ACCESSO A FASCICOLO DELLA PROCEDURA ED ESTRAZIONE COPIA ATTI

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asteroid pubblicato 28 giugno 2019

Gentilissimi,

premetto che sono aggiudicatario di un immobile venduto con asta senza incanto.

Ho chiesto (via pec) al delegato di ottenere una copia completa della perizia di stima (visto che quella pubblicata manca di numerosi allegati tra i quali ci sono le foto fatte dal perito dal quale si evincono alcune caratteristiche del bene venduto che non sono state descritte in perizia) e di avere copia dei verbali di accesso (e relative foto).

Il delegato mi ha risposto che non potrà farmi avere i verbali perché non sono parte nel procedimento e che gli allegati della perizia posso visionarli presso il suo studio. Stop. Non mi ha fornito altre motivazioni (se non a voce prima di partecipare all’asta, dicendomi che non poteva inviarmi le foto per motivi di privacy).

Ho fatto delle ricerche e sono arrivato a queste conclusioni:

  • 1.    Sulla richiesta di accesso alla copia dei verbali mi pare di capire che non sono titolato a ottenere copia inquanto non sono parte processuale e che lo diverrei solo nel caso in cui venissero in rilievo miei interessi potenzialmente confliggenti con quelli della procedura (es. se mi opponessi al decreto di trasferimento) e che in quel caso dovrei riproporre la richiesta per mezzo di un legale. L’interpretazione è giusta? Chi sono i soggetti titolati ad accedere al fascicolo? Mi potreste fornire qualche riferimento a norme o giurisprudenza?
  • 2.    Gli allegati alla perizia costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e in base all'art. 490 cpc avrebbero dovuto esser pubblicati nel portale delle vendite giudiziarie. Pertanto non credo che possa essere limitato il mio diritto ad ottenerne copia neanche nel caso in cui tale diniego sia motivato da una generica necessità di tutela della privacy dell'esecutato. Infatti, come mi insegnate, il tema della tutela della privacy nelle procedure esecutive è stato affrontato sia dal legislatore con i commi 9 e 10 dell'art 174 del dlgs 196/03 che dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 07/02/2008 (“Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”). In entrambi i casi si dispone che gli atti oggetto di pubblicità (quale è la perizia) non possono contenere dati personali sensibili degli esecutati e di soggetti estranei alla procedura. Pertanto questo obbligo si attua semplicemente oscurando i dati sensibili (in sostanza le generalità dei soggetti coinvolti) e sicuramente le fotografie, non ritraendo beni mobili che possano far risalire con sicurezza alla esatta identità dell’esecutato, non possono essere considerate dati sensibili. Questa mia interpretazione è esatta? Come posso ottenere la copia completa visto che il delegato sembra inamovibile e che non voglio esacerbare gli animi dando incarico ad un legale?

 

Grazie per la vostra consueta disponibilità.

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asteroid pubblicato 28 giugno 2019

[per gli utenti “semplici cittadini” del forum]

Purtroppo ho a che fare con un delegato a cui non piacciono le pec e, preferendo le comunicazioni per le vie brevi, mi risponde tendenzialmente in modo stizzito (del tipo “io so io e tu non sei un xxxxx”) e al momento mi sembra alquanto infastidito da questo mio modo di procedere. Pertanto ho evitato di rispondere alla sua pec per non urtare la sua sensibilità ed evitare che questo si traduca in un allungamento dei tempi di attuazione dei suoi compiti (che come ben sappiamo è una ripicca facilmente attuabile pur rispettando tutte le norme). Io davvero non capisco il perché di questo atteggiamento: le poche mail che gli ho inviato sono sempre state cordiali e fatte con sincero spirito di collaborazione (non vedo nel delegato una controparte) e la pec mi sembra la via più comoda per comunicare e per confrontarsi su questi argomenti.

 

Molti di quelli che si occupano di investimenti immobiliari con le aste studiano la “psicologia dell’esecutato”. Direi che bisognerebbe studiare anche la “psicologia del delegato” per poter raggiungere una comunicazione più efficace e pacifica.

inexecutivis pubblicato 05 luglio 2019

 La risposta del perito ci sembra errata in diritto e non conforme ai canoni della diligenza.

