In cosa consiste l' accoglimento dell' istanza (EX. ART. 41 L.385/93) e chi la può presentare nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare? Cordiali saluti
In cosa consiste l' accoglimento dell' istanza (EX. ART. 41 L.385/93) e chi la può presentare nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare? Cordiali saluti
L’espressione si riferisce verosimilmente all’art. 41, comma quinto, del testo unico bancario, il quale consente all’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel contratto di mutuo previo pagamento alla banca, nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione, delle rate scadute, degli accessori e delle spese.
La previsione costituisce una ipotesi particolare del corrispondente istituto di cui agli articoli 508 e 585 c.p.c., dalla cui combinata lettura si ricava la regola per cui nel caso di aggiudicazione di un bene gravato da ipoteca l’aggiudicatario “con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione può concordare col creditore … ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore”; in tal caso “il Giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti”.
Tuttavia il tenore letterale dell’art. 41 non lascia dubbi in ordine al fatto che (a differenza di quanto previsto dall’art. 508 c.p.c.) non è necessaria né l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione né il consenso del creditore fondiario, trattandosi di un diritto potestativo dell’aggiudicatario rispetto al quale dunque la posizione giuridica soggettiva dell’istituto fondiario si qualifica in termini di mera soggezione.
Allo stesso modo, trattandosi di facoltà riconosciuta all’aggiudicatario, non è necessario che la stessa sia esplicitata già al momento di presentazione dell’offerta di acquisto.
La norma presenta almeno due problemi pratici.
Il primo può porsi nel caso in cui la banca non provveda alla quantificazione della somma che l’aggiudicatario deve versare, così precludendogli di esercitare il diritto di subentrare al debitore nel finanziamento nel termine di quindici giorni previsto dalla legge. Il secondo attiene alla tutela dei creditori aventi diritto ad essere preferiti rispetto al creditore fondiario.
In ordine alla prima questione va osservato che un rifiuto del creditore è illegittimo in quanto lesivo del diritto potestativo del creditore. In tali casi quindi la banca deve essere diffidata al deposito dei conteggi entro un termine, decorso il quale è possibile procedere all’espletamento di consulenza tecnica.
Quanto al secondo aspetto, deve essere condivisa la prospettazione dottrinaria che, considerando applicabile la previsione di cui all’art. 585, comma 2, c.p.c. anche al caso di subentro dell’acquirente nel finanziamento fondiario, ritiene che il Giudice dell’esecuzione debba previamente determinare la parte del prezzo necessaria a soddisfare i creditori la cui posizione è preferita rispetto a quella del creditore fondiario, ordinandone il versamento secondo le ordinarie modalità, mentre il credito del creditore fondiario sarà soddisfatto mercé il versamento immediato del credito scaduto, comprensivo di interessi e spese, ed il contestuale accollo del finanziamento in essere.
Ed allora, se l’aggiudicatario intende avvalersi di questa facoltà il professionista delegato dovrà in primo luogo richiedere alla banca l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese; per queste ultime osserviamo che quelle relative al processo di esecuzione sono oggetto di liquidazione da parte del Giudice e dunque non possono essere autodeterminate dall’istituto di credito, con la conseguenza che il professionista delegato dovrà sottoporle al Giudice dell’esecuzione ai fini della pronuncia del decreto di liquidazione, a meno che non sia stato autorizzato ad una quantificazione preventiva e forfettaria.
Eseguiti i conteggi, gli stessi andranno trasmessi all’aggiudicatario, che avrà a disposizione 15 giorni di tempo per eseguire il versamento di quanto indicato dall’art. 41, comma quinto.
