inexecutivis
pubblicato
27 febbraio 2020
La risposa al primo quesito formulato si rinviene nnella pronuncia della Corte di Cassazione n. 8502 del 26 settembre 1996, laddove si afferma che: "...un beneficio fiscale collegato a requisiti attinenti alla persona dell'acquirente, non può essere, in via generale, per il caso di acquisto in comproprietà, riconosciuto o negato per l'intero in ragione della sussistenza o insussistenza di tali requisiti con riferimento ad uno o alcuni dei compratori. In carenza di disposizioni che espressamente stabiliscano l'unicità del trattamento tributario (...si deve fare riferimento all'indicata natura della comproprietà indivisa e quindi si deve accertare per ogni acquirente ed in relazione alla sua quota, la presenza o meno dei presupposti dell'agevolazione."
Detto principio è stato ribadito nelle successive pronunce 4 aprile 1996, n. 3159 e del 21 giugno 2001, n. 8463.
Dunque, ogni acquirente verserà le imposte dovute in forza della propria posizione soggettiva.
A proposito della plusvalenza osserviamo che a norma dell’art. 1, comma 496 l. L. 23/12/2005, n. 266 (modificato prima dal comma 21 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 310 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296), “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia”.
Sulla scorta di questo dato normativo, riteniamo che il pagamento dell’imposta da plusvalenza in sede di stipula del rogito non è obbligatoria, ma si verifica solo “su richiesta della parte venditrice”.
In alternativa, la plusvalenza dovrà essere portata in dichiarazione dei redditi.