Gentilissimi,
premetto che sono aggiudicatario di un immobile venduto con asta senza incanto.
Ho chiesto (via pec) al delegato di ottenere una copia completa della perizia di stima (visto che quella pubblicata manca di numerosi allegati tra i quali ci sono le foto fatte dal perito dal quale si evincono alcune caratteristiche del bene venduto che non sono state descritte in perizia) e di avere copia dei verbali di accesso (e relative foto).
Il delegato mi ha risposto che non potrà farmi avere i verbali perché non sono parte nel procedimento e che gli allegati della perizia posso visionarli presso il suo studio. Stop. Non mi ha fornito altre motivazioni (se non a voce prima di partecipare all’asta, dicendomi che non poteva inviarmi le foto per motivi di privacy).
Ho fatto delle ricerche e sono arrivato a queste conclusioni:
- 1. Sulla richiesta di accesso alla copia dei verbali mi pare di capire che non sono titolato a ottenere copia inquanto non sono parte processuale e che lo diverrei solo nel caso in cui venissero in rilievo miei interessi potenzialmente confliggenti con quelli della procedura (es. se mi opponessi al decreto di trasferimento) e che in quel caso dovrei riproporre la richiesta per mezzo di un legale. L’interpretazione è giusta? Chi sono i soggetti titolati ad accedere al fascicolo? Mi potreste fornire qualche riferimento a norme o giurisprudenza?
- 2. Gli allegati alla perizia costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e in base all'art. 490 cpc avrebbero dovuto esser pubblicati nel portale delle vendite giudiziarie. Pertanto non credo che possa essere limitato il mio diritto ad ottenerne copia neanche nel caso in cui tale diniego sia motivato da una generica necessità di tutela della privacy dell'esecutato. Infatti, come mi insegnate, il tema della tutela della privacy nelle procedure esecutive è stato affrontato sia dal legislatore con i commi 9 e 10 dell'art 174 del dlgs 196/03 che dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 07/02/2008 (“Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”). In entrambi i casi si dispone che gli atti oggetto di pubblicità (quale è la perizia) non possono contenere dati personali sensibili degli esecutati e di soggetti estranei alla procedura. Pertanto questo obbligo si attua semplicemente oscurando i dati sensibili (in sostanza le generalità dei soggetti coinvolti) e sicuramente le fotografie, non ritraendo beni mobili che possano far risalire con sicurezza alla esatta identità dell’esecutato, non possono essere considerate dati sensibili. Questa mia interpretazione è esatta? Come posso ottenere la copia completa visto che il delegato sembra inamovibile e che non voglio esacerbare gli animi dando incarico ad un legale?
Grazie per la vostra consueta disponibilità.