aggiudicazione garage con macchina all'interno

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  • Ultimo messaggio 29 settembre 2017
silvianarduzzi pubblicato 27 settembre 2017

Salve, credo che la categoria sia erronea ma non mi è stata possibile una scelta più adeguata. Mi sono aggiudicata a giugno 2017 un garage. Ho provveduto al pagamento del saldo, del compenso del delegato (700,00 € circa), dell'imposta di bollo (59,00 €) e della tassa ipotecaria (90,00 €), il tutto entro il 19 luglio. il 20 luglio è stato trascritto il decreto di trasferimento datato 27 giugno 2017. Sono ormai trascorsi 2 mesi da tale trascrizione e non mi sono ancora state consegante le chiavi. il problema è che nel box, oltre a centanaia di beni mobili, risulta ricoverata una macchina, di proprietà di un terzo. il debitore si rifiuta di rimuoverla, così come il proprietario. qualcuno può dirmi quale sarà la procedura da seguire? quali tempi saranno necessari? se dovesse il custode riuscire a rimuovere il veicolo, sarò io a dovermi occupare dello smaltimento degli altri beni? per i danni che sto subendo ho diritto a qualche sorta di indennizzo? quali altre spese dovrò sostenere, soprattuo in considerazione del fatto che sono tenuta al pagamento del condominio per un bene del quale non posso beneficiare? da ultimo, sulla perizia è indicato che sono state deliberate, al tempo della perizia, spese straordinarie di rifacimento della facciata per € 1500. sono a mio carico? ringrazio anticipatamente per le risposte che vorrete fornirmi. Silvia

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2017

Le domande formulate sono diverse.

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna di esse.

Ai sensi dell’art. 560, commi terzo e  quarto c.p.c. il giudice dell'esecuzione dispone la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario al più tardi quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

Questo provvedimento è attuato dal custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Sempre il quarto comma dell’art. 560 prevede che quando nell’immobile si trovano beni mobili il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Come si vede, anche con riferimento ai beni mobili, è il custode che deve curarne lo smaltimento o la distruzione.

Certamente, il ritardo con cui le viene consegnato l’immobile è fonte di responsabilità per il soggetto che questo ritardo ha provocato (in primo luogo il debitore).

Infine, quanto alle spese straordinarie deliberate dall’assemblea condominiale, osserviamo che ai sensi dell’art. 63 disp att c.c. "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente".

Per anno in corso si intende non l’anno solare (per intenderci, I° gennaio – 31 dicembre), bensì all’annualità (in questo senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7395 del 22/03/2017 “In tema di ripartizione delle spese condominiali, l’espressione “anno in corso”, di cui al previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. – ora, in seguito all’approvazione della l. n. 220 del 2012, art. 63, comma 4, disp. att. c.c. - va intesa, alla luce del principio della "dimensione annuale della gestione condominiale", con riferimento al periodo annuale costituito dall’esercizio della gestione condominiale, il quale può anche non coincidere con l’anno solare”).

 

Sulla scorta di questo dato, le spese indicate in perizia possono gravare anche sull’acquirente se esse possono intendersi riferite all’annualità in corso o a quella precedente alla data del decreto di trasferimento, poiché in materia esecutiva è il decreto di trasferimento che determina il passaggio di proprietà dell’immobile.

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