a chi chiedere l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali?

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  • Ultimo messaggio 08 novembre 2018
pianista89 pubblicato 31 ottobre 2018

Salve,

Secondo l'art. 1130 del Codice Civile, l'amministratore di condominio deve fornire, al condomino che ne faccia richiesta, l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri conodminiali e delle eventuali liti in corso.

Nel caso di asta giudiziaria o di procedura fallimentare, è il Custode Giudiziario a chiedere la suddetta attestazione? 

Ci sono restrizioni sulla divulgazione di tale documento? Può il Curatore fallimentare (o il Delegato alla vendita) fornirlo ad un ipotetico compratore che ne faccia richiesta? 

Ci tengo a precisare, che nel caso di mio interesse non è riportata alcuna informazione in merito agli oneri condominiali né in perizia né nell'avviso di vendita.

Grazie in anticipo

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inexecutivis pubblicato 04 novembre 2018

A nostro avviso, per rispondere all'interrogativo posto occorre muovere dalla lettura dell'ultimo comma dell'art. 560 c.p.c., laddove è previsto che "Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità".

È molto discusso se negli oneri di amministrazione e gestione del compendio pignorato rientri anche il pagamento delle spese condominiali maturate durante la procedura.

La tesi affermativa, pure sostenuta in dottrina, non è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale In tema di condominio non è possibile sottrarsi all’obbligazione di pagare i contributi invocando l’eccezione di inadempimento ovvero di mancato godimento del bene comune, essendo da escludere un rapporto di sinallagmaticità fra prestazioni con riferimento al pagamento dei contributi che trae origine da un’obbligazione propter rem derivante dalla comproprietà (Cass. civ., 19.2. 2016, n. 3354). Ne consegue allora che in linea di principio il custode non ha alcun interesse a conoscere l'ammontare degli oneri condominiali dovuti dal debitore esecutato, poiché non è tenuto al loro pagamento.

Questa affermazione deve tuttavia fare i conti con quanto detto da Cass. sez. III, 22.6.2016, n. 12877, secondo la quale “Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale), in quanto tali spese “sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e, quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del creditore che le abbia anticipate.

Ed allora, rispetto ad esse, deve a nostro avviso essere riconosciuto il diritto del custode ad averne contezza, poiché di esse deve farsi carico la procedura esecutiva.

Detto questo, riteniamo che quindi non esista un vero e proprio diritto del custode di ottenere l'informazione relativa alle spese condominiali, esistendo, piuttosto, il diritto di questi (in quanto organo della procedura) ad avere dal condominio la documentazione giustificativa delle spese di conservazione che ritenga gravino sulla procedura, e che questa potrà essere autorizzata a pagare dal giudice dell'esecuzione.

Per il resto, le informazioni relative agli oneri condominiali devono essere contenute nella perizia di stima, che se carente dovrebbe essere integrata.

matilde pubblicato 06 novembre 2018

Buongiorno,

ma in caso la perizia sia carente dello stato debitorio delle spese condominiali arretrate in carico all'esecutato, l'amministratore condominiale  puo' rifiutarsi di produrle ad un cittadino interessato a partecipare all'asta ?

Se si, in base a quale normativa, essendo un vincolo gravante economicamente sull'acquisto ?

Grazie

inexecutivis pubblicato 08 novembre 2018

Ai sensi dell'art. 1130, n. 9, c.c., l'amministratore deve fornire l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso "condomino che ne faccia richiesta". Tale non è il custode giudiziario, o comunque non lo è il custode della cosa pignorata (in questi termini si è espresso Tribunale Roma Sez. V, 06/04/2009, con riferimento al diritto del custode dell'immobile pignorato a partecipare all'assemblea condominiale), a meno che non si voglia ritenere (come pure è stato detto in dottrina e come ritenuto in alcuni tribunali) che gli oneri condominiali rientrino nelle spese prededucibili (analogamente a quanto avviene in sede fallimentare in forza dell'art. 30, L. 11/12/2012, n. 220 se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, disp. att. c.c.), anche se la giurisprudenza di legittimità sembra essere di contrario avviso, (cfr Cass. civ. Sez. III, 22-06-2016, n. 12877 la quale ha ritenuto essere spese per atti necessari del processo solo quelle strumentali alla conservazione dell'integrità materiale dell'immobile pignorato).

Tanto meno, allora, la richiesta può provenire da un qualunque cittadino.

Aggiungasi tra l'altro che il legislatore ha individuato in capo ad uno specifico soggetto, l'esperto stimatore, il compito di accertare e verificare lo stato degli oneri condominiali, i cui esiti devono confluire all'interno dell'elaborato peritale, così come previsto dall'art. 173 bis, n. 9 disp. att. c.p.c., ai sensi del quale la perizia deve contenere “l’informazione sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato”.

Va ancora aggiunto che le spese condominiali indicate in perizia potrebbero non essere quelle poi gravanti sull'acquirente, poiché alla data del decreto di trasferimento il biennio di riferimento potrebbe mutare.

È chiaro, sulla scorta di quanto abbiamo detto, che tutto cambia in caso di fallimento, poiché il curatore in questo caso subentra integralmente nella posizione giuridica del fallito con riferimento a tutto il suo patrimonio, sicché ha nei confronti del condominio tutti i diritti del condomino fallito, e quindi può (e deve girare queste informazioni ai potenziali acquirenti).

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