abitazione senza porte, infissi e servizi igienici

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  • Ultimo messaggio 19 luglio 2020
idaalbanese pubblicato 30 giugno 2020

Salve,ho acquistato una casa e la curatrice mi ha chiamato dicendo che l'ex proprietaria ha svuotato la casa prima dei termini, ma che ha smontato le porte interne, quelle esterne ed i servizi igienici. vista lasituazione lei ha provveduto a denunciare la cosa ed il giudice le ha detto di chiedermi se voler annullare la vendita o prendere l'appartamento così com'è.volevo chiedervi se accetto di prendere la casa senza ciò che stava scritto in perizia posso rivalermi sul proprietario?Presumo che per fare ciò non abbia nulla da perdere,ma so che lavora e magari potrei  pignorarle 1/5 delo stipendio . questo è un ragionamento che non sò se è fattibile,ma vorrei capire cosa posso fare nei confronti di questa persona. grazie  buon lavoro

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idaalbanese pubblicato 30 giugno 2020

ah dimenticavo...ho chiesto se il giudice poteva darmi un rimborso per il danno avuto,ma in pratica con i soldi ricavati non sono riusciti nemmeno a pagare tutto il mutuo e quindi soldi non ce ne sono.

idaalbanese pubblicato 01 luglio 2020

Scusate se vi mando un pezzo alla volta, ma la curatrice mi ha dato 5 giorni per pensarci ed ora mi ha detto che se vorrei annullare la vendita dovrei fare istanza al giudice e alla mia domanda se mi veniva rimborsato l intero importo che ho pagato mi ha risposto che non lo sa. È così?

inexecutivis pubblicato 01 luglio 2020

 Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra. Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono dunque due requisiti: uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario, ed uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, manca nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20.3.2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato nessuno dei beni indicati possa essere asportato.

Ciò detto, se si accetta il bene così danneggiato, si potrà sempre agire nei confronti dell’autore degli atti illecitamente compiuti.

Se invece si preferisce ottenere l’annullamento della vendita, si avrà diritto alla restituzione delle somme versate.

idaalbanese pubblicato 07 luglio 2020

Grazie per la risposta. il curatore mi ha dato 5 giorni per pensarci e mi ha detto che alcune somme molto probabilmente non mi venivano restituite perchè ero inadempiente; visto ciò ho accettato perchè se devo perdere 5/6 mila euro tanto vale che li spendo x mettere gli infissi. ora il curatore mi ha girato questo provvedimento emesso da giudice ed io non ho capito cosa intende quando parla della parte resarcitoria dicendo "in separata sede". devo mettere un'avvocato per conto mio dopo esser entrata nell'immobile e rifarmi verso l'ex proprietario?o devo fare istanza o altro al giudice ?vi copio parte del provvedimento dove mi si dice che il decreto è stato già emesso,ma ancora non è stato depositato in cancelleria:

letta la nota del professionista delegato depositata in data... con la quale rappresenta e documenta episodi di danneggiamento dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata (cfr. relazione);..............................considerato che, l’offerta di acquisto dell’immobile è irrevocabile ex art. 571 cpc e che pertanto, con separato provvedimento deve essere emesso il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, fermo restando un’eventuale tutela risarcitoria dell’aggiudicatario in separata sede per i danneggiamenti subiti dall’immobile pignorato;..

inexecutivis pubblicato 10 luglio 2020

Il provvedimento del giudice ci sembra assolutamente corretto e pienamente applicativo delle norme vigenti.

Va infatti osservato che nella vendita forzata non opera la garanzia per i vizi della cosa venduta.

Lo si ricava dalla lettura dell'art. 2922 c.c. Questa previsione, che per costante giurisprudenza si applica anche alle vendite fallimentari (crf., sul punto, cass. Ordinanza n. 14165 del 12/07/2016) riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi e mancanza di qualità della cosa), ma non l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", configurabile, invece, se il bene aggiudicato:

1. appartenga ad un genere affatto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita;

2. oppure manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico sociale;

3. oppure ancora quando ne sia del tutto compromessa la destinazione all'uso previsto e che abbia costituito elemento dominante per l'offerta di acquisto.

Tale speciale disciplina si giustifica in ragione delle peculiarità della vendita forzata (che, partecipando alla natura pubblicistica del procedimento, realizza congiuntamente l'interesse pubblico, connesso ad ogni processo giurisdizionale, e quello privato, dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario).

Questo, tuttavia (come anche il provvedimento del giudice precisa) non priva di ogni tutela l'aggiudicatario, poichè questi potrà sempre agire nei confronti dell'autore materiale del danneggiamento per ottenere il risarcimento del danno subìto. Chiaramente, per farlo, dovrà munirsi dell'assistenza di un fifensore ed intraprendere un autonomo giudizio.

idaalbanese pubblicato 16 luglio 2020

Grazie mille siete sempre molto esaustivi e velocissimi nel rispondere. buon lavoro

inexecutivis pubblicato 19 luglio 2020

Grazie a lei!

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