Acquisto titolo personale

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  • Ultimo messaggio 11 marzo 2022
Kalos pubblicato 08 marzo 2022

Buongiorno, a breve intendo partecipare ad in asta telematica per l’acquisto di un immobile. Anche con questa tipologia di asta è possibile chiedere l’acquisto a titolo personale essendo in comunione dei beni? Naturalmente rispettando le condizioni affinché sia riconosciuta questa possibilità. Grazie

inexecutivis pubblicato 11 marzo 2022

Rispondiamo alla domanda osservando che secondo la giurisprudenza “In tema di acquisti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, al fine di escludere l'applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati nelle lettere c); d); ed f) del primo comma dell'art. 179 cod. civ.,che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l'efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di non contitolarità dell'acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge. (Nella fattispecie, il coniuge non acquirente, richiedente la contitolarità di un immobile pervenuto all'altro coniuge, per effetto dello scioglimento di società di capitali, aveva partecipato all'atto di acquisto, dichiarandosi in regime di separazione dei beni e nulla opponendo all'espressa qualificazione del cespite come derivato dall'assegnazione di beni personali. In mancanza della prova della non veridicità di tale dichiarazione, è stata confermata la natura di bene personale dell'immobile acquistato)". (Cass. Sez. 2, 06/03/2008, n. 6120).

Sulla scorta di questo presupposto l'offerta di acquisto potrà essere formulata allegando all’offerta (o meglio, caricandola tra i documenti che vengono caricati nel corso della compilazione dell’offerta) una dichiarazione dell’altro coniuge il quale "Dichiara che il prezzo offerto verrà pagato con danaro dell’altro coniuge e che pertanto il bene per il quale viene proposta l’offerta non entrerà nella comunione legale dei beni”.

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