inexecutivis
pubblicato
07 dicembre 2020
Ai sensi dell’art. 572 c.p.c. se è stata presentata una sola offerta di importo inferiore di non oltre un quarto rispetto al prezzo base (nell’esempio da lei fatto, una offerta pari a 75) e non siano state presentate istanze di assegnazione, il bene sarà aggiudicato all’unico offerente, a meno che il giudice ritenga che “vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita”.
In altri termini, il Giudice potrebbe ritenere, nel caso concreto, che vi sono elementi in forza dei quali è verosimile ipotizzare che ove si svolgesse un nuovo tentativo di vendita il bene sarebbe aggiudicato ad un prezzo superiore a quello proposto dall’unico offerente.
Si tratta, a nostro avviso, di una ipotesi abbastanza remota, ma tuttavia possibile. Si pensi al caso in cui siano state presentate due offerte, ma quella contenente il prezzo più alto sia stata esclusa (perché ad esempio pervenuta fuori termine).
Non esiste un termine entro il quale questa valutazione deve essere compiuta. In ogni caso l’offerente non è più vincolato alla propria offerta se sono decorsi 120 giorni e la stessa non sia stata accolta.