Abusi edilizi non sanabili omessi in perizia.

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  • Ultimo messaggio 15 dicembre 2018
danielemilano pubblicato 12 dicembre 2018

Buongiorno, a novembre dell anno scorso acquisto un immobile all'asta dal tribunale di Milano, nella perizia accurata nei dettagli della casa viene sottolineato solo: Nota: al piano rialzato si fa presente che il soggiorno ricopre tutto lo spazio destinato anche alla camera e la cucina si trova rispetto al progetto a destra del soggiorno." Nulla più. Dopo aver fatto leggere la perizia anche ad un avvocato, faccio l offerta. Premessa: L immobile costruito su 3 piani è una villa indipendente, dove il piano seminterrato era destinato ad uso laboratorio artigianale e gli altri due piani residenziali. Vinta l asta il giudice impone il pagamento delle tasse come prima casa a patto che entro 180 dall aggiudicazione facessi il cambio di destinazioned uso al p.seminterrato e portassi la residenza. Il 14 maggio 2018 ( dal 27 novembre 2017 ), arriva il decreto di trasferimento, nei primi giorni di giugno mi vengono consegnate le chiavi. Chiamo un tecnico ed avvio le pratiche per il cambio. 1° problema: tutta la disposizione dei muri interni del piano seminterrato sono abusivi. Per procedere ripristino alcuni muri, per altri pago la sanatoria da 1000 euro ( pensando di finire tutto ), qui mi viene chiesto la consulenza di un geologo per il cambio perché la laboratorio ad uso residenziale serve questo passaggio, oltre che uno scavo profondo 3 mt per rilievi. Passano 2 settimane e mi arriva dal comune la raccomandata con esito positivo della scia per il cambio di destinazione d uso, all interno però prosegue chiedendo spiegazioni riguardo ai due abbaini presenti sul tetto non presenti al catasto. Ecco il 2° abuso non descritto in perizia. Chiedo al mio tecnico di fare un rilievo totale della casa, e veniamo a scoprire che oltre a questo, la volumetria della casa è oltre il limite massimo, e l altezza del tetto anch'essa fuori. Tutto ciò NON scritto da nessuna parte. Non essendoci ai tempi della costruzione dell'immobile l'idoneità a queste opere, viene meno anche oggi, quindi non sanabili.

Ai tempi di fine lavori della casa, l ufficio tecnico del comune dichiarò idonea e conforme al progetto tutto.

Adesso chiedo: posso chiedere un risarcimento danni e un ripristino della conformità a chi ha sbagliato? Se si, a chi chiedere i risarcimenti?

Grazie

inexecutivis pubblicato 15 dicembre 2018

La domanda formulata richiede una risposta articolata su più fronti.

A norma dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c., tra i compiti dell’esperto stimatore, da riportare nella perizia, rientra, tra l’altro:

- “La verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa”;

- “In caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’art. 46, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria”;

- “L’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Una perizia completa evita possibili future contestazioni e incentiva all'acquisto, poiché un paniere informativo ampio soddisfa la fondamentale esigenza di qualunque potenziale offerente di conoscere nel modo più dettagliato possibile ciò che si accinge ad acquistare. Emblematica, sul punto, Cass. 2 aprile 2014, n. 7708, secondo la quale “il bando di vendita – e, prima di esso, l’ordinanza del giudice che pone in vendita il bene, a sua volta fondata sulla descrizione datane nel pignoramento prima e nella relazione dell’esperto poi – corrisponde a quella che, nella vendita volontaria, sarebbe una proposta contrattuale di compravendita

Ciò detto, l’aggiudicatario di un immobile il quale si avveda che il bene acquistato presenta vizi occulti, non conoscibili con l’ordinaria diligenza, non può agire per la risoluzione della vendita o ottenere la riduzione del prezzo, oppure ancora il risarcimento del danno nei confronti della procedura. Ad impedirlo è l’art. 2922 c.c., il quale esclude esplicitamente che nella vendita esecutiva trovi applicazione la disciplina della garanzia per i vizi della venduta.

Questo tuttavia non vuol dire che egli sia sprovvisto in assoluto di rimedi.

Infatti, egli potrà eventualmente agire nei confronti del perito stimatore, il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

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