acquisto appartamento

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  • Ultimo messaggio 01 febbraio 2019
lblonna@yahoo.it pubblicato 30 gennaio 2019

 buongiorno, gentilmente se possibile un chiarimento:

 sono interessato a partecipare a un'asta per l'acquisto di un appartamento, al quesito del giudice che dice:

Accerti l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiali, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sull’attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico C'è la risposta del CTU che dice testualmente:

Sugli immobili ubicati a Francavilla al Mare invece, oltre alle pendenze condominiali che ammontano ad 1.102,39, il Comune ha avviato un procedimento amministrativo Prot. 13126 del 05.05.2014 ( Legge n. 241/1990) contro il Signor (OMISSIS), per abuso edilizio consistente nel cambio di destinazione d’uso da turistico -ricettivo a residenziale senza titolo e non conforme all’attuale normativa urbanistica comunale, in particolare all’art. 14 delle NTA del vigente PRG, nonché la mancata applicazione dell’art. 36 di cui alla LR 75/95 - "Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività in gestione", conclusasi con provvedimento Prot. 17593 del 17.06.2014 che irrogava al Signor (OMISSIS) il pagamento di una sanzione di € 118.768,00 valutata ai sensi dell’art.33 del DPR 380/2001 ed € 3.000,00 ai sensi dell’art 36 della L.R. 75/95.

LA mia domanda quindi è: In caso di aggiudicazione dell'immobile, le spese relative alla sanzione di euro 118.768 a chi spettano, restano a carico del fallimento oppure a carico dell'aggiudicatario così come indicato dal quesito del giudice?

grazie

 

inexecutivis pubblicato 01 febbraio 2019

Le sanzioni irrogate non potranno essere chieste all'aggiudicatario.

La verifica della sanabilità degli interventi edilizi abusivi costituisce precipuo compito dell'esperto stimatore, ai sensi dell’art. 173 bis, comma primo, n. 7), disp. att. c.p.c..

In forza di questa norma egli è tenuto a verificare innanzitutto la possibilità di sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che riproduce la previsione dell’abrogato art. 13, l. 28 febbraio 1985, n. 47), a mente del quale “… il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

In secondo luogo, ove non ricorra questa situazione, lo stimatore dovrà accertare l’eventuale presentazione di istanze di condono indicando, secondo quanto previsto dal citato art. 173 bis, comma primo, n. 7), disp. att. c.p.c.:

il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza di condono è stata presentata;

lo stato del procedimento;

i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o ancora da versare.

 Le sanzioni invece hanno carattere personale e dunque non sono affatto trasmissibili all'acquirente. Non a caso, il perito non è chiamato a darne conto dalla norma codicistica surriciamata.

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