Premettiamo il fatto che l'aggiudicatario è certamente parte processuale, quando vengano in rilievo suoi interessi potenzialmente confliggenti con quelli della procedura.

È stato ad esempio affermato che l'aggiudicatario può impugnare il provvedimento che lo dichiari decaduto dall'aggiudicazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17861 del 31/08/2011).

Addirittura, la giurisprudenza (a nostro avviso del tutto correttamente) riconosce siffatta legittimazione anche all’offerente non aggiudicatario, affermando che “Nell'espropriazione forzata immobiliare, il terzo offerente non aggiudicatario è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in quanto interessato al regolare svolgimento del processo esecutivo, sì da non restare pregiudicato da atti che assume non conformi alla legge”. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24550 del 18/11/2014).

Ancora, l’aggiudicatario deve essere riconosciuto legittimato passivo nei procedimenti in cui si faccia valere la nullità dell’aggiudicazione. Così si è espressa Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47 del 05/01/1996 la quale ha affermato che “L'opposizione agli atti esecutivi dà luogo ad una causa inscindibile, di cui sono legittimi contraddittori tutti i soggetti indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e, perciò, oltre al creditore procedente, ai creditori intervenuti ed al debitore, anche il soggetto che, in quanto destinatario dell'atto di cui l'opponente chiede sia dichiarata la nullità, ha interesse alla sua stabilità. Ne consegue che, nel caso di opposizione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'aggiudicazione, essa deve essere proposta anche contro l'aggiudicatario e a questi notificata”.

E chiaro tuttavia che per verificare se questi interessi confliggenti sussistono, gli deve essere riconosciuta la possibilità di accedere agli atti del fascicolo.

Anche le motivazioni relative al diniego di accesso agli allegati alla perizia in nome della tutela della privacy le motivazioni ci sembrano risibili, per le considerazione che abbiamo molte volte espresso e che abbiamo visto ben riassunte nella sua domanda.

A questo punto, per tagliare la testa al toro, il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di recarsi direttamente in cancelleria del Tribunale e chiedere in quella sede la copia degli atti che le interessano.

affarista pubblicato 06 novembre 2019

Scusate, ma se nelle operazioni di saldo e stralcio l'investitore riesce a mettersi in contatto con i creditori e l'esecutato per arrivare a un accordo ed evitare l'asta, allora significa che al potenziale offerente deve essere concessa la possibilità di acquisire tutti i documenti del fascicolo, quali perizia completa di allegati, verbale di pignoramento ecc. con i nomi ben visibili e non oscurati, o sbaglio?

Il potenziale offerente, o interessato all'asta, ha dunque il diritto di prendere visione e acquisire (fotocopiando a sue spese) un qualsiasi documento del fascicolo in modo da poter meglio delineare la situazione, situazione che basandosi solamente sulla perizia oscurata caricata online è di difficile comprensione? Bisogna rivolgersi al delegato oppure alla cancelleria del tribunale?

asteroid pubblicato 06 novembre 2019

Il creditore procedente è sempre noto, tant'è che viene riportato anche nelle perizie. E poi le operazioni di saldo e stralcio sono condotte in nome e per conto del debitore esecutato che è sicuramente titolato ad acquisire la documentazione presente nel fascicolo, e anzi conosce perfettamente come si è formato il debito, quanti e quali sono i creditori intervenuti e anche se c'è qualche altro creditore dormiente che non si è insinuato. Non credo che la tua interpretazione sia corretta. Ma aspettiamo gli esperti.

asteroid pubblicato 06 novembre 2019

Ah.. e le generalità degli esecutati sono facilmente desumibili dai pubblici registri. Basta una visura.

affarista pubblicato 07 novembre 2019

 Capito.

Ricapitolando, l'aggiudicatario e l'offerente non aggiudicatario sono parte processuale e quindi hanno il diritto di accedere a tutto il fascicolo in chiaro.

Invece, per quanto riguarda il semplice interessato all'asta, gli è consentito accedere al fascicolo integrale con i nomi delle parti oscurati (quindi perizia, planimetrie, visure, conformità urbanistica, verbali di accesso, verbali di pignoramento, certificati impianti ecc....), mentre non essendo parte processuale non può accedere al fascicolo in chiaro. Confermate?

