acquisto casa all'asta

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  • Ultimo messaggio 22 maggio 2021
flavia pubblicato 17 maggio 2021

Buongiorno, omplimenti per il sito e grazie per  il tempo che dedicate alle persone.

Desidero partecipare ad un asta e in caso di agiudicazione vendere la mia attuale abitazione, in questo caso se vendo dopo l'agiudicazione la casa che mi agiudico sarà sempre una prima casa ? Come si procede per non sbagliare ? Grazie, cordiali saluti  Flavia

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inexecutivis pubblicato 20 maggio 2021

L’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Quindi, nel suo caso, se rivende entro l’anno i benefici spettano.

Quanto alla decorrenza del termine osserviamo che esso decorre dal decreto di trasferimento. Cerchiamo di spiegare perché.

Secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri). Quindi, è con il decreto di trasferimento che si produce l’acquisto.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

flavia pubblicato 20 maggio 2021

Buonasera e grazie per la vostra gentile risposta (molto chiara molto ben spiegata).

Chiedo cortesemente un vostro avviso in merito all'avviso di questa casa all'asta che dice  :

Stato di possesso

Gli immobili risultano allo stato occupati dalla parte esecutata e saranno consegnati all’aggiudicatario successivamente all’emanazione del decreto di trasferimento.  L'esecutato però non ha la residenza (a detta del delegato) le chiavi le ha una persona ma non si capisce chi è.  Se mi aggiudico la casa in quanto tempo mi danno le chiavi, e se chi ha le chiavi crea problemi cosa succede ?  Grazie sempre 

inexecutivis pubblicato 21 maggio 2021

Difficile rispondere a questa domanda. Tutto dipende dalla solerzia del delegato e dalla collaborazione dell'occupante. Le suggeriamo, comunque, di chiedere già nella formulazione dell'offerta di acquisto che della liberazione dell'immobile si occupi la procedura.

flavia pubblicato 21 maggio 2021

Buongiorno e grazie sempre.   In realtà l'occupante non occupa la casa è solo una persona che ha le chiavi per aprire e fare visitare, la casa ha dentro mobili ma tutte le utenze sono staccate ed è in evidente stato di degrado si vede che non ci abita nessuno.   Nell'avviso  c'è scritto : "Si precisa che, al momento della consegna il custode (delegato) indicherà se vi siano mobili da smaltire e distruggere ed in tal caso tale onere rimane a cura e spese di chi si aggiudica il bene, e ribadsce che non viene prestata alcuna garanzia per vizi in ordine alle pertinenze ed allo stato dei luoghi. Vincoli e oneri che resteranno a carico dell'aggiudicatario.

Domanda : posso lostesso scrivere nell'offerta di acquisto che della liberazione dell'immobile si occupi la procedura? 

Scrivono che gli immobili si vendono come si trovano SENZA ALCUNA GARANZIA.. non capisco,  cosa potrebbe succedere ?

Precisano che : 1quanto dichiarato dal perito nella perizia di stima NON è oggetto di garanzia contrattuale (in particolare in merito alla regolarità urbanistica (agli oneri per eventuali sanatorie) allo stato di fatto, ai gravami non cancellabili.  (domanda : cosa potrebbe succedere ?) 

flavia pubblicato 21 maggio 2021

in merito a tutte le spese di trasferimento,  nell'avviso c'è scritto 20% ma secondo i miei calcoli siamo molto lontani dal 20% calcolato sull'importo dell'agiudicazione, stando così le cose al momento dell'agiudicazione si fanno i conti e si versa solo il dovuto e non il 20% è giusto ? In base la mio regime fiscale (prima casa) devono calcolare solo quelle spese e non prendere il 20% per poi ridarmi tutti i soldi che non servono.  E' assuro perchè mi aspone ad un debito maggiore e rischio maggiore.  Grazie per il vostro aiuto 

Flavia

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2021

Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che l’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8 (in GU Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) , di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi:

A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 18-quater ha previsto che “In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, (il quale prevedeva che: “le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”.

Orbene, tralasciando i plurimi interrogativi che la norma pone, l’idea prevalente è quella per cui la nuova norma subordini la liberazione dell’immobile alla richiesta dell’aggiudicatario.

Tuttavia potrebbe essere accaduto che il giudice dell’esecuzione abbia diversamente disposto con l’ordinanza di vendita, la cui lettura dunque si impone per verificare se esista o meno una diversa regolamentazione della liberazione, rispetto a quella che abbiamo indicato.

Se così non fosse, rimane valido il suggerimento di chiedere già nell’offerta la liberazione a cura e spese della procedura.

Quanto alle spese, osserviamo che frequentemente l’ordinanza di vendita preveda un versamento forfettario nella misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, poiché non è possibile conoscere a monte quali imposte graveranno sul trasferimento. In ogni caso, l’eventuale eccedenza viene sempre restituita all’aggiudicatario.

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