antisismiche.

Per i fabbricati edificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 , si ritiene generalmente che non sussista l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità come disciplinato dagli artt. 24 e seguenti del T.U. edilizia, poiché rispetto a tali costruzioni, o sussisterà un certificato rilasciato in base al D.P.R. n. 425/1994, oppure la richiesta sarà obbligatoria solo a seguito di intervento edilizio.

micale06 pubblicato 12 giugno 2018

Ringrazio per la risposta. Il problema dell’immobile è la mancanza di documentazione, non opere da sanare. Non ho capito però se posso richiedere l’agibiltà all’avvenuto saldo prezzo o devo aspettare il decreto di trasferimento dell’immobile ( perché nel primo caso non sarei formalmente proprietaria). E da questo dipende la possibilità di ottenere un mutuo... grazie. Spero di essermi spiegata

inexecutivis pubblicato 14 giugno 2018

Per istruire la pratica relativa all'agibilità dellìimmobile occorre essere titolati a farlo, e tale non è l'aggiudicatario, non ancora proprietario dell'immobile, Invero, secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria è il decreto di trasferimento l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

 

Precisiamo ancora che la data da considerare a questi fini non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

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