inexecutivis
pubblicato
28 gennaio 2019
Rispondiamo all'interrogativo osservando che i requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma è necessario, tra l'altro, che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano
Dalla disposizione appena citata si ricava il precipitato per cui il trasferimento all'estero per motivi di lavoro non determina la perdita del beneficio, in quanto nei casi di trasferimento all'estero è sufficiente che il bene sia stato acquistato come prima casa nel territorio italiano.
La stessa conclusione si ricava dalla lettura dell'art. 15, comma primo, let. b) TUIR, il quale dispone che gli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa possono essere detratti per tutti i periodi di imposta in cui l'immobile è adibito a dimora abituale, senza tenere conto, tuttavia, delle variazioni di residenza "dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro".
La medesima conclusione si ricava dalla lettura della giurisprudenza, la quale ha osservato che In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi della nota II bis dell'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'esonero dal requisito della correlazione tra comune di ubicazione dell'immobile e luogo di residenza o svolgimento dell'attività' lavorativa di cui gode il cittadino italiano emigrato all'estero, in ragione del particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all'estero ed all'emigrazione, opera anche in relazione alla conservazione del beneficio in caso di vendita dell'immobile nel quinquennio e riacquisto di un ulteriore immobile entro l'anno (Cass. Sez. 6 - 5, 09 luglio 2014 n. 15617).