13 tentativi di asta

  • 490 Viste
  • Ultimo messaggio 02 febbraio 2021
Aleve18 pubblicato 26 gennaio 2021

Buonasera, gli immobili pignorati a mio padre sono stati ad oggi oggetto di asta x ben 13 volte. Siamo in attesa di sapere se sono stati venduti dato che oggi si teneva l’asta che durerà fino al 29/01. Il prezzo si è ridotto in maniera vertiginosa, diventando ridicolo. L’avvocato che dirige l’asta a settembre 2020 ha richiesto al giudice tramite ordinanza la cancellazione di esecuzione, adducendo come motivazione il prezzo che avrebbe raggiunto la base d’asta nel prossimo tentativo di vendita. Il giudice ha optato per andare avanti e se non aggiudicata, di chiudere i tentativi. Vi chiedo: 13 esecuzioni, è legale? È legale vendere un immobile imposte sto per 200000 euro a poco più di 20.000?

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 27 gennaio 2021

Rispondiamo alla domanda partendo dalla lettura dell’art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a mente del quale “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

 

Nel valutare questa eventualità dovrà tenersi conto di una molteplicità di elementi:

-          l’importo e la natura dei crediti, considerati sia complessivamente che singolarmente;

-          l’importo delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita già espletati;

-          le ragioni che hanno ostacolato l’esitazione dei beni staggìti (ad es. mancata emissione dell’ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all’acquisto;

-          il presumibile valore di realizzo del bene pignorato, qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.

Nel caso in esame, il valore residuo del bene è ancora apprezzabile, per cui riteniamo che la procedura possa proseguire.

robertomartignone pubblicato 27 gennaio 2021

Sarà anche legale , ma è ridicolo dopo 13 esperimenti non ha senso continuare , è un vero e proprio " accanimento terapeutico " . Sarebbe necessario calibrare le procedure in maniera piu' equa 

Aleve18 pubblicato 27 gennaio 2021

Esatto. È un accanimento. In più a mio padre il custode, con cui ha un buon rapporto, ha detto che pur di vedere l’avvocato avrebbe abbassato ancor più l’offerta minima. Ora nn so se sarà stata un cosa detta così tanto per, ma se dovesse vendere, può mio padre presentare istanza di accesso agli atti per vedere se la vendita è regolare? Inoltre il fatto che la perizia sia stata fatta nel 2012 e poi mai più un sopralluogo da parte di nessuno e’ regolare?

robertomartignone pubblicato 27 gennaio 2021

Accedere agli atti l ' esecutato ovvero Suo padre può accedere è suo diritto , per quanto riguarda la perizia fatta nel 2012 non credo venga aggiornata , a meno che esistano gravi problemi , in teoria i sopralluoghi a cadenza semestrale e/o annuale dovrebbero essere fatti , ma tutto è a discrezione del delegato alla vendita . In pratica quanto era il valore di perizia iniziale ? In 13 esperimenti nessuno ha mai visitato l ' immobile ? Nessuna offerta è mai stata fatta ? Sicuramente l ' esperto saprà darLe qualche suggerimento intelligente e utile . 

 

Aleve18 pubblicato 27 gennaio 2021

Nessun sopralluogo da parte del custode, nessuna visita da parte di interessati all’immobile. Una telefonata all’inizio della settimana scorsa in cui un signore si diceva interessato all’altro lotto della vendita e che “probabilmente avrebbe preso entrambi”. Il valore iniziale era di 201.000 euro. Ora offerta mimima 22.500 euro.

robertomartignone pubblicato 28 gennaio 2021

Circa il 10% del valore iniziale , potrebbero esserci gli estremi per chiudere la procedura  dato che non esiste piu' il  ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori ......in tal caso bisognerebbe conoscere l ' importo debitorio 

Aleve18 pubblicato 28 gennaio 2021

Credo che ormai, essendo stato comunque fatto il 13simo tentativo, di cui siamo in attesa di risultato, non possiamo fare più nulla. Se non accedere agli atti e vedere se è tutto in regola.

robertomartignone pubblicato 28 gennaio 2021

Un tentativo con un legale di buona volontà lo farei ....almeno per non lasciare alcunchè di intentato , anche se tale richiesta sarebbe stato meglio farla prima di questo ultimo esperimento 

Aleve18 pubblicato 28 gennaio 2021

La ringrazio, infatti ho già inviato tutto all’avvocato. Anche perché ci fosse il trasferimento di proprietà ho poco tempo per muovermi.

Aleve18 pubblicato 28 gennaio 2021

Posso chiedere un’altra cosa agli esperti? È mai successo che un trasferimento di proprietà venisse annullato? Se si quali possono essere i vizi per cui si annulla?

robertomartignone pubblicato 28 gennaio 2021

Qui Le deve rispondere il "gestore "del forum , che io sappia è successo per molteplici ragioni , d ' altronde è sempre possibile l ' opposizione agli atti , in questo caso il decreto di trasferimento , sempre entro 20 giorni dalla sua emanazione 

inexecutivis pubblicato 28 gennaio 2021

Ci inseriamo nuovamente nella discussione rappresentando che se dal punto di vista del debitore si può parlare di "accanimento terapeutico", dal punto di vista delc reditore ci troviamo dinanzi ad un soggetto che ha un credito che il debitore non ha pagato e che quindi deve essere tutelato avendo il diritto a vedersi riconosciuto ciò che gli spetta. Per questa ragione, da sempre (cioè da millenni) nei rapporti tra debitore e creditore gli ordinamenti hanno sempre preferito il creditore.