È da chiedersi se durante il tempo intercorrente tra la dichiarazione dell’aggiudicatario di volersi avvalere dell’istituto in parola e quello in cui il professionista delegato comunica l’importo da versare in favore del creditore fondiario, il termine per il versamento del saldo del prezzo rimanga sospeso o meno. La risposta preferibile, nel silenzio della norma, deve essere negativa, poiché la perentorietà del termine per il versamento del saldo e l’esigenza di assicurare certezza ai tempi della procedura pare debbano prevalere rispetto al diritto dell’aggiudicatario di avvalersi di questa facoltà. Se la banca non risponde in tempo utile, questo significherà che l’aggiudicatario potrà agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno che abbia subito in ragione del ritardo con cui ella ha comunicato quanto doveva.
Inoltre, è da ritenersi che la disposizione di cui al comma quinto dell’art. 41 tub non può incidere sulla misura del prezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che se esso è maggiore della sommatoria tra capitale residuo, rate scadute ed accessori, l’aggiudicatario dovrà versare la differenza in favore della procedura.
Così ricostruiti i caratteri della disciplina, è evidente che la convenienza in ordine la subentro nel contratto di finanziamento contratto dal debitore esecutato andrà valutata caso per caso. Così, ad esempio, se l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese è superiore al prezzo di aggiudicazione, l’istituto non sarà sostanzialmente applicabile.
Allo stesso modo, se il valore del capitale residuo da restituire è maggiore della differenza tra prezzo di aggiudicazione e rate scadute, esso non sarà conveniente poiché l’aggiudicatario sarebbe chiamato a restituire, in linea capitale, una somma (cui andranno aggiunti gli interessi corrispettivi previsti nel contratto di mutuo) maggiore del prezzo di aggiudicazione.
In definitiva esso, mediamente, conviene solo quando il prezzo di aggiudicazione è superiore all’importo del capitale residuo più le spese di procedura. In questo caso, subentrando nel contratto di mutuo, una parte del prezzo di aggiudicazione potrà essere versata (mediante subentro nel contratto) alle condizioni stabilite nel mutuo stipulato dal debitore.
Una ultima notazione merita di essere spesa a proposito dell’applicabilità dell’istituto in parola nelle ipotesi, di non rara verificazione, di esecuzione forzata intrapresa dal cessionario del credito, poiché è evidente che in questo caso ad agire esecutivamente non sarà stato il mutuatario, bensì il terzo acquirente del credito rimasto inadempiuto.
È da ritenersi in argomento che, stante il tenore letterale della norma e la sua funzione di migliore tutela del credito fondiario, cui si accompagna, nella specie, l’attribuzione di una posizione di vantaggio per l’aggiudicatario, la cessione del credito non impedisca l’esercizio del diritto al subentro. Peraltro il cessionario creditore procedente non subisce alcun pregiudizio, poiché comunque riceve il pagamento delle rate scadute, degli interessi e delle spese.
Piuttosto il dubbio si pone in ragione del fatto che verosimilmente la cessione è stata preceduta dalla risoluzione del contratto di finanziamento, dubbio che la dottrina risolve ritenendolo non ostativo in ragione della specialità della norma, o ricorrendo all’applicazione dell’ambigua nozione di reviviscenza.
Salve,
non mi è del tutto chiaro il meccanismo di subentro. Mi potreste chiarire se ho compreso bene che si subentra a tutto il capitale residuo del credito e non alla cifra limitata al prezzo di offerta?
Se il mutuo fondiario che grava sull'immobile è stato concesso con la garanzia non solo sull'immobile in questione ma su una serie di immobili quali considerazioni si dovranno fare per il calcolo del residuo?
Ho letto poi che in caso di mutuo fondiario i frutti (l'immobile è in affitto) non vanno versati alla procedura ma alla banca. Se questo è vero vanno a coprire cosa esattamente e con quale ordine? (cioè prima le spese poi lo scaduto e poi il residuo oppure come?)
Spero di essermi espresso con sufficiente chiarezza e Vi ringrazio in anticipo per il riscontro
Esatto. La convenienza in ordine la subentro nel contratto di finanziamento contratto dal debitore esecutato va infatti valutata caso per caso.
Come dicevamo, ad esempio, se l’importo delle rate scadute, degli accessori e delle spese è superiore al prezzo di aggiudicazione, l’istituto non sarà sostanzialmente applicabile.
