Accesso all'immobile

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  • Ultimo messaggio 28 ottobre 2018
mblasone pubblicato 25 ottobre 2018

Buongiorno, Vi sottopongo un quesito. Qualora l'immobile staggito sia occupato da un conduttore con contratto opponibile alla procedura ed a canone non vile e questi non permette che il custode acceda all'immobile con le persone interessate all'acquisto, disattendendo tutti gli appuntamenti cui aveva inizialmente di volta in volta dato il consenso, adducendo scuse per sopravvenuti motivi personali o di lavoro, quali rimedi ha il custode per adempiere al suo incarico? Farsi autorizzare all'accesso coattivo? La fattispecie è penalmente rilevante? Vi ringrazio molto.

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inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

 

 

 Per rispondere alla domanda occorre premettere che ai sensi della originaria formulazione dell’art. 560 comma quinto c.p.c. “Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,[e cioè con l’ordinanza di vendita] stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita”.

Oggi la norma dispone che “Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. L’utilizzo del portale per la richiesta di visita diventerà obbligatorio decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che accerterà la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche, decreto che avrebbe dovuto essere emanato entro il entro il 30 giugno 2017.

Sulla scorta di questo dato normativo riteniamo che:

gli interessati hanno il diritto di visitare l’immobile;

la richiesta deve essere formulata al custode;

l’occupante non può impedirlo, sebbene debba essere comunque garantita la tutela della sua posizione, senza che tuttavia questo pregiudichi il diritto di visita, poiché funzionale ad una attività (la vendita) di rilievo pubblicistico.

Il quadro che abbiamo descritto non muta, a nostro avviso, in considerazione del fatto che il bene sia condotto in locazione.

Invero, non cambia il fatto che la vendita abbia una funzione anche pubblicistica, in relazione al quale si giustifica la compressione del diritto del conduttore di godere dell’immobile, nei limiti in cui questo non determini un eccessivo sacrifico.

Si consideri inoltre, a questo proposito, che secondo la giurisprudenza “Il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli Usi localmente vigenti, al fine di potere stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, ovvero di vendere la cosa locata, ed il conduttore che opponga ingiustificati rifiuti all'effettuazione di tali visite incorre in un inadempimento che può costituire causa di risoluzione del contratto” (Cass. Sez. 3, n. 5147 del 17/09/1981).

aggiungiamo infine che, a seconda di come il rifiuto è opposto, potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 353 c.p., a mente del quale “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

mblasone pubblicato 26 ottobre 2018

Vi ringrazio per la tempestiva risposta. La risoluzione del contratto, tuttavia, necessita di un giudizio di cognizione ordinario che ha dei tempi del tutto incompatibili con il procedimento esecutivo delegato. Per vincere l'ostruzionismo del conduttore e permettere la partecipazione alla gara degli interessati pensavo di fare un ricorso ex art. 591 ter c.p.c. e chiedere che con decreto il GE ordini al conduttore di acconsentire l'accesso in una certa data e fascia oraria (per permettere gli accessi separati ai vari interessati ex 560, u.c., c.p.c.) e, in caso di inosservanza, di autorizzare il custode ad accedere all'immobile a mezzo della Forza Pubblica e con un fabbro quale ausiliario per aprire la porta e sostituire la serratura (con avviso di deposito delle nuove chiavi presso il custode o la Questura).

inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2018

Non intendevamo suggerire di percorrere la strada della risoluzuone del contratto, la cui domanda, peraltro potrebbe essere rigettata in considerazione del fatto che il conduttore non versa in una situazione di nadempimento.

A nostro avviso lo strumento di cui la procedura può dotarsi è quello di cui all'art. 700 cpc, attivato al fine di consentire alla procedura di munirsi di un titolo contro il conduttore.

Non crediamo che invece sia possibile praticare la soluzione prospettata nella domanda poichè, trattandosi di titolo opponibile alla procedura, non possono essere utilizzati ocntro il conduttore rimedi endoprocessuali.

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