Ciò detto, è evidente che se il procedimento di vendita risulta viziato (perchè ad esempio non sono stati curati gli adempimenti pubblicitari prescritti) questo si riverbera sul decreto di trasferimento, che potrebbe essere revocato.

robertomartignone pubblicato 28 gennaio 2021

Comunque veniva richiesta una maggior esplicitazione   del resto chi scrive esponendo ad un forum il proprio problema richiede risposte e consigli  , sia che sia un creditore  ma anche un debitore , indipendentemente dal suo status .

Aleve18 pubblicato 28 gennaio 2021

Mi permetto solo di dire che non sempre un debitore è un furbetto. Mio padre è sempre stato ligio al rispetto delle regole, tasse e doveri. Purtroppo complice la crisi economica, scelte sbagliate e il prodotto che proponeva che non veniva più richiesto, ha perso tutto. La prima casa gli è stata tolta, vivono con solo la pensione perché mia mamma non ne ha diritto, e in affitto in una casa che a sua volta è all’asta e quindi a giugno dovranno lasciare. Ora anche l’immobile dove avevano il negozio. Insomma questo per dire che il debitore a volte lo diventa per circostanze della vita sfavorevoli. Il sistema nn credo sia comunque così equo.

robertomartignone pubblicato 29 gennaio 2021

Infatti io cosa Le ho scritto sopra ? Capisco la situazione per tale motivo trovo non pertinente la risposta data dall ' " esperto " o meglio da colui che risponde ai quesiti del forum , sarebbe d' uopo un atteggiamento propositivo .....Le consiglio di richiedere la chiusura della procedura con giusta istanza dato che tale cifra non soddisferà nè il creditore e nè il debitore .

Poi dopo anni di esperienza posso dirLe : " la giustizia è una cosa e il diritto un ' altra " . 

Vero il sistema non è equo ! 

Aleve18 pubblicato 29 gennaio 2021

Infatti rispondevo al gestore del forum. La preferenza che ovviamente si dà al creditore è comprensibile. Ma è l’accanimento da cui nn si ricava nulla che condanno. E chiedevo se ci fosse un modo per cercare di fermarlo.

robertomartignone pubblicato 29 gennaio 2021

Unico modo per fermare una procedura simile è trovare accordo con il creditore o i creditori oppure fare istanza al giudice dell ' esecuzione o anche verificare se tutti gli esperimenti d ' asta siano stati fatti in modo lecito e coerente ai dettami di legge . In questi casi sarebbe necessario un rapporto dialettico tra le parti al fine di giungere ad una transazione equa .

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2021

Comprendiamo lo sfogo, l’amarezza e la preoccupazione. Non intendevamo affatto dire che il debitore è un furbetto, anzi. Spesso, come nel caso prospettato, si tratta di soggetti che si trovano nella impossibilità di adempiere, loro malgrado.

Detto questo, dall’altra parte potrebbe trovarsi un creditore che ha esattamente gli stessi problemi, e comunque se al creditore si chiede se preferisce riscuotere una piccola parte del credito piuttosto che niente, la risposta è immaginabile. Per questo le procedure proseguono anche quando il prezzo si abbassa molto.

Detto questo una soluzione ad una procedura in cui il prezzo base si riduce oltremodo potrebbe individurari nell’art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a mente del quale “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

Nel valutare questa eventualità dovrà tenersi conto di una molteplicità di elementi:

-          l’importo e la natura dei crediti, considerati sia complessivamente che singolarmente;

-          l’importo delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita già espletati;

-          le ragioni che hanno ostacolato l’esitazione dei beni staggìti (ad es. mancata emissione dell’ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all’acquisto;

-          il presumibile valore di realizzo del bene pignorato, qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.

Insomma, occorre una valutazione comparativa di questi elementi, e verificare se il possibile prezzo di realizzo consenta ancora una apprezzabile tutela del creditore.

Aleve18 pubblicato 31 gennaio 2021

Grazie per la risposta. Credo che però tutto ciò andava fatto prima di questo ultimo tentativo per cui stiamo attendendo esito. Quello che faremo è un’istanza per accedere agli atti della procedura di vendita. Ma come ci ha detto il nostro avvocato, ci devono essere vizi evidenti, ed è molto difficile. Quindi credo che a questo punto, come già stiamo facendo ci organizzeremo per la liberazione, con l’amarezza di aver perso un immobile per poco più di 20000 euro.

robertomartignone pubblicato 31 gennaio 2021

Nel caso fosse un ' asta con incanto nei dieci giorni successivi all ' aggiudicazione provvisoria può fare offerta superiore di 1/5 e procedere ad ulteriore esperimento , Essendo figlia può farlo , solo il debitore o i debitori non possono partecipare .

Mostra altri messaggi
Close