2018 - Quali altre spese oltre a quelle dell'acquisto del bene?

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  • Ultimo messaggio 26 aprile 2018
joker pubblicato 13 marzo 2018

Un cordiale buongiorno a tutti,

vorrei capire ad oggi, marzo 2018, quali sono le spese aggiuntive che un vincitore di un'asta giudiziaria deve affrontare oltre a quelle del prezzo dell'acquisto del bene.

Se non ho compreso male, NON è stato prorogato l'art. 16, comma 3 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l 8 aprile 2016, n. 49.

Questo significa che, se un privato acquista una prima casa all'asta, non potrà più spendere solo 600 euro (200 a testa tra imposte di registro, ipotecaria e catastale), ma dovrà dare:

- il 2% della rendita catastale moltiplicata per 115,5 (es. 1.000 euro di rendita, per 115,5 /50 fa 2.300 euro);

- 50 euro per l’imposta ipotecaria,

- 50 euro per l’imposta catastale.

A questi vanno sommate le spese dell'anno precedente e dell'anno in corso del condominio.

In più l'onorario del delegato alla vendita che, in caso di aggiudicazione tra i 100.000 ed i 500.000 euro, è di 825,00 euro + 4% del contributo previdenziale.

Oltre a ciò, c'è altro? Notaio? Chiusura ipoteche?

Grazie in anticipo

 

ps. Mi pare di aver letto che serve un notaio solo se si acquista il bene con un mutuo... vero?

pps. Non essendoci più la proroga del D.L. 14/02/2016 pensate anche voi che i privati potranno tornare ad avere più possibilità di acquisto rispetto alle aziende aventi P.IVA?

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inexecutivis pubblicato 16 marzo 2018

Rispondiamo alla domanda osservando il primo luogo che, come osservato nella domanda, le prvisioni di cui all’art. l'art. 16, del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con l 8 aprile 2016, n. 49., non sono state prorogate, e dunque esse sono scadute il 30 giugno 2017.

Detto questo, i calcoli contenuti nella domanda sono sostanzialmente corretti, aggiungiamo, quanto al compenso dovuto al delegato, che su esso andrà applicata l’IVA, ove il regime fiscale di questo dovesse prevederlo.

Quanto al compenso eventualmente dovuto al notaio, riferiamo che si tratta di un’ipotesi che ricorre allorquando l’aggiudicatario intenda avvalersi dello strumento di cui al terzo comma dell’art. 585 c.p.c., il quale prevede che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura l’importo del mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita, per il quale occorre il ministero di un notaio rogante.

mic1972 pubblicato 21 aprile 2018

Buonasera, scorrendo gli avvisi di vendita usualmente si trovano due articoli di questo tipo:

1) L'istituto bancario che ha concesso finanziamento fondiario dovrà quantificare il credito comprensivo di capitale, interessi e spese entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

2) L'aggiudicatario entro 120 giorni... dovrà pagare (dedotta la cauzione) direttamente all'istituto che ha concesso il credito fondiario il prezzo fino a integrale soddisfazione dei crediti per capitale e interessi, e l'eventuale residuo sul conto acceso alla procedura.....

Se però, come immagino possa succedere spesso, il credito complessivo quantificato dall'istituto supera il prezzo di aggiudicazione dell'immobile, che succede? Come può esservi "integrale soddisfazione dei crediti"? E' un'espressione imprecisa o l'aggiudicatario può  essere chiamato a versare un extra sul prezzo di aggiudicazione?

Grazie

inexecutivis pubblicato 26 aprile 2018

La risposta alla domanda formulata impone una premessa di carattere normativo.

A norma dell’art. 41, comma quarto, TUB, “Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione il Giudice dell’esecuzione prevede, indicando il termine, che l’aggiudicatario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L’aggiudicatario o l’assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell’art. 587 del codice di procedura civile”.

La norma cioè prevede che nelle procedure in cui il creditore è un creditore fondiario (si tratta cioè, in via generale, di un istituto di credito che ha concesso un finanziamento garantito da ipoteca) l’aggiudicatario, invece di versare il prezzo in favore della procedura, debba versarlo direttamente al creditore (fondiario). Si tratta, come si vede, di una norma di favore per le banche, le quali in questo modo ottengono immediatamente la porzione di saldo prezzo.

Ed allora, la previsione (peraltro assai frequente) contenuta nell’avviso di vendita non fa altro che disciplinare concretamente le modalità attraverso cui questa norma è chiamata concretamente ad opere.

In pratica, è stato stabilito che, intervenuta l’aggiudicazione, il creditore fondiario (vale a dire l’istituto di credito che ha concesso il credito garantito da ipoteca al debitore) ha dieci giorni di tempo per quantificare il proprio credito, dopo di che l’aggiudicatario dovrà versare al suddetto istituto di credito la quota parte del prezzo di aggiudicazione corrispondente al credito così quantificato.

Il dato normativo così ricostruito consente di affermare che mai l’aggiudicatario potrà essere chiamato a versare una somma superiore al prezzo di aggiudicazione.

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