inexecutivis
pubblicato
03 gennaio 2020
Le precisazioni contenute nella domanda ci consentono di affermare che l'operazione è esente iva, a meno che il cedente (in questo caso la curatela) non intenda esercitare la relativa opzione.
Ricordiamo, infatti, che a mente dell'art. 74 bis dpr 26 ottovre 1972, n. 633 (tu IVA), gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il qualle, tra l'altro, deve emettere la fattura in luogo della società fallita e provvedere al relativo versamento.
Più volte, inoltre, la giurisprudenza ha affermato che l’art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli “atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietà”, adottati nell’esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento”. Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 15570).