Aggiudicazione definitiva e decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2022
gianlucaluka pubblicato 09 aprile 2022

Buongiorno, io e la mia compagna abbiamo partecipato insieme ad un'asta immobiliare, ci siamo aggiudicati il lotto. Tengo precisare che ho partecipato mediante procura speciale notarile, quindi risultiamo entrambi aggiudicatari con 2 quote al 50%. Abbiamo richiesto un mutuo e la banca mi chiede di dover intestare solo a me l'immobile poiché la mia ragazza non può ottenerlo. In sostanza devo intestare solo a me l'immobile e quindi il decreto di trasferimento. Come devo procedere? La mia ragazza è d'accordo a cedere la sua quota. È fattibile ? Grazie

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robertomartignone pubblicato 09 aprile 2022

Deve chiedere alla banca come procedere , perche' il ddr sarà obbligatoriamente intestato a entrambi . Chieda come vogliono tecnicamente gestire il tutto .

gianlucaluka pubblicato 09 aprile 2022

Mi hanno detto che non possono o non vogliono inserirla come terza datrice di ipoteca e che preferiscono che l'intero immobile sia intestato a me, intestatario del mutuo. Mi chiedo adesso c'è qualche strada che potrei seguire ? C'è un modo, tramite qualche atto notarile con cui la mia compagna cede a me la sua quota prima del ddt? Grazie

robertomartignone pubblicato 09 aprile 2022

Prima del ddt solo con  scrittura privata , ma il ddt sarà intestato a entrambi . Aspetti parere dell ' esperto del forum , per l ' intanto chieda al delegato esplicando la problematica . Quanto tempo avete ancora a disposizione ?

gianlucaluka pubblicato 09 aprile 2022

Un mese alla scadenza del saldo prezzo...

robertomartignone pubblicato 10 aprile 2022

Effettivamente manca poco , considerato le tempistiche bancarie , comunque le consiglio di chiedere in banca sottoponendo la problematica e che consiglino loro qualcosa .

inexecutivis pubblicato 11 aprile 2022

Non riteniamo invece che sia consentito, al difuori dei casi previsti dalla legge che l’aggiudicatario possa chiedere che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente in favore di un soggetto diverso.

Invero, gli interessi pubblicistici a presidio dei quali è disciplinato il subprocedimento di vendita dell’immobile pignorato devono condurre ad escludere, in linea generale, lo stesso possa subire deviazione.

La fase della vendita senza incanto si svolge, nel sistema delineato dal codice, secondo la seguente scansione: presentazione dell’offerta, aggiudicazione (definitiva), versamento del saldo prezzo, emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.

Le uniche alternative riconosciute dallo stesso legislatore codicistico sono quelle della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui,  e della presentazione di offerta per persona da nominare.

Soprattutto rispetto a quest’ultima (riconosciuta e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c.), deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l’intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall’aggiudicatario l’istituto dell’offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d’essere.

Riteniamo dunque che il decreto debba essere necessariamente intestato ad entrambi.

irene.serena pubblicato 16 aprile 2022

Buongiorno, mi sono aggiudicata un bene all’asta che è attualmente occupato da un terzo senza titolo in quanto con contratto di locazione scaduto il 28.02.2022. Il bene presenta degli abusi edilizi sanabili nel termine decadenziale di 120 giorni dal decreto di trasferimento. Considerato che è altamente probabile che il terzo occuperà l’immobile fino all’ultimo giorno utile previsto dall’art. 560 cpc per la liberazione degli immobili (mi sono avvalsa dell’attuazione dell’ordine di liberazione da parte dell’Ivg) , come posso fare per evitare di non far spirare il termine di 120 gg per la presentazione delle pratiche in sanatoria se non ho la possibilità, dopo il decreto di trasferimento, di accedere all’immobile per far effettuare i necessari rilievi per la predisposizione delle pratiche, visto che il bene continuerà ad essere occupato dal terzo fino all’eventuale accesso con la forza pubblica e quindi successivamente al termine di 120 gg?

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

La risposta alla domanda formulata deve muovere dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa norma con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Il problema che questa norma pone è un problema di coordinamento.

Invero, nessuna norma del codice civile di procedura civile prevede che il decreto di trasferimento sia notificato all’aggiudicatario, sicché il problema diventa quello di comprendere se, in difetto di rituale notificazione, il termine prescritto dalla norma può ricorrere in qualche modo.

In argomento mancano precedenti specifici sul punto, e più in generale nella giurisprudenza di legittimità non si registra un indirizzo univoco in merito alla possibilità che la notificazione ammetta equipollenti.

Cass. Sez. 1 - , Ordinanza 25/10/2018 n. 27121 ha per esempio affermato, in tema di ricorso avverso gli atti del Tribunale fallimentare che “Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione, avverso i provvedimenti definitivi di contenuto decisorio adottati dal tribunale fallimentare, tra cui il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, non decorre dalla data del deposito in cancelleria del decreto, bensì dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio dello stesso agli interessati, eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere”.

Anche cass. Sez.II, 19/09/2017, n. 21625 ha affermato che “Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l'art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato”.

Al contrario, in tema di locazioni, Cass. Sez. III 26/10/2017, n. 25415 ha ritenuto che “La comunicazione al conduttore dell'intenzione del locatore di alienare l'immobile locato prescritta dall'art. 38 della l. n. 392 del 1978, cd."denuntiatio", deve essere compiuta con il procedimento tipico della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario ovvero attraverso modalità di comunicazione equipollenti, tali cioè da porre il conduttore in condizione di esercitare la prelazione e da far decorrere il relativo termine legale”.

Questi precedenti mostrano come in materia processuale la giurisprudenza non ammette equipollenti alla notificazione di provvedimenti giurisdizionali o di atti processuali, mentre invece sembra ammettere detta equipollenza con riferimento alla notifica di atti sostanziali non aventi valore processuale.

Se così è, siamo dell’avviso per cui il termine dei centoventi giorni prescritti al fine di instaurare il procedimento di sanatoria di eventuali irregolarità edilizie decorre, in difetto di notificazione, dalla data di piena conoscenza del decreto di trasferimento, piena conoscenza che tuttavia il comune avrà l’onere di dimostrare ove ritenga tardiva la l’istanza. Certamente, sotto questo profilo, la data della trascrizione del decreto di trasferimento potrebbe essere rilevante.

È chiaro, ancora, che ove l’aggiudicatario sia in grado di dimostrare che la presentazione della domanda di sanatoria implica il materiale accesso all’immobile (cosa diversa dalla concreta disponibilità del possesso dello stesso) e che detto accesso non è stato possibile per causa a lui non imputabile, potrà presentare la domanda di sanatoria anche successivamente.

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