Accesso Perito della banca su immobile aggiudicato all'asta

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  • Ultimo messaggio 19 maggio 2019
Efcv pubblicato 11 aprile 2019

Buongiorno a tutti, io e mio marito ci siamo aggiudicati una casa all'asta. Al momento sono già in corso le pratiche per il mutuo e la banca ha già incaricato il perito per fare la perizia. Abbiamo contattato il delegato-custode e ci ha detto che fino al 29 Aprile il debitore ha le chiavi (non le ha mai consegnate) perché ha diritto a liberare l'immobile da tutti i suoi beni personali (non abita lì). Già al momento della visita prima dell'asta il delegato ha fatto venire presso l'immobile il debitore perché aveva lui le chiavi. La situazione è questa: la banca ha premura di fare la perizia per poter stipulare il mutuo entro Aprile, altrimenti cambiano le condizioni e noi ne rimettiamo. La domanda è: Per saldare il prezzo è necessaria la concessione del mututo e quindi la propedeutica perizia, quindi, abbiamo il diritto ad accedere all'immobile, se necessario anche con la presenza del custode, durante questo periodo nel quale al debitore è concesso di liberare l'immobile? In quale altro modo possiamo procedere per fare la perizia prima possibile?

Vi ringraziamo fin da subito per la cortese attenzione.

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inexecutivis pubblicato 16 aprile 2019

Alla domanda formulata riteniamo di poter rispondere osservando che il custode (che ai sensi del quarto comma dell'articolo 559 deve essere individuato in una persona diversa dal debitore nel momento in cui il giudice dispone la vendita) deve consentire l'accesso all'immobile.

Ai sensi dell'articolo 65 c.p.c., provvede alla conservazione ed amministrazione dell'immobile affidato alla sua custodia; tali attività, ai sensi dell'articolo 67 c.p.c. e devono essere esercitate con la diligenza del buon padre di famiglia, la cui inosservanza obbliga il custode al risarcimento del danno cagionato le parti.

Costituiscono principi generale dell’ordinamento quelli secondo cui le obbligazioni debbono essere adempiute secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.).

La buona fede rappresenta uno dei principi portanti dell’ordinamento, principio qualificato in dottrina come principio di ordine pubblico.

Nell’adempimento delle obbligazioni (di tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla fonte legale o negoziale delle stesse) la buona fede si impone quale obbligo di salvaguardia, prescrivendo alle parti di agire in modo da preservare integri gli interessi dell’altra. Questo impegno di solidarietà, che si proietta al di là di quanto specificatamente previsto nel contratto (o nella legge), trova un limite nell’interesse del soggetto che è chiamato ad adempiere. Questi, cioè, è tenuto a far salvo l’interesse altrui ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale o economico.

In questi termini si è detto che la buona fede identifica l’obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

La stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fatto propri questi concetti, affermando che “L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. Sez. 3, n. 3462 del 15/02/2007).

Traslando questi concetti al caso di specie, riteniamo che, in base al principio di buona fede, il custode abbia l’obbligo di consentire l’accesso. Il suggerimento dunque è quello di richiedere formalmente al custode di poter accedere al bene, indicando le ragioni.

Non può essere di ostacolo all’accesso all’immobile il fatto che il custode non disponga delle chiavi. La disponibilità delle chiavi dell’immobile costituisce uno dei modi attraverso i quali si articola la custodia del bene, ed il fatto che il custode non ne disponga costituisce violazione dei suoi doveri.

Efcv pubblicato 18 aprile 2019

Grazie davvero, siete stati precisi, esaustivi e preziosi.

Abbiamo continuato a sollecitare lo studio del custode per trovare una collaborazione, ci hanno cotinuato a far attendere, per poi risponderci via e mail (tramite colleghi del custode, perchè a noi fin ora non hanno mai fatto parlare col custode direttamente):

"è stato concesso termine al debitore esecutato fino al 29/04/2019 per la completa liberazione dell'immobile, con consegna delle chiavi entro tale data.

Il debitore esecutato, contattato telefonicamente in data odierna (16 aprile'19) ha fatto presente che provvederà a consegnare le chiavi entro il predetto termine, non rendendosi disponibile a effettuare ulteriori accessi prima di tale data.

considerato quanto sopra esposto, Le confermo che sarà possibile effettuare l'accesso da Lei richiesto successivamente alla consegna delle chiavi da parte del debitore esecutato."

Ho sottolineato la parte dove hanno scritto di aver chiesto il permesso all'esecutato, perchè mi sembra sia davvero strano chiedere il permesso all'esecutato, e che questo valga e vada ad interferire sui nostri interessi.

Alla luce di ciò abbiamo scritto al custode una raccomandata, che dovrebbe ricevere sicuramente entro oggi, dove abbiamo riportato la cronologia delle varie richieste di collaborazione e sollecitato nuovamente una loro collaborazione per poter fare la perizia entro e non oltre il 23 aprile (ricordando che altrimenti a noi veniva recato un danno perchè si posticipava la stipula del mutuo e le condizioni dello stesso si sarebberò così modificate in negativo), sottolineando il fatto che al custode spetta di diritto l'accesso all'immobile e che nonostante il periodo concesso al debitore di liberare l'immobile, questo diritto non decade. 

Abbiamo inoltre chiesto l'intervento del perito e della banca stessa per capire se la loro voce può risultare più efficace.

Sinceramente, non saprei che altro fare...

Vi ringrazio per la Vostra preziosa guida in questa vicenda.

 

 

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2019

Bene ha fatto ad inoltrare la raccomandata.

Ci tenga aggiornati.

Grazie a lei.

Efcv pubblicato 01 maggio 2019

Buongiorno, vi aggiorno che la raccomandata ha avuto esito positivo ed è stato possibile effettuare la perizia in tempo con la presenza del custode. Grazie ancora per la vostra preziosa guida. Buona giornata.

inexecutivis pubblicato 06 maggio 2019

Ottimo!

Grazie a lei!

santo pubblicato 16 maggio 2019

Buongiorno

Sto seguendo un'immobile all'asta programmata per fine luglio ma non rieso a prenotare una visita poiche non compare il link per potervi accedere tramite applicativo web. Non riesco a trovare nella pubblicazione dell'asta il nome del custode ma solo del liquidatore ... poterte aiutarmi con consigli ... grazie e saluti

inexecutivis pubblicato 19 maggio 2019

Si tratta probabilmente di una vendita che si celebra in seno ad una procedura concordataria (o di liquidaizone coatta amministrativa). In questo caso il diritto di visita deve essere garantito dal liquidatore.

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