AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

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  • Ultimo messaggio 20 gennaio 2022
lunantani pubblicato 19 gennaio 2022

Buongiorno, con la presente sono a sottoporvi la mia situazione;

a Novembre 2021 mi sono vista aggiudicataria in un'asta di 2 lotti nella medesima es.proc. e gli stessi sono:

- Lotto 1 Abitazione censita al foglio xx - part. xxx - sub 22 - ctg. A/2 corredata di Autorimessa in foglio xx- part. xx sub 10   ctg. C/6

- Lotto 2 Autorimessa censita al foglio xx - part. xxx - sub 16   ctg. C/6.

 Aggiungo inoltre che entrambe le Autorimesse sono sotto l’abitazione principale e sarà realizzata un apertura diretta tra l’abitazione del lotto 1 (sub 22 ctg. a/2) e l'autorimessa del Lotto 2 ( sub.16 ctg c/6) .

Detto quanto sopra ad oggi devo redigere un autodichiarazione per richiedere l'agevolazione prima casa della quale ho appurato fiscalmente di averne diritto,

sono quindi a domandarvi se posso chiedere l'agevolazione sulla sola abitazione del lotto 1 (foglio xx - part. xxx - sub 22 - ctg. A/2) e sul secondo garage del lotto 2 (fogli xx - part. xxx - sub 16   ctg. C/6 ) lasciando quello di pertinenza inserito nel lotto 1 (sub.10 c. c/6) ad imposte di seconda pertinenza.

Vi ringrazio anticipatamente

inexecutivis pubblicato 20 gennaio 2022

A nostro avviso per entrambe le pertinenze può essere chiesta l'agevolazione prima casa, in ragione del fatto che si è intenzionati a procedere al loro accorpamento.

Infatti, con riferimento alla possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nella quale ha chiarito che il beneficio si applica anche all’acquisto del nuovo immobile a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche “non di lusso” (caratteristiche che, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).

Infine, con la risoluzione n. 154/E del 19.12.2017, l’Agenzia delle Entrato ha ritenuto che le agevolazioni fiscali in parola possano essere riconosciute anche nel caso di acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti già posseduti, di cui uno contiguo ed altro sottostante, affermando che non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento, a condizione che il contribuente proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

La cosa è stata confermata da cass. 16.6.2020 n. 11322

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