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Il pignoramento asta su bene precedentemente oggetto di donazione
robertomartignone pubblicato 25 gennaio 2022

Verifichi la perizia con ipoteche e pignoramenti , probabilmente sarà anche stata fatta revocatoria della donazione . Nel dubbio senta anche il delegato , dal momento che non ho altri elementi .

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Il pignoramento Eliminazione pignoramento con saldo e stralcio, cosa succede dopo?
inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2021

Proviamo ad offrire il nostro punto di vista.

Secondo noi la strada ipotizzata, e cioè quella di acquistare il bene pagando i creditori è attibile e non si espone al rischio di revocatoria, per le ragioni che diremo.

Ma andiamo con ordine.

Per procedere occorre adottare alcune precauzioni che servono ad evitare che, dopo l’acquisto, possa intervenire nella procedura prima che questa venga dichiarata estinta.

La strada da seguire è la seguente. Occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) prospettando l'interesse ad acquistare.

In questo modo, nel momento in cui ci si accorda sul prezzo, detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).

Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto di vendita si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula, e l'acquirente versa il prezzo ai creditori consegnando gli assegni circolari