 Aggiungo che secondo me i delegati hanno l'obbligo di caricare online sui portali tutto il fascicolo integrale oscurato, e non solo la perizia, priva di allegati, e la planimetria. 

 

asteroid pubblicato 07 novembre 2019

Non saprei se è consentito estrarre copia dei verbali di accesso e di quello di pignoramento. D'altronde in quei documenti non sono presenti informazioni necessarie a formare la volontà di presentare un offerta. Ma ripeto, questa è la mia esperienza basata su un caso personale e su letture di altri casi. Gli altri documenti che hai citato sono invece tutti parte della perizia e dunque l'interessato ha sicuramente diritto ad ottenerne copia. Per quanto riguarda invece le generalità degli esecutati, ti ripeto che puoi facilmente ottenerle facendo una visura alla conservatoria. Anzi direi che è una cosa da fare assolutamente prima di presentare un offerta, anche perché potrebbe accadere che tra la data della perizia e quella dell'asta sia stata trascritta qualche formalità. È vero che essendo trascritta dopo il pignoramento questa sarebbe cancellabile dopo il decreto di trasferimento (effetto purgativo) ma è anche vero che la cancellazione avrebbe un costo che non hai preventivato. Potrebbero essere un sacchetto di noccioline, ma potrebbero anche essere svariate migliaia di euro. Dunque se sei intenzionato a fare una offerta ti consiglio di effettuare una visura alla conservatoria dei registri immobiliari ed eventualmente, nei casi di immobili occupati senza titolo opponibile, farei anche la richiesta di un certificato di stato di famiglia all'anagrafe (così tanto per capire chi e quanti sono gli occupanti, anche se importa poco ai fini del loro sloggio). Vediamo cosa ci dicono i mitici esperti di inexecutivis.

Ah.. sulla tua ultima considerazione sono d'accordo, ma mi sono reso conto che non capita quasi mai (almeno nella mia zona). Ma basta chiamare o scrivere una pec al delegato.

affarista pubblicato 07 novembre 2019

Grazie mille! In qualche perizia mi è capitato di trovare allegato i verbali di accesso del custode.

Chiarisco meglio, più che al fascicolo mi riferisco proprio agli allegati della perizia. Ad esempio, in una perizia a caso trovata sul web c'è scritto all'ultima pagina:

Si allegano:

Allegati: 1) Atto di compravendita del 08/04/2008; 2) Certificato notarile del 21/03/2019 3) Atto vincolo pertinenzialità del 18/07/2011 4) Estratto di mappa Foglio 2, Particella 305; 5.1) Visura storica per immobile Catasto Terreni, Foglio 2, Particella 305; 5.2) Visura storica per immobile Foglio 2, Particella 305, Subalterno 703 - abitazione; 6) Elaborato Planimetrico catastale Foglio 2, Particella 305; 7) Planimetria catastale Foglio 2, Particella 305, Sub. 703; 8) Titoli edilizi; 9) Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T. del Comune di Cornaredo; 10) Attestato di certificazione Energetica (ACE) per l’intero fabbricato; 11) Rapporto fotografico. 

 

Di tutti questi allegati non ve n'è traccia online. Mi confermi che, pur essendo solo un semplice "curioso", ho diritto di chiederne copia al delegato? 

 

asteroid pubblicato 07 novembre 2019

Ottimo.. avresti tutta la documentazione utile per fare una analisi accurata. Ti confermo che chiedendoli al delegato dovresti ottenere gli allegati, ovviamente con le generalità degli esecutati oscurate. D'altronde, ad esclusione del certificato notarile, sono tutti atti pubblici che potresti estrarre tu stesso dai registri o dall'utc. Nell'asta che mi sn aggiudicato c'era esattamente la stessa situazione e su mia richiesta il delegato mi ha inviato le copie di tutto ad esclusione di alcune foto e della ispezione ipocatastale (che però avevo già fatto di mio conto).

affarista pubblicato 07 novembre 2019

Purtroppo il delegato, alla mia richiesta di fornire gli allegati, ha smesso di rispondermi alla pec. A te ha mandato tutto via mail?

