Abuso edilizio su particella adiacente

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  • Ultimo messaggio 21 febbraio 2019
Anna982 pubblicato 13 febbraio 2019

Buongiorno, dopo mesi dietro ad una casa all'asta che mi piace molto, arrivata a 2 gg dal termine di partecipazione, senza avere l'aiuto a capire gli aspetti tecnici inerenti il bene esecutato da parte del delegato alla vendita che alle mie ripetute e-mail ha visto bene di non rispondere MAI se non la prima volta per dirmi che avrebbe controllato, pagando di mia tasca dei professionisti ho capito quale fosse l'oggetto dell'esecuzione. Detto questo, siccome cerco di far le cose per evitare di trovarmi in problemi quando è troppo tardi, qualche gg fa ho trovato un sito che sovrappone le mappe catastali alle mappe satellitari e mi sono accorta che l'esecutato ha allargato i confini della particella recintandolae e costruendo nel terreno altrui un manufatto (citato anche in perizia ma senza specificare che fosse fuori dalla particella) dove lui in sede di sopralluogo mi ha detto andrebbe a vivere. Intimorita dall'idea che in caso di aggiudicazione mi potessi ritrovare l'esecutato barricato in questo fabbricato abusivo su cui io di fatto non ho potere per farlo andare via malgrado sia dentro la recinzione di casa ho parlato con un notaio che in modo sbrigativo mi ha sconsigliato la partecipazione dicendo che questo esecutato potrebbe fare usucapione su tutta la parte che ha impropriamente acquisito e su cui ha costruito e poi esercitare nei miei confronti il diritto di passo che non potrei negargli. Allego la mappa che ho ricavato e controllato anche con un geometra in arancio ho rilevato i confini della particella e come vedere tutto intorno l'esecutato si è allargato e nemmeno di poco recitando appunto il tutto. Pensate davvero che io potrei avere i problemi sopra esposti? Tra due giorni scade il termine per presentare domanda di partecipazione all'asta e io nemmeno pagando di mia tasca professionisti per darmi risposte che avrei dovuto trovare nella perizia o chiarite dal tribunale nelle innumerevoli pec inviate, mi trovo ancora in alto mare.

Grazie

Allega file

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inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2019

Augurandoci che questa risposta non sia giunto troppo tardi, rispondiamo all'interrogativo posto osservando, dopo aver consultato la mappa allegata, che le perplessità espresse dal notaio cui lei si è riferito potrebbero essere fondate.

In effetti ci troviamo dinanzi alla situazione in cui oggetto di pignoramento, e del successivo trasferimento, è un bene (la particella pignorata) che potrebbe risultare gravato da una servitù di passaggio in favore di quella porzione del fondo escluso dal trasferimento, costituita per destinazione del padre di famiglia, come emerge chiaramente dal disposto del primo comma dell’art. 1062 c.c..

Si tratta di una fattispecie giuridica non negoziale, costituendosi ope legis a titolo originario per il solo fatto che all’atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi è stato lasciato, per opere o segni univocamente indicativi, in una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

Lo si ricava agevolmente dalla lettura del secondo comma dell’art. 1062, laddove è previsto che se, quando due fondi originariamente appartenenti allo stesso proprietario vengono divisi e nulla si dice a proposito della servitù, questa si intende stabilita.

Applicando questi principi all’esecuzione forzata, dove al pater familias si sostituisce il Giudice dell’esecuzione, se egli nulla dica in ordine allo stato dei luoghi lasciando la situazione di obiettiva subordinazione o di servizio corrispondente al contenuto di una servitù prediale, si concreta la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 1062 citato.

Quindi, la servitù si costituisce ex lege per effetto del decreto di trasferimento, né è necessario il pagamento della indennità, poiché l’art. 1054 lo esclude.

Tuttavia non è detto che questa sia l'unica soluzione prospettata, potendo venire in considerazione l'istituto dell'accessione, di cui all'art. 938 c.c..

Questa norma infatti dispone che se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione di fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suo occupato. In questo caso, prosegue la norma, il costruttore tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Come si vede, si tratta di una disposizione che è chiamata a regolare le ipotesi di sconfinamento involontario ed in buona fede nell'altrui proprietà, e che attribuisce a colui che ha compiuto lo sconfinamento, la proprietà del suolo occupato ove il proprietario del fondo attiguo non si opponga entro tre mesi dall'occupazione.

Applicando questo istituto al caso sottoposto al nostro esame, l'acquirente aggiudicatario potrebbe chiedere ed ottenere, in un ordinario giudizio di cognizione, l'accertamento dei presupposti di operatività di questa norma e quindi ottenere una sentenza che trasferisca in suo favore l'area restante.

Anna982 pubblicato 18 febbraio 2019

Vi ringrazio molto per la risposta purtroppo i tempi per presentare l'offerta sono scaduti e viste le incertezze nonché considerata la somma importante che avrei dovuto sborsare per acquisire l'immobile ho convenuto di non partecipare, anche se ammetto con estremo dispiacere viste le energie e i soldi spesi. Nel caso in cui l'asta dovesse andar deserta (possibilità assai remota) cercherò di approfondire questo aspetto che purtroppo ho scoperto troppo a ridosso dell'asta. Intanto ho iniziato a cercare qualche altro immobile. Grazie ancora per i vostri sempre utili suggerimenti.

inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2019

In bocca al lupo!

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