acquisto da asta fallimentare: imposta di registro o iva?

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  • Ultimo messaggio 02 agosto 2018
siuccia pubblicato 26 luglio 2018

Ho acquistato da un fallimento un appartamento e due garage, ieri ho ricevuto dalla curatrice la liquidazione delle imposte emessa dall'Agenzia delle Entrate. Ero convinta che dovessi pagare l'iva al 4% sull'appartamento+un garage e l'iva al 10% sul secondo garage, più € 200 cad. per le imposte catastali e ipotecarie. Invece l'agenzia ha liquidato le imposte richiedendo l'impopsta di registro al 2% su appartamento+un garage, e al 9% sul secondo garage, oltre €500,00 cad. per le sopracitate imposte. Mi è stato sipegato che così è stato fatto perché la fine dei lavori (il condominio è una recente costruzione) è avvenuta più di quattro anni fa.

Premettendo che per me è solo un guadagno e sono ben felice di questa novità, premettendo che se questa liquidazione è emessa dall'Agenzia delle Entrate e passa dal Tribunale sarà sicuramente corretta, vorrei anche un vostro parere in merito alla sua regolarità o meno. Sostengono che non è la presenza di una procedura fallimentare a determinare l'applicazione dell'iva al posto dell'imposta di registro, sinceramente è la prima volta che lo sento dire. Inoltre nella liquidazione non si accenna nemmeno al compenso del delegato, ad oggi nessuno mi ha chiesto il pagamento.

Di fatto quando contattai la curatrice la prima volta (prima di presentarmi all'asta) lei stessa mi confermò che sarebbe stata applicata l'iva. Lei fa riferimento alla

circ. 28 giugno 2013, n. 22/E

Vorrei stare tranquilla per il futuro di non vedermi arrivare una letterina dalle Entrate...

Vi ringrazio

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inexecutivis pubblicato 30 luglio 2018

Non possiamo rispondere alla domanda poiché non disponiamo degli elementi necessari a valutare il regime tributario cui soggiace il trasferimento, ma forniamo di seguito le coordinate normative che consentono di inquadrare la fattispecie.

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente (e nel caso di fallimento, il curatore) abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date: quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori.

Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo.

Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata.

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Se pertanto si applica l’IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4%, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, e venendo al caso prospettato, il "cambio di rotta" del curatore ci induce a ritenere che probabilmente si versa nella seconda ipotesi sopra formulata, nel senso che si tratta della vendita di un appartamento realizzato (o ristrutturato) dall'impresa costruttrice da più di 5 anni, in relazione al quale inizialmente il curatore aveva pensato di esercitare l'opzione IVA, ma poi ritenuta non più conveniente.

Infine, per quanto attiene al compenso dovuto al curatore, esso grava interamente sulla procedura, a differenza di quanto accade in sede di esecuzione individuale, laddove una quota parte dello stesso è posto a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto specificato dall'art. 179 bis disp. att. c.p.c.

siuccia pubblicato 30 luglio 2018

Buonasera, la perizia indica che la comunicazione fine lavori è stata prodotta in Comune in data 10/03/2009 unitamente al certificato di abitabilità. Tutto torna quindi. Per quanto concerne il compenso del delegato non ero a conoscenza che gravasse interamente sulla procedura, a questo punto meglio così. Grazie.

inexecutivis pubblicato 02 agosto 2018

grazie a lei

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