Acquisto nuda proprietà - eventuali contratto comodato

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  • Ultimo messaggio 19 luglio 2019
Marco_acquirente pubblicato 10 luglio 2019

Buongiorno,

sono interessata all'acquisto all'asta della nuda proprietà di un'abitazione, il cui usufrutto è intestato ad una signora molto anziana. La mia domanda è: se l'usufruttuaria nel frattempo stipula un contratto di comodato per 20 anni con il figlio, dovrei attendere fino alla scadenza del contratto di comodato per entrare in possesso dell'immobile?

Grazie,

cordiali saluti

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inexecutivis pubblicato 14 luglio 2019

Rispondiamo all’interrogativo osservando che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.

Come si vede, il codice si è preoccupato di dettare una specifica disciplina per le sole locazioni, con la conseguenza che il comodato (cui la disciplina delle locazioni non si applica in quanto il comodato è atto a titolo gratuito) si estingue alla scadenza dell’usufrutto.

In questa direzione si è espressa anche la giurisprudenza. Invero, secondo cass. Sez. II,5 luglio 1974, n. 1953 “Nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato; e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria”.

Marco_acquirente pubblicato 15 luglio 2019

Molte grazie per la precisione e l'esaustività.

Quindi, l'eventuale protrarsi dello stato di occupazione dell'immobile riguarda solo eventuali contratti di affitto. Se posso, ho un'ulteriore domanda: quando gli usufruttuari sono due, al 50% ciascuno, ma senza diritto di accrescimento, nell'ipotesi di una locazione stipulata da entrambi (viventi, ovviamente), il termine di 5 anni previsto dall'art. 999 si riferisce alla morte del primo usufruttuario oppure alla morte anche del secondo?

inexecutivis pubblicato 19 luglio 2019

La norma non discipina una fattispecie simile. A nostro avviso il vuoto normativo deve essere colmato lasciando in vita il contratto ed applicando lart. 999 alla morte del secondo usufruttuario.

 

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