In riferimento alla questione iniziale del tuo topic (delegato che non ti manda i verbali di accesso), ripeto che in alcune perizie i verbali di accesso, compilati a penna, erano caricati online. Quindi non è che non si può, è il delegato che lavora male.  

inexecutivis pubblicato 10 novembre 2019

Ci inseriamo volentieri in questo scambio di opinioni offrendo il nostro punto di vista.

Andiamo con ordine.

Accade a volte che sia pubblicata la perizia ma non i relativi allegati, ed accade che alla richiesta dell’interessato il professionista delegato si opponga adducendo esigenze di privacy (in realtà spesso la vera ragione è che caricare gli allegati richiede una certa spendita di tempo).

Cominciamo allora col dire che gli allegati alla perizia devono essere obbligatoriamente pubblicati. Invero, ai sensi dell'art. 490, comma secondo, c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., sono inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Poiché gli allegati alla perizia non sono documenti diversi dalla perizia medesima poiché ne costituiscono parte integrante, essi devono essere pubblicati secondo le modalità appena descritte.

Ove così non fosse accaduto, il professionista delegato ha l'obbligo di integrare la pubblicazione, ove carente.

Ricordiamo che secondo il pressoché costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi, idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatto valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. In ordine all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. si veda Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 secondo cui “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

Quanto alle questioni relative alla privacy, osserviamo quanto segue.

Già con un provvedimento del 22 ottobre 1998, il Garante della privacy si era espresso sulla necessità di rispettare la dignità delle persone coinvolte nel processo esecutivo, invitando gli uffici giudiziari ad adottare prassi più attente e rispettose dei diritti degli interessati.

In argomento è poi intervenuto il codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196), entrato in vigore il primo gennaio 2004, che ha previsto all'art. 174, recante "Notifiche di atti e vendite giudiziarie", al n. 9 la modifica dell'art. 490, terzo comma, ed al n. 10 la modifica dell'art. 570, primo comma, disponendo così che l’avviso di vendita non debba contenere indicazioni relative al debitore, e che comunque le informazioni “relative anche alle generalità del debitore” possono però essere fornite dal cancelliere (o dal professionista delegato) agli interessati.

Sulla materia si registra anche il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07/02/2008, recante “Pubblicazione in appositi siti Internet degli atti attraverso cui viene data notizia delle vendite giudiziarie”, la cui preoccupazione è stata quella di armonizzare la portata delle modifiche apportate al codice di rito dal d.lgs 196/2003 alle novità normative del 2005, che in materia di pubblicità avevano previsto, con la riscrittura dell’art. 490, comma secondo, che vi fosse assoggettata sia l’ordinanza di vendita che la perizia di stima.

In questo provvedimento il Garante ha osservato che l’oscuramento dei dati del debitore deve riguardare anche l’ordinanza di vendita e la perizia, poiché altrimenti la tutela apprestata dall’art. 490, comma terzo c.p.c. (entrato in vigore prima delle riforme del 2005) sarebbe vanificata.

Con il medesimo provvedimento si è altresì prescritto che gli atti oggetto di pubblicità non possono contenere i dati personali di soggetti estranei alla procedura esecutiva, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo.

Da queste considerazioni ricaviamo il dato per cui gli atti oggetto di pubblicità a norma dell’art. 490, non possono contenere informazioni relative alle generalità del debitore, ma tutte le informazioni ulteriori rispetto a quelle ricavabili dagli atti pubblicati possono essere fornite dalla cancelleria, ed in caso di delega dal professionista delegato ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c..

affarista pubblicato 12 novembre 2019

Accade a volte che sia pubblicata la perizia ma non i relativi allegati, ed accade che alla richiesta dell’interessato il professionista delegato si opponga adducendo esigenze di privacy (in realtà spesso la vera ragione è che caricare gli allegati richiede una certa spendita di tempo).

Ma il delegato non ha a disposizione gli allegati in formato direttamente elettronico, oppure cartaceo-scannerizzato? L'unica perdita di tempo consiste semplicemente nel modificare i files oscurando i dati sensibili e caricare sul portale gli allegati, e non scannerizzare le singole pagine cartacee, il che sarebbe effettivamente un lavoro lungo e faticoso. 

