affitto

  • 201 Viste
  • Ultimo messaggio 07 dicembre 2017
malombra pubblicato 06 dicembre 2017

buongiorno, sarei interessata ad acquistare un terreno con fabbricati, l'unico problema è che è sotto contratto di affitto a terzi fino al 2019.

se riuscissi ad acquistarlo c'è un modo per utilizzarlo subito e annullare il contratto esistente?

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2017

La domanda formulata non contiene elementi sufficienti per consentirci un a risposta compiuta.

Proviamo tuttavia a fornire i criteri sulla scorta dei quali è possibile valutare se l’acquirente è tenuto o meno a rispettare la locazione.

In primo luogo occorre distinguere tra contratti stipulati dopo il pignoramento e contratti di locazione conclusi in data antecedente ad esso.

Con riferimento alle locazioni stipulate dopo il pignoramento, è facile osservare che le stesse saranno inopponibili alla procedura.

Con riferimento alle locazioni stipulate prima del pignoramento, occorre esaminare l’art. 2923 c.c., il quale nel disciplinare i rapporti tra locatore ed acquirente distingue quattro ipotesi:

1.    Locazioni di durata fino a nove anni: sono opponibili alla procedura se hanno data certa anteriore al pignoramento, laddove la data certa si ricava prevalentemente dalla registrazione del contratto, ai sensi dell’articolo 2704 c.c.;

2.    Locazioni di durata superiore nove anni: sono opponibili alla procedura se trascritte nei registri immobiliari prima del pignoramento. Ovviamente, ove la locazione ultranovennale non sia stata trascritta, essa sarà opponibile nei limiti del novennio, sempre che abbia comunque data certa.

3.    Locazioni prive di data certa: sono opponibili alla procedura se la detenzione è anteriore al pignoramento (La prova della detenzione può essere fornita con qualsiasi mezzo, e anche per presunzioni. A questo fine possono rilevare il certificato di residenza storico, l'intestazione delle utenze ed i bollettini di pagamento delle medesime, le quietanze di pagamento dei canoni, ecc…) ed in questo caso l’acquirente è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Con riferimento a questa tipologia di locazioni deve osservarsi come la regola appena descritta secondo alcuni non vale per i contratti di locazione ad uso abitativo, per i quali l’art. 1 della legge 431/1998 ha imposto il requisito della forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che questi contratti, se privi di forma scritta non saranno opponibili alla procedura anche se la detenzione è anteriore al pignoramento. Si tratta tuttavia di una opinione non da tutti condivisa, poiché secondo altri il conduttore potrebbe invocare anche nei confronti del creditore pignorante (e quindi dell’aggiudicatario) l’art. 13, co. 5 della citata legge, la quale riconosce all’inquilino il diritto di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi allorquando il locatore abbia preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto. Insomma, secondo costoro, se l’inqulino dimostra che il proprietario ha preteso la stipula di un contratto “in nero”, potrebbe opporre la locazione anche se priva di forma scritta (ovviamente rimane ferma la condizione per cui la detenzione deve essere anteriore al pignoramento).

4.    Locazioni il cui prezzo sia inferiore di un terzo a quello giusto o a quello risultante dalle precedenti locazioni: esse sono inopponibili alla procedura.

Infine, deve ricordarsi l’art. 1, comma 346 L. 30/12/2004, n. 311, il quale così recita: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.

 

A proposito di questa norma Cass. civ, sez. 3 -, 28 aprile 2017, n. 10498, ha osservato che “In tema di locazione immobiliare (nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall’istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998”.

Close