acquisto asta, ma agibilità non si trova in Comune

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  • Ultimo messaggio 22 maggio 2019
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mich123 pubblicato 19 febbraio 2019

 Salve,

ho acquistato una casa in asta.

Nella perizia si legge:

la proprietà immobiliare di che trattasi è stata costruita in data anteriore al 01/09/1967. Successivamente, l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione giusta concessione [e] relativamente a detto intervento è stata rilasciata l'abitabilità con provvedimento n. Y del 24.11.1986. Risulta altesì che in data 27.11.1986 è stata rilasciata l'Autorizzazione edilizia n. X (pratica Z).

Nel decreto di trasferimento si legge

La casa in oggetto è stata dichiarata abitabile dal Sindaco in data 24 novembre 1987 prot. Y

Tuttavia, all'ufficio tecnico del Comune l'abitabilità non si trova. Per questo motivo ho scritto al tecnico che ha redatto la perizia ed egli mi ha risposto, a via mail

ho esaminato il mio fascicolo ma non ho trovato nulla se non alcuni miei appunti. Il dato riportato nella relazione, relativo all'abitabilità, è stato desunto dall'atto notarile di provenineza del bene in capo all'esecutato. Non sono quindi in grado di darle ulteriori informazioni che potrà, invece, trovare presso l'ufficio tecnico del Comune di Torreano. Se nell'atto notarile è stata dichiarata detta abitabilità, da qualche parte essa dovrà esserci.

A mio parere egli avrebbe dovuto non solo desumere, ma anche verificare la presenza di detto documento, dal momento che io ho acquistato e pagato un bene che è stato valutato come abitabile, quando invece - de jure - non lo è. Ciò comporta per me un danno (economico e di tempo che devo perdere per sanare tale cosa).


Ho ragione e margine per intraprendere un'azione legale?

Come devo muovermi?

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 23 febbraio 2019

A nostro avviso il comportamento posto in essere dall'esperto nominato per la stima è censurabile.

Preliminarmente, va detto che Nel rispondere alla domanda occorre muovere dalla premessa per cui ai sensi dell’art. 173 bis n. 6 disp. att. c.p.c., tra i compiti dello stimatore dell’immobile rientra “la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa”.

Dunque, per espressa previsione normativa il perito deve verificare la sussistenza del certificato di agibilità dell’immobile in conformità alla sua destinazione di fatto o, ove non ancora rilasciato, la sussistenza delle condizioni per il suo rilascio.

Ciò detto, lo stimatore non poteva accontentarsi di quanto risultava dal titolo di provenienza.

Infatti, è vero che l'atto pubblico dal quale lo stimatore ha ricavato l'esistenza del certificato di abitabilità è assistito, in quanto tale, da fede privilegiata, ma la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che "La indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento dell'operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato". (Fattispecie relativa a verbale di immissione in possesso che riportava il dato della superficie catastale dell'area ablata, senza dare atto delle verifiche effettuate per accertarne la corrispondenza alla realtà. Cass. sez. 1, 27/04/2011 n. 9380).

Similmente, cass Sez. 2, 27/04/2006, n. 9649, secondo cui L'atto pubblico redatto dal notaio fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, ma tale efficacia probatoria non si estende anche ai giudizi valutativi che lo stesso abbia eventualmente svolto, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere.

Dunque, indipendentemente da quanto attestato dal notaio rogante, l'indagine sulla esistenza del certificato di agibilità andava compiuta.

Quanto alle conseguenze risarcitorie della omissione appena rilevata osserviamo come il fatto che il certificato di agibilità sussista o meno non rappresenta un distinguo rilevante.

Quello che piuttosto è determinante è la verifica della sussistenza per ottenere materialmente l’agibilità. Infatti, un conto è l’assenza del certificato di agibilità in riferimento ad un immobile che possiede i requisiti per ottenerlo, sicché si tratta semplicemente di procedere ad una regolarizzazione formale, altro è trovarsi dinanzi ad un immobile che quei requisiti non possiede, poiché in tal caso si tratterà di eseguire quegli interventi strutturali necessari a rendere l’immobile idoneo a conseguire l’agibilità.

mich123 pubblicato 22 maggio 2019

Scusate la risposta tardiva. 

Forte della vostra risposta ho scritto al tribunale. Il giudice ha celermente contattato il notaio, il quale si è attivato - quando lo avevo contattato io mi aveva liquidato dicendo che il documento doveva trovarsi all'ufficio tecnico! - e ha rilevato:

a) di aver riportato il numero di pratica sbagliata

b) di non aver mai visto il documento, ma di aver desunto la sua esistenza  

Con il numero di pratica giusta, all'ufficio tecnico sono riuscito a ricostruire la storia del fabbricato e, dal momento che tutti i documenti per richiedere la pratica effettivamente erano presenti in archivio tranne il documento in sé (per quanto protocollato al tempo), mi hanno rilasciato una abitabilità "ora per allora".

 

Cordiali saluti e grazie ancora. 

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