Comprendiamo lo sfogo, l’amarezza e la preoccupazione. Non intendevamo affatto dire che il debitore è un furbetto, anzi. Spesso, come nel caso prospettato, si tratta di soggetti che si trovano nella impossibilità di adempiere, loro malgrado.
Detto questo, dall’altra parte potrebbe trovarsi un creditore che ha esattamente gli stessi problemi, e comunque se al creditore si chiede se preferisce riscuotere una piccola parte del credito piuttosto che niente, la risposta è immaginabile. Per questo le procedure proseguono anche quando il prezzo si abbassa molto.
Detto questo una soluzione ad una procedura in cui il prezzo base si riduce oltremodo potrebbe individurari nell’art. 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a mente del quale “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
Nel valutare questa eventualità dovrà tenersi conto di una molteplicità di elementi:
- l’importo e la natura dei crediti, considerati sia complessivamente che singolarmente;
- l’importo delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita già espletati;
- le ragioni che hanno ostacolato l’esitazione dei beni staggìti (ad es. mancata emissione dell’ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all’acquisto;
- il presumibile valore di realizzo del bene pignorato, qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita.
Insomma, occorre una valutazione comparativa di questi elementi, e verificare se il possibile prezzo di realizzo consenta ancora una apprezzabile tutela del creditore.