agente immobiliare

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  • Ultimo messaggio 15 settembre 2017
stefanobian pubblicato 12 settembre 2017

Buongiorno, vi racconto in breve la mia esperienza ed il motivo della richiesta di informazioni Sono interessato ad un immobile all asta visto su riviste specializzate, ho subito telefonato per poter prendere appuntamento e visionare l immobile in questione, mi invitano a chiamare un altro numero che poi scopro trattasi di agente immobiliare. Avvenuto l incontro e la visita vedo che lo stesso immobile è fatto visitare da decine e decine di persone sempre dal medesimo mediatore quindi comprendo che in sede di asta io andrò a gareggiare con buona parte di quelle persone e magari in caso di vincita mi toccherà saldare anche la sua parcella. Allora la domanda mi sorge spontanea: si può definire mediazione quello che ha fatto per me? ( visita dell'appartamento) Mi spiego meglio : se l agente immobiliare non lavora per avvantaggiare me, anzi sembra quasi che mi remi contro, continuando a portare clienti nel medesimo appartamento, sono tenuto a versare la sua parcella nel caso di aggiudicazione definitiva? Vi ringrazio e per favore datemi anche qualche riferimento normativo

inexecutivis pubblicato 15 settembre 2017

La questione prospettata nella domanda ci appare assai singolare, anche se sarebbe molto importante sapere se la rivista dalla quale è stato acquisito il numero cui si è telefonato è una comune rivista oppure si tratta di una delle riviste sulle quali sono pubblicizzate esclusivamente le vendite giudiziarie.

Se così è, da quanto abbiamo compreso dal contenuto del quesito, contattato il numero delle referente della procedura, le è stato chiesto di rivolgersi ad un altro soggetto, agente immobiliare.

Se i termini della questione sono nei termini che abbiamo riassunto, la vicenda potrebbe addirittura avere rilevanza penale.

In linea di principio non è escluso che il custode nel far visitare l'immobile ai potenziali acquirenti (ricordiamo che l'articolo 560 ultimo comma c.p.c. riconosce all'interessato un vero e proprio diritto a visitare l'immobile); quello che è vietato, e che anzi ha rilevanza penale, perché si traduce nella richiesta di un corrispettivo per il compimento di un atto del proprio ufficio, è che per questa attività venga richiesto un corrispettivo.

Sul mercato esistono soggetti che svolgono attività di "assistenza" ai potenziali acquirenti nello svolgimento delle attività necessarie a procedere all'acquisto di beni immobili in seno a vendite giudiziarie. È evidente che, ove ci si rivolga spontaneamente a queste figure professionali, la consulenza che costoro svolgono andrà remunerata. Quello che è vietato è che il professionista delegato o il custode sostanzialmente rifiutino di prestare loro ufficio indirizzando gli offerenti a terzi i quali poi pretendono di essere remunerati per l'opera prestata.

 

Il suggerimento che in definitiva ci sentiamo di offrirle è quello di rappresentare al giudice dell'esecuzione la situazione che ci ha appena illustrato.

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