 

 

Anna982 pubblicato 16 novembre 2019

Io mi sono aggiudicata un immobile e sia dal delegato che da ivg e perito mi è stato negato l'accesso agli atti. Nel mio caso volevo semplicemente le 40 foto scattate dal perito per vedere la casa x bene visto che al sopralluogo fatto una parte della casa non mi è stata fatta vedere e poi anche il resto l'ho visto al volo in 5 minuti di visita in cui mi è stato vietato di aprire bocca secondo loro ho visto 300 mq di casa, garage e terreni... Purtroppo non so il motivo ma il tribunale tutela l'esecutato e l'interessato all'acquhsto/aggiudicatario è trattato come un nemico...

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2019

Dissentiamo da Anna. I giudici dell'esecuzione hanno grande considerazione peer gli aggiudicatari. Nel caso propsettato l'errore è stato commesso di chi ha provveduto ad eseguire gli adempimenti pubblicitari, poichè avrebbe dovuto allegare tutte le foto riportate in perizia.

In ogni caso, copia di tutto i lfascicolo può essere acquisita in cancelleria.

affarista pubblicato 19 novembre 2019

Il fascicolo completo di un'esecuzione immobiliare è costituito solo dalla perizia +allegati oppure c'è dell'altro?

inexecutivis pubblicato 21 novembre 2019

Ci sono anche tutti gli atti depositati dalle parti (creditore e debitore), dal giudice e dai suoi ausiliari (custode, delegato, ecc..)

affarista pubblicato 18 dicembre 2019

Aggiorno. In merito a un'altra esecuzione, sono andato direttamente alla cancelleria e mi hanno negato i documenti dicendo che me li può fornire, anche in chiaro, il delegato. Ho contattato il delegato e questi mi ha fornito via pec tutti gli allegati IN CHIARO senza fiatare minimamente.

 

inexecutivis pubblicato 22 dicembre 2019

Ci pare che il delegato abbia correttamente operato.

felix19 pubblicato 22 dicembre 2019

Buonasera, desideravo la seguente info: è possibile trasmettere istanza per richiedere copia della perizia immobiliare( pagata dallo scrivente), subordinata a concessione di mutuo ipotecario nel 2010, all ' istituto di credito mutuante; Inoltre, l' istituto potrebbe rifiutare tale istanza e, nel caso, quale normativa giudiziaria verrebbe in soccorso del richiedente. Purtroppo, ho notato che alcuni ricorsi in materia, presentati all' ABF da clienti che hanno visto il diniego delle istanze, non hanno trovato accoglimento da parte fi quest' ultimo. Grazie.

inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2019

Rispondiamo all’interrogativo osservando che ai sensi dell'art. 490, comma secondo, c.p.c. in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, l'avviso, unitamente a copia dell'ordinanza di vendita e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis disp. att. c.p.c., sono inseriti in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

Quindi, in teoria, non dovrebbe essere necessario richiedere al delegato la perizia di stima poiché essa dovrebbe essere già messa a disposizione dei potenziali offerenti.

Se così non fosse, la richiesta è legittima.

Aggiungiamo che l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatta valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dalla pronuncia del decreto di trasferimento, poiché esso costituisce il primo atto del Giudice successivo all’aggiudicazione. Trattandosi di nullità che riguarda gli atti della vendita e non gli atti che “hanno preceduto la vendita”, non opera in favore dell’aggiudicatario la previsione di cui all’art. 2929 c.c.

Il principio costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza della Cassazione. In questi termini si sono pronunciate, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. Andando a ritroso nel tempo si risale a Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 1962, n. 3340, secondo cui “Il precetto, risultante dagli artt. 490 e 534 cod. proc. civ., secondo il quale il provvedimento che ordina la vendita mobiliare all’incanto dev’essere pubblicato mediante avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, da affiggersi nell’albo pretorio per tre giorni consecutivi, dev’essere osservato a pena di nullità della vendita stessa anche quando il giudice dell’esecuzione, con ordinanza successiva, abbia modificato la precedente in elementi essenziali quali la fissazione del luogo e dell’ora degli incanti. In tal caso la pubblicità va estesa al nuovo provvedimento e la nullità derivante dalla omissione può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro il breve termine di cinque giorni stabilito dall’art 617 cod. proc. civ., decorrente dalla vendita, con l’effetto di rendere inoperante la preclusione posta dall’art 2929 cod. civ.

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