Nel rispondere alla domanda riteniamo che occorra muovere dalla premessa per cui secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri).
Se così è, siamo dell’avviso che non occorre attendere i tempi della trascrizione del decreto.
Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).
Divenuto proprietario del bene, avrà anche diritto alla riscossione dei canoni. A questo fine le suggeriamo di inoltrare una formale comunicazione all’inquilino (a mezzo raccomandata a.r.) con la quale gli comunicherà di essere subentrato nella locazione e che pertanto il canone deve essere corrisposto a lei secondo le medesime modalità previste nel contratto.
Quanto alla residenza, osserviamo che fino a quando non si andrà effettivamente ad abitare all’interno del nuovo appartamento, la residenza non potrà essere trasferita. Ricordiamo infatti che a norma dell’art .43 c.c. “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, per cui se non v’è dimora abituale all’interno di un determinato luogo non può esservi residenza.
Ed infatti, a norma dell’art. 13, comma 2, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, la dichiarazione di variazione di residenza deve essere fatta nel termine di 20 giorni dal verificarsi del fatto che l’ha determinata, il che significa che prima deve avvenire il cambio di dimora e solo dopo, nel termine di 20 giorni, si può formalmente trasferire al residenza.
Si aggiunga che a mente dell’art. 18-bis del medesimo d.P.R. l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di variazione di residenza accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione della variazione per il tramite (così prevede il successivo art. 19) della i polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato.