inexecutivis
pubblicato
06 febbraio 2020
Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che, più che di autorizzazione da parte del proprietario, si pone un problema di autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione, poiché il custode giudiziario è ausiliario del giudice ai sensi dell’art 65 e 559 c.p.c.
Poiché costituisce opinione pacifica quella per cui il custode deve conservare ed amministrare la cosa pignorata nell’interesse della procedura, l’ambito dei poteri/doveri da ascriversi al custode deve superare un vaglio di compatibilità rispetto a questo scopo, con la conseguenza che sul piano teorico una attività di esclusivo interesse dell’aggiudicatario andrebbe esclusa. Tuttavia osserviamo che da un lato nessun pregiudizio è rinvenibile per la procedura dall’espletamento dell’attività ipotizzata nella domanda; dall’altro, il riconoscimento in capo al custode aggiudicatario della legittimazione a compiere talune attività in funzione di un suo esclusivo interesse, ci sembra, su un piano generale, positivo poiché di incentivo al mercato ad acquistare.