Tutto questo non cambia nel caso in cui il credito sia assistito da una pluralità di garanzie. Esse infatti non modificano gli importi da versare.
Quanto alla imputazione dei pagamenti eseguiti mediante il versamento delle rendite prodotte dal bene pignorato in favore del creditore fondiario, riteniamo necessario svolgere alcune premesse sul concetto di “imputazione di pagamento”.
Si tratta di una espressione che viene utilizzata per indicare quale debito viene estinto nel momento in cui un soggetto esegue un pagamento parziale nei confronti di un altro soggetto, nei confronti del quale ha assunto più debiti della stessa specie.
Capita a volte che le parti nello stipulare un contratto abbiano già disciplinato i criteri di imputazione dei pagamenti, sicché l’imputazione è già presente, e quindi in questi casi il problema non si pone.
Se questo non è avvenuto, l’imputazione di pagamento spetta in primo luogo al debitore, il quale nel momento in cui adempie può dichiarare al proprio creditore quale debito intende estinguere, in tutto o in parte.
Se il debitore non effettua l’imputazione nel momento in cui adempie, questa può essere eseguita dal creditore.
L’imputazione di pagamento, sia del debitore che del creditore, è un atto volontario avente natura negoziale. Si tratta, in particolare, di un atto unilaterale ricettizio, che pertanto si perfeziona con la comunicazione alla controparte.
La legittimazione del debitore ad imputare il pagamento si rinviene nell’art. 1193 c.c., a mente del quale il debitore, quando paga, può dichiarare quale debito intende estinguere.
Se tale facoltà non è esercitata dal debitore, il codice (art. 1195) la riserva al creditore, il quale può farlo nell’atto di quietanza. Secondo una parte della dottrina questa imputazione deve essere accettata dal debitore, almeno implicitamente, mediante la non contestazione della stessa.
Se nessuna delle parti imputa il pagamento, soccorrono i criteri legali disciplinati dall’art. 1193, comma secondo, c.c., a mente del quale:
1. tra più debiti, il pagamento va imputato a quello scaduto;
2. tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
3. tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
4. tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Quindi, in caso di mutuo, se nulla è stato detto nel contratto i pagamenti parziali copriranno prima le rate scadute, e tra queste prima le più vecchie.
La possibilità di subentrare nel mutuo fondiario può essere compresa e trasferita dall'aggiudicatario ad un terzo acquirente in un operazione di rivendita dell'immobile prima del decreto di trasferimento ai sensi art 1478cc?
Al quesito formulato dobbiamo dare una risposta parzialmente negativa.
La possibilità che l’immobile sia rivenduto prima della scadenza del termine per il versamento del saldo prezzo, ed in generale prima della emissione del decreto di trasferimento (che secondo la giurisprudenza costituisce il momento in cui si produce l’effetto traslativo) è ammissibile in applicazione dei principi generali. Si tratterà, in particolare, di una vendita di cosa altrui, disciplinata dagli artt. 1478 e seguenti c.c., ed il compratore diventerà proprietario della cosa nel momento stesso in cui il compratore (in questo caso l’aggiudicatario) acquista la proprietà della cosa.
Non riteniamo invece che sia consentito, al difuori dei casi previsti dalla legge che l’aggiudicatario possa chiedere che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente in favore di un soggetto diverso.
Invero, gli interessi pubblicistici a presidio dei quali è disciplinato il subprocedimento di vendita dell’immobile pignorato devono condurre ad escludere, in linea generale, lo stesso possa subire deviazione.
La fase della vendita senza incanto si svolge, nel sistema delineato dal codice, secondo la seguente scansione: presentazione dell’offerta, aggiudicazione (definitiva), versamento del saldo prezzo, emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.
Le uniche alternative riconosciute dallo stesso legislatore codicistico sono quelle della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui, e della presentazione di offerta per persona da nominare.
Soprattutto rispetto a quest’ultima (riconosciuta e disciplinata dal combinato disposto degli artt. 571 e 579 c.p.c.), deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l’intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall’aggiudicatario l’istituto dell’offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d’essere.
