Aggiudicarsi bene tra società srl e semplice con stesso socio

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  • Ultimo messaggio 18 maggio 2022
lazzarom pubblicato 08 marzo 2022

Si desidera sapere se una società semplice può aggiudicarsi un bene che si vende all'asta di una srl dove il socio di maggioranza è titolare anche del 50% delle quote della società semplice.

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lazzarom pubblicato 06 maggio 2022

Nessuno?

robertomartignone pubblicato 06 maggio 2022

In via teorica mi pare possibile ma , non ne vedo la convenienza , sarebbe necessario conoscere la situazione debitoria e verificare  . Astalegale le risponderà in maniera piu' precisa e articolata 

inexecutivis pubblicato 08 maggio 2022

A nostro avviso l'operazione è illegittima.

Cerchiamo di piegarci meglio.

Ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c. ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato.

Le ragioni di questo divieto sono state variamente intese: alcuni ritengono che il debitore non possa acquistare la cosa propria; altri sostengono che la partecipazione del debitore alla vendita scoraggerebbe altri acquirenti; altri ancora osservano che l’’acquisto della cosa pignorata in suo danno consentirebbe al debitore di beneficiare della cancellazione delle ipoteche e del pignoramento, senza adempiere.

La norma, per giurisprudenza consolidata, ha carattere eccezionale, e pertanto è insuscettibile di applicazione analogica.

In questi termini si esprime ormai da tempo la giurisprudenza, dove ad esempio si è affermato che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l'offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio, anche nella ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. (Nella specie, relativa ad ipotesi in cui l'offerta di aumento di sesto era stata fatta da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'offerta non riconducibile al debitore esecutato, avendo l'aggiudicazione prodotto effetti sulla società quale soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finche rappresentative di essa). (Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 16/05/2007, Rv. 597779 - 01)

Nel caso di specie ci sembra che la società offerente voglia semplicemente aggirare il divieto.

robertomartignone pubblicato 09 maggio 2022

Ripeto sarebbe necessario leggere le carte e verificare , in via teorica sarebbero ragioni sociali differenti e potrebbe essere possibile . 

inexecutivis pubblicato 18 maggio 2022

Attenzione, la diversità della ragione sociale (ma forse si voleva dire "oggetto" sociale) non esclude ex se la praticabilità di una interposizione fittizia.

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