Abusi edilizi : oblligatorietà della sanatoria E rivendibilità dell'immobile sul libero mercato

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  • Ultimo messaggio 08 marzo 2020
diegorivetti pubblicato 07 marzo 2020

Salve, mi sono da poco aggiudicato un immobile di tipo indipendente (senza condominio).

Dalla perizia emerge che sono presenti abusi come meglio sotto elencati:

"Aumento di superficie utile e di volume a formazione di vano cucina, conseguente alla chiusura del terrazzo ubicato a est, in assenza di titolo abilitativo, Manufatti realizzati nell’area cortiliva di pertinenza, in assenza di titolo abilitativo."

e segue:

"Per le difformità interne e nell’area cortiliva è possibile richiedere Sanatoria ai sensi dell’art.36 del decreto del 6 Giugno 2001, n.380 al costo di €. 1.500,00 circa. Per quanto riguarda i manufatti realizzati nell’area cortiliva di pertinenza e per la chiusura del terrazzo, si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi in conformità al titolo abilitativo rilasciato, rimuovendo e smantellando le opere abusive ad un costo di circa €. 3.000,00 circa".

 

Avrei 3 domande da sottoporre al vostro professionale parere:

1) Premesso che a me l'immobile piace così e così vorrei tenerlo, posso NON sanare le suddette difformità?(senza per questo incorrere in sanzioni)

2) Se lascio l'immobile nello stato in cui si trova, un domani volessi rivenderlo sul libero mercato potrei avere problemi di commerciabilità? ( 3) se sì, potrei sanare o a quel punto sarebbe troppo tardi)?

 

Vi ringrazio per il vostro contributo e mi complimento per la grande utilità sociale che ha il vostro Forum

 

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2020

Il dato normativo dal quale occorre partire è rappresentato dall’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il quale similmente a quanto già disponevano gli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, prevede che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica che privata aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ma dispone anche che tale nullità non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Aggiunge che l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità giudiziaria.

È chiaro, dunque, che la sanatoria di un abuso consente la circolazione del bene, e dunque la sua vendibilità, e che detta sanatoria dovrà essere richiesta nel termine che abbiamo sopra indicato.

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