Aggio non calcolato nel computo del Credito

  • 95 Viste
  • Ultimo messaggio 22 ottobre 2018
kambal pubblicato 18 ottobre 2018

In una P.E Immobiliare l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in quaità di creditore intervenuto, in vista della redazione del piano di riparto, precisa che il suo credito è di € 15.844,60 di cui:

A. 11.070,56 per tributi iscritti a ruolo

 B. 2.915,89 per interessi di mora

 C.  612,97  per rimborso spese e diritti di notifica

D. 1.24,18 per aggio.

Il delegato alla vendita, nel calcolare il credito conplessivo dell'Agenzia, esclude l'aggio e tiene conto nel determinare il credito complessivo dei punti A, B e C, pertanto, il credito è di € 14.599,43. Ha operato corretamente?

Oppure, nel determinare il credito avrebbe dovuto escludere anche le spese, cioè il punto C e quindi il credito è di € 13.986,46.

Ha agito correttamente da escludere l'aggio? ( perchè l'aggio non si computa?)

In attesa di leggervi in merito, vi ringrazio e porgo distinti saluti.

inexecutivis pubblicato 22 ottobre 2018

A nostro avviso l'aggio concorre alla determinazione del credito, e quindi va considerato, trattandosi del compenso sulle somme iscritte a ruolo, così come previsto dall'art. 17 13 aprile 1999, n. 112, il quale lo pone a carico del debitore. Lo stesso discorso vale, sulla scorta del medesimo presupposto normativo, per le spese di notifica.

In proposito, si è affermato che "l’aggio riguarda il diritto del concessionario a vedersi riconosciuti gli oneri connessi, in generale, al sistema di riscossione che si rende necessario attuare e gestire anche a fronte del mancato tempestivo adempimento dell’obbligo tributario”. Esso è pertanto “il compenso destinato a remunerare la complessiva attività del concessionario per tutte le spese che esso affronta nell’intera attività di riscossione, ivi comprese quelle attinenti all’idonea organizzazione sul territorio di mezzi e persone, e prescinde quindi dagli oneri affrontati per le attività di esecuzione/insinuazione nei casi specificiil relativo credito inerisce dunque sin dall’origine – con vincolo indisgiungibile – a quello tributario, ponendosi in rapporto di accessorietà con lo stesso e venendo così assistito dall’identico titolo preferenziale al soddisfacimento ad esso spettante”.

Diverso sarebbe stato il caso della procedura fallimentare, laddove l'aggio andrebbe escluso se riferito a cartelle notificate successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Close