Peraltro, va rimarcato che la possibilità che in forza dell’aggiudicazione l’aggiudicatario diventi titolare di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di negoziazione è stata posta in dubbio dalla giurisprudenza, la quale occupandosi del caso in cui un avvocato, aggiudicatario in una vendita senza incanto, aveva chiesto al debitore il pagamento di una somma di denaro in cambio della rinuncia al versamento del saldo prezzo e dunque all’aggiudicazione, ha affermato che “è un fuor d'opera parlare di posizione soggettiva derivante dall'aggiudicazione (provvisoria) del bene che legittima il suo titolare a disporne in via negoziale: a prescindere dalla considerazione che, trattandosi nella specie di vendita senza incanto, come già detto, l'aggiudicazione in favore del ricorrente fu definitiva, occorre pur sempre considerare che all'aggiudicazione consegue l'obbligo di acquistare il bene, il che avviene solo a seguito della emissione del decreto di trasferimento, esitato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. dopo che questi abbia verificato l'integrale versamento del prezzo. E ciò è tanto vero che, in caso di inadempimento, è espressamente previsto che la procedura incameri la cauzione a titolo di "multa", somma che poi andrà a comporre la massa attiva da distribuirsi, ai sensi dell'art. 509 cod. proc. civ. In tal senso depone chiaramente la disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. civ., intitolata "inadempienza dell'aggiudicatario" e l'espresso riferimento alla multa quale tipica sanzione. Già nella struttura tipizzata del procedimento esecutivo immobiliare, quindi, l'inadempimento dell'aggiudicatario costituisce un comportamento che accentra su di sé un particolare disvalore sociale, costituito dal pregiudizio arrecato all'attuazione delle finalità pubblicistiche a cui la fase esecutiva è normativamente destinata; il che non può non valere, a maggior ragione, per la volontaria rinunzia all'aggiudicazione. A conferma di ciò, depone anche l'ulteriore previsione dell'art. 177 disp. att. cod. proc. civ., titolata "dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario", secondo cui l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Ciò sta indubbiamente a significare che l'ordinamento considera deleterio un esito infruttuoso della procedura, come lo stesso dilungarsi della stessa in conseguenza della rinuncia (o anche, più semplicemente, dell'inadempimento) dell'aggiudicatario. Non si tratta, dunque, di far discendere un divieto alla disponibilità, in capo all'aggiudicatario, di rinunciare all'acquisto definitivo del bene "dall'asserita mancanza di una previsione normativa al riguardo", ma di dare atto dell'esistenza di una preclusione desumibile da diverse disposizioni che assegnano al processo esecutivo e alla fase della vendita l'unica ed obbligata finalità di alienazione coattiva del bene. Pertanto, un "mercimonio" della situazione di vantaggio conseguente all'aggiudicazione del bene, del tipo di quello effettuato dal legale nel caso in esame, costituisce uno specifico sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e si pone in contrasto anche con il limite dell'utilità sociale imposto dall'art. 41, comma 2, della Costituzione all'autonomia privata” (Cass. Pen. Sez. 2, 17 febbraio 2017, n. 11979).
Il subentro ai sensi dell'art 41 tub è da intendersi come accollo liberatorio o cumulativo?
La (poca) dottrina che si è occupata dell’argomento parla di accollo privativo, e da questo deriva che se il prezzo di aggiudicazione è inferiore alla sommatoria tra capitale residuo, rate scadute ed accessori, l’aggiudicatario non potrà ritenersi obbligato per il minor importo del prezzo di vendita, posto che il subentro nel contratto di mutuo determina, all’evidenza, che l’aggiudicatario sia obbligato per l’intero importo del finanziamento.
capisco. Tale tipologia di accollo può essere effettuata come modalità di acquisto mediante un offerta fuori asta?
No, le norme che abbiamo richiamato lo disegnano come istituto che può collocarsi solo a valle dell'aggiudicazione.