ACQUISTO IN ASTA E INIZIO PROCEDIMENTO ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

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  • Ultimo messaggio 25 febbraio 2019
marcom pubblicato 19 febbraio 2019

La Società X si è aggiudicata (quale unica offerente) a giugno 2018 un complesso immobiliare in corso di costruzione (di proprietà di un fallimento)  con termine di pagamento-saldo prezzo ad ottobre 2018 (avviso di vendita del febbraio 2018). La Perizia di stima richiamata nell'avviso di vendita è del 2009 (si sono svolti 8 tentativi di vendita deserti). A settembre 2018 la X apprende dai tecnici comunali che il mappale ove è edificato l'edificio verrà espropriato (e demolito) da RFI per il raddoppio di una linea ferroviaria (il progetto preliminare è stato approvato nel 2017). La X chiede al curatore e al GD di sospendere la procedura ed i termini di pagamento. La curatela (autorizzata dal GD) sospende ed incarica un perito di svolgere gli accertamenti del caso e, all'esito, assegna alla X un termine di giorni 60 per procedere al saldo prezzo in quanto la procedura di esproprio dovrebbe concludersi solo verso giugno 2019. A gennaio 2019 RFI deposita il progetto definitivo e pubblica l'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dal progetto (tra cui quella aggiudicata alla X). Ritenete possibile ed in quali termini che ai sensi dell'art. 108 L.F. il GD possa annullare/revocare la procedura di vendita in quanto il bene aggiudicato in via provvisoria non potrà essere in alcun modo ristrutturato dalla X ma la stessa potrà al massimo ottenere l'indennità di esproprio tra alcuni anni? Grazie.       

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2019

A nostro avviso vi sono i presupposti per una revoca dell'aggiudicazione. Invero, l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio rende il bene oggetto di vendita radicalmente riverso da quello indicato in perizia, con la conseguenza che ricorre una vera e propria ipotesi di aliud pro alio, che secondo la giurisprudenza (si veda, ex multis, Cass. 2 aprile 2014 n. 7708)

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Il suggerimento che allora ci sentiamo di offrire è quello di chiedere al giudice, ai sensi dell'art. 108 l.fall. la sospensione della vendita.

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