Acquisto immobile all'asta per fusione con altro immobile - Agevolazioni prima casa

  • 539 Viste
  • Ultimo messaggio 15 gennaio 2020
matteo.flavi pubblicato 13 gennaio 2020

Buongiorno,

Caso:
Sono proprietario di un immobile acquistato con l'agevolazione di prima casa ed ho intenzione acquistare all'asta un'altro immobile adiacente per poi fonderli assieme in un'unica unità abitativa.

Problema:
Per richiedere l'agevolazione prima casa mi viene detto di allegare all'offerta un modulo dove dichiaro di voler usufruire dell'agevolazione e che, fra le altre cose, affermo di non essere già in possesso di un altro immobile nello stesso comune.
Ovviamente questa condizione non si può applicare alla mia situazione in quanto io possiedo già un immobile e l'acquisto serve appunto per "allargare" la casa principale.

Quesito:
In questo caso specifico quali documenti è necessario allegare all'offerta per poter richiedere l'agevolazione prima casa?

 

Grazie in anticipo per l'aiuto e spero di aver rispettato tutte le regole del forum.

 

inexecutivis pubblicato 15 gennaio 2020

Com'è noto, le condizioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione “prima casa” sono dettate dalla nota II - bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. In applicazione di tale disposizione, dette agevolazioni sono riconosciute, tra l'altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a condizione che:

a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Costituisce quindi condizione ostativa alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l'altro, il fatto che l’acquirente sia già titolare di altra casa di abitazione nello stesso comune in cui si trova l’immobile oggetto del secondo acquisto, oppure sia titolare di altra casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

Con riferimento alla possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nella quale ha chiarito che il beneficio si applica anche all’acquisto del nuovo immobile a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche “non di lusso” (caratteristiche che, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).

Infine, con la risoluzione n. 154/E del 19.12.2017, l’Agenzia delle Entrato ha ritenuto che le agevolazioni fiscali in parola possano essere riconosciute anche nel caso di acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti già posseduti, di cui uno contiguo ed altro sottostante, affermando che non è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento, a condizione che il contribuente proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Applicando al caso di specie le premesse normativa appena richiamate, osserviamo che nel chiedere l’applicazione dei benefici prima casa l’offerente potrà, per l’appunto, dichiarare che possiede già un’abitazione ma che intende accorparla a quella che si accinge ad acquistare, forza della facoltà riconosciuta dalla circolare sopra richiamata.

Close