Per rispondere alla domanda occorre premettere che ai sensi della originaria formulazione dell’art. 560 comma quinto c.p.c. “Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,[e cioè con l’ordinanza di vendita] stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita”.
Oggi la norma dispone che “Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro”. L’utilizzo del portale per la richiesta di visita diventerà obbligatorio decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che accerterà la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche, decreto che avrebbe dovuto essere emanato entro il entro il 30 giugno 2017.
Sulla scorta di questo dato normativo riteniamo che:
gli interessati hanno il diritto di visitare l’immobile;
la richiesta deve essere formulata al custode;
l’occupante non può impedirlo, sebbene debba essere comunque garantita la tutela della sua posizione, senza che tuttavia questo pregiudichi il diritto di visita, poiché funzionale ad una attività (la vendita) di rilievo pubblicistico.
Il quadro che abbiamo descritto non muta, a nostro avviso, in considerazione del fatto che il bene sia condotto in locazione.
Invero, non cambia il fatto che la vendita abbia una funzione anche pubblicistica, in relazione al quale si giustifica la compressione del diritto del conduttore di godere dell’immobile, nei limiti in cui questo non determini un eccessivo sacrifico.
Si consideri inoltre, a questo proposito, che secondo la giurisprudenza “Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli Usi localmente vigenti, al fine di potere stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, ovvero di vendere la cosa locata, ed il conduttore che opponga ingiustificati rifiuti all'effettuazione di tali visite incorre in un inadempimento che può costituire causa di risoluzione del contratto” (Cass. Sez. 3, n. 5147 del 17/09/1981).
aggiungiamo infine che, a seconda di come il rifiuto è opposto, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 353 c.p., a mente del quale “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.