Acquisto con usufrutto

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  • Ultimo messaggio 18 aprile 2018
alluvio91 pubblicato 11 aprile 2018

Buongiorno, come da titolo sono interessato a partecipare A due aste con oggetto una bifamiliare divise in due mezze ognuna con la sua procedura. Avendo questa un usufrutto pari ad 1/3 su tutto e conoscendo i proprietari dello stabile e del diritto appena descritto, ho chiesto in precedenza se a fronte della mia aggiudicazione avrebbero trovato un giusto accordo per la risoluzione economica dellusufeutto diventando quindi in seguito pieno proprietario di tutto. I suddetti hanno negato la collaborazione dichiarando di intraprendere la strada legale per far sì che questo diritto non si dissolva e mettendomi quindi in difficoltà. La domanda che gentilmente vi pongo e la seguente: possono codesti rifiutarsi anche a seguito del decreto di trovare un equo accomodamento tenendomi così in difficoltà oppure, arrivati ad un certo punto, sono obbligati a cedere l'usufrutto a prescindere della strada legale che vogliono intraprendere? Grazie mille

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inexecutivis pubblicato 13 aprile 2018

Riteniamo di dover rispondere negativamente alla domanda formulata.

Invero, l’usufrutto, come tutti i diritti reali, si costituisce, modifica ed estingue, solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, e dunque per:

scadenza del termine trentennale se si tratta di persona giuridica

prescrizione ventennale per non uso

riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona

totale perimetro della cosa su cui è costituto

grave abuso del diritto da parte dell'usufruttario

scadenza del termine convenuto per la durata dell'usufrutto

A queste ipotesi va aggiunta la rinuncia, riconosciuta quale causa estintiva del diritto di usufrutto dalla giurisprudenza (in questi termini si è espressa Cass., 10.1.2013 n. 482).

Concludiamo dunque nel senso che il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario non è causa di estinzione anticipata del diritto, a meno che l’acquirente sia proprio l’usufruttuario medesimo.

Per verificare in quale momento l’usufrutto che grava sul cespite sottoposto ad esecuzione si estinguerà, non potrà che procedersi all’analisi del titolo (atto pubblico) in forza del quale esso è stato costituito in capo all’usufruttuario.

alluvio91 pubblicato 14 aprile 2018

Buongiorno, informandomi tramite chi genstisce le aste, mi viene detto che in questi casi si può trovare un accordo economico. credo che sia la vostra ipotesi della rinuncia volontaria. perciò mi viene proprosto di trovare con l'usufruttuario un equo accomodamento economico perhè ciò avvenga. A questo punto mi chiedo quanto è valutabile lo stesso diritto perchè essendoci due perizie, una per mezza bifamigliare, il valore espresso in esse è ben diverso e discordante (in una 7000 nel'altra 25000). può quindi l'usufruttuario chiedere una cifra a suo giudizio oppure è obbligato ad attenersi ale perizie....?

inexecutivis pubblicato 18 aprile 2018

Osserviamo che l'usufruttuario non è obbligato ad attenersi a nessuna delle due perizie (e neanche l'acquirente è vincolato agli importi indicati in essi).

Si tratterebbe di una accordo i cui contennuti sono rimessi alla libera determinazione delle parti.

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