Acquisto immobile all'asta

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  • Ultimo messaggio 11 febbraio 2019
spillo.86 pubblicato 09 febbraio 2019

Buongiorno, avrei bisogno di sapere con estrema urgenza chi sono le parti nella stipula di un contratto di mutuo ipotecario per acquisto immobile all'asta. La banca mi richiede un referente della procedura con cui stipularlo. Io non sono a conoscenza di tale figura. Mi potete spiegare come avviene la stipula del contratto di mutuo, ovvero chi sono le parti dello stesso? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2019

L’istituto dell’offerta minima è stato introdotto in seno al codice di procedura civile dal d.l. d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, il quale ha previsto in sede esecutiva la possibilità di presentare offerte di acquisto per un importo pari al prezzo base, ridotto di ¼.

A nostro avviso se si esamina la relativa disciplina (pensata con esclusivo riferimento ai beni immobili, come si evince dagli artt. 569, 571, 572 e 573), si deve giungere alla conclusione per cui essa non può essere applicata (nè attraverso una interpretazione estensiva, nè mediante il ricorso all'analogia) alla vendita dei beni mobili.

La conseguenza di ciò è che l'offerente il quale depositi una offerta di acquisto per importo pari al prezzo base potrebbe opporsi ad una gara cui sia stato ammesso a partecipare anche un soggetto che abbia presentato una offerta per un importo inferiore, sebbene poi la questione si supererebbe nel momento in cui, in sede di eventuali rilanci, il prezzo base venisse superato, ottenendosi così una sorta di sanatoria (non altrettanto ci sentiremmo di dire se si fosse trattato di una vendita tradizionale, e dunque non telematica, in cui la gara passa attraverso un preliminare vaglio di ammissibilità dell'offerta di acquisto).

La stessa opposizione potrebbe poi essere presentata dal debitore, il quale è certamente portatore di un interesse puntuale e concreto a che il bene non sia aggiudicato ad un prezzo base.

Il predetto debitore, infatti, ove si giungesse ad un prezzo di aggiudicazione inferiore a quello base, potrebbe impugnare la vendita.

Verrebbe da chiedersi se invece possa farlo in un momento antecedente, ma sul punto la risposta sembrerebbe dover essere negativa in ragione del fatto che prima dell'aggiudicazione non v'è la prova del fatto che l'erronea determinazione del prezzo abbia concretamente leso un suo interesse.

A questo proposito, infatti, la giurisprudenza ha affermato che "In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto. (Nella specie, pur partendosi da un prezzo base di asta illegittimamente ribassato di un quinto, l'asta si era poi svolta con rilanci tali da pervenire ad un prezzo di aggiudicazione addirittura superiore a quello originario". Cass., sez. III, 30 giugno 2014, n. 14774).

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