Affitto e Imu

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  • Ultimo messaggio 24 dicembre 2020
saermex1050 pubblicato 14 dicembre 2020

Salve, sono l aggiudicatario di una casa all asta, giorno 16 dicembre mi verrà rilasciato il decreto di trasferimento direttamente dal custode dopo che è stato già registrato all ufficio dell entrate da un paio di mesi, avevo un contratto di affitto che ho disdetto a giugno scorso ma la mia residenza risulta ancora a quell indirizzo ma io ad oggi vivo dai miei suoceri. Ho scritto al comune dove è sita la casa aggiudicata x sapere se c era da pagare imu come seconda casa e loro mi hanno girato un f24 scaduto a fine giugno 2020 di 724 euro, come mi debbo muovere? Mi tocca pagarlo? Grazie per una vostra gentile risposta.

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inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2020

Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si vedano, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).

Se così è, siamo dell’avviso che non occorre attendere i tempi della trascrizione del decreto.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

Quanto alla residenza, osserviamo che fino a quando non si andrà effettivamente ad abitare all’interno del nuovo appartamento, la residenza non potrà essere trasferita. Ricordiamo infatti che a norma dell’art .43 c.c. “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, per cui se non v’è dimora abituale all’interno di un determinato luogo non può esservi residenza.

Ed infatti, a norma dell’art. 13, comma 2, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, la dichiarazione di variazione di residenza deve essere fatta nel termine di 20 giorni dal verificarsi del fatto che l’ha determinata, il che significa che prima deve avvenire il cambio di dimora e solo dopo, nel termine di 20 giorni, si può formalmente trasferire al residenza.

Di conseguenza, tutte le imposte che presuppongono la proprietà o il possesso dell’immobile non potranno gravare sul mero aggiudicatario.

saermex1050 pubblicato 17 dicembre 2020

Buongiorno e grazie per la vostra celere risposta, oggi ho dinuovo sentito l l'ufficio tributi e mi dice che devo pagare questo f24 e così anche x il 2021, fino a quando nn avrò l effettiva residenza e dimora nella nuova casa, xke' mi dicono che l'Imu esenta il pagamento nn sulla prima casa ma dove si ha la residenza e dimora questo è quanto, io nn capisco proprio che senso ha ciò.

inexecutivis pubblicato 18 dicembre 2020

Ribadiamo il convincimento per cui l'aggiudicatario non può essere chiamato al versamento del tributo riferito ad un periodo precedente al decreto di trasferimento.

saermex1050 pubblicato 20 dicembre 2020

Scusate rettifico il tutto, parlando con l ufficio tributi del comune interessato, io sono definito proprietario da quando viene avviato il deposito telematico del decreto di trasferimento e cioè dal 26 giugno 2020, quindi da quella data mi tocca pagare come seconda casa, ma dato che il debitore attenedosi al dpcm che prevedeva la sospensione di 6 mesi dei pignoramenti con scadenza ad ottobre 2020 e l altro dpcm successivo che prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 nn ha potuto sgomberare, ad oggi ovviamente nn gli è stata recapitata la 2' lettera di sgombero che poi nel complesso sarebbero 3. Dal mio canto questi due dpcm nn mi tutelano per quel che riguarda il pagamento dell Imu? A parte tutto ciò io avendo in mano dal 16 dicembre il decreto di trasferimento non posso venire in possesso delle chiavi dell immobile? Presupponendo che da gennaio si sblocchi tutto debbo ancora attendere che gli vengano recapitate ancora le altre 2 lettere per lo sgombero? O il provvedimento si abbrevia? Spero di essere stato chiaro nell esporre il tutto. Grazie

rickhunter pubblicato 21 dicembre 2020

La casa che si è aggiudicato è attualmente abitata dal fallito o è una casa libera che, con la scusa del dpcm, il debitore non ha voluto sgomberare?

saermex1050 pubblicato 21 dicembre 2020

La casa quando è stata fatta la perizia del tribunale risultava abitata cioè 2 anni fa circa, ma già da qualche mese prima dell aggiudicazione che risale al 20 dicembre 2019 è disabitata.

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2020

Se la casa è libera le deve essere consegnata attraverso l'attuazione dell'ordine di liberazione.

rickhunter pubblicato 21 dicembre 2020

Una casa libera, e dopo un anno dall'aggiudicazione ancora non le hanno dato il pieno possesso?

saermex1050 pubblicato 22 dicembre 2020

E già, forse perché quando è stata fatta la perizia del tribunale risultava occupata, ma in realtà è da più di un anno che la casa è stata lasciata libera e non ci vive più nessuno. Io ho detto che al custode giudiziario quella che è la realtà di quella casa e mi ha risposto che se il debitore mettesse per iscritto che attesti che nn ci vive più avremmo sviato i diversi dpcm che sono stati messi in atto in questo 2020 causa covid...ma ad oggi la situazione con il debitore diciamo che si è incrinata per futili motivi e quindi tutto è rimasto fermo, ad oggi il debitore non risponde al telefono né a me ne al custode. Io da gennaio dovrò pagarmi affitto mutuo e imu come seconda casa, sperando che non esca fuori un nuovo dpcm. Io vorrei sapere se per ldobbiamo aspettare x il 2021 che il debitore riceva le ultime 2 lettere di sgombero o magari la prassi si abbrevia?

inexecutivis pubblicato 24 dicembre 2020

L’art. 103, comma sesto, d.l. n. 18/2020, prevede la sospensione de “L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili”.

Dottrina e giurisprudenza si interrogano sulla possibilità che questa sospensione possa essere applicata anche agli ordini di liberazione.

Chiarito, in primis, che la previsione costituisce disposizione eccezionale contenuta in una normativa speciale e che, come tale, è insuscettibile di applicazione analogica, pena la violazione dell’art. 14 prel., le alternative possibili sono due: o si esclude che l’ordine di liberazione, siccome attuato, non può essere ricompreso nel perimetro di applicazione della norma; oppure si deve ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine esecuzione in modo atecnico, sicché il esso non va inteso come (volutamente) limitato ai provvedimenti oggetto di esecuzione strictu sensu intesa.

Questa seconda opzione ermeneutica ci pare preferibile, ben consapevoli, tuttavia, che la tesi restrittiva è stata autorevolmente sostenuta in dottrina e patrocinata da taluna giurisprudenza (Tribunale, Verona, 13 maggio 2020).

Sul piano letterale, va premesso che la regula juris non coincide esclusivamente con la lettera della legge, ma si compone di principi e valori che, attraverso l'opera di giudici e giuristi, colorano il linguaggio legislativo, sicché l'interpretazione è lo strumento che consente di creare la norma, partendo dalla mera disposizione. In un siffatto contesto, si è detto, “l'affidamento riposto nel significato letterale della disposizione (...), si scontra con la constatata complessità dei processi interpretativi, il cui esito è il prodotto della funzione nomopoietica distribuita tra tutti i soggetti dell'ordinamento» e «continuamente alimentata dal dibattito processuale del giudice con e tra le parti”.

Ciò detto, conforta questa interpretazione “ampia” la ratio chiaramente emergenziale della previsione, che mal giustificherebbe il distinguo che qui non si condivide. Non sembra congruo, infatti, trattare diversamente situazioni identiche sul piano fattuale (tanto è vero che in dottrina è comune l’affermazione per cui l’attuazione dell’ordine di liberazione anticipa gli effetti dell’esecuzione per rilascio eseguita sulla scorta del decreto di trasferimento a norma dell’art. 586 c.p.c. al fine di assicurare una migliore e più rapida liquidazione del bene pignorato), posto che in entrambi i casi, il soggetto che occupa un immobile è obbligato a lasciarlo; si tratterebbe, insomma, di una distinzione difficilmente riconducibile su binari della Costituzione.

Sempre sotto questo profilo, neppure giustifica una diversa trattazione dell’ordine di liberazione risetto ai provvedimenti giurisdizionali suscettibili di esecuzione, la circostanza per cui nell’ordine di liberazione vengono in rilievo anche gli interessi pubblicistici al cui presidio è posta l’anticipata attuazione dell’ordine di liberazione, siccome ancillare rispetto all’obiettivo della efficiente gestione della procedura esecutiva, a vantaggio non solo delle parti ma anche dell’amministrazione della giustizia, globalmente intesa.

L’affermazione è condivisibile, ma oblitera il dato per cui anche in una ordinaria esecuzione per rilascio (ed in genere in tutte le attività giurisdizionali) l’interesse pubblicistico resta sullo sfondo e non può soccombere al cospetto degli interessi delle parti. In ogni caso, l’interesse generale alla tutela della salute pubblica intorno al quale ruota la legislazione emergenziale adottata per far fronte alla pandemia in atto deve indurre a considerare temporaneamente recessivi gli altri interessi temporaneamente sacrificati da questa legislazione.

Si aggiunga che l’iperfetazione normativa provocata dall’emergenza sanitaria in corso si connota per una profluvie di incertezze terminologiche (chiaramente dovute alla necessità di provvedere ad horas), il che rende l’interpretazione letterale delle norme che ne costituiscono il prodotto criterio ermeneutico abbisognevole di argomenti di sostegno. Ne è la riprova lo stesso art. 103 comma sesto, che è inserito in un articolo la cui rubrica, intitolata “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, è del tutto inidonea a contemplare la sospensione dei provvedimenti giurisdizionali di rilascio.

Pure incapace di giustificare una interpretazione restrittiva è la previsione di cui al precedente art. 54-quater (che sospende le esecuzioni immobiliari che abbiano ad oggetto la casa abitata dal debitore), la quale: da una parte conferma le sbavature terminologiche  di questa legislazione emergenziale (posto che mentre il titolo parla di sospensione riguardante le “procedure esecutive sulla prima casa”, nel testo dell’articolo ci si riferisce all’“abitazione principale del debitore”); dall’altro si colloca tra una serie di disposizioni eterogenee tra loro, il che non offre argomenti per affermare (come sostenuto dalla citata contraria giurisprudenza) che il legislatore abbia inteso dedicarsi in quella sola sede alle procedure esecutive.

Sottolineamo, da ultimo, che il termine del primo settembre è stato prorogato al 31 dicembre dal dall'art. 17-bis, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il cui titolo è “Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo”. Questo titolo sembrerebbe dare maggiore conforto alla tesi restrittiva, che esclude l’applicazione della disposizione agli ordini di liberazione.

Suggeriamo dunque di richiedere formalmente (a mezzo pec o raccomandata a.r.) al custode di consgnarle l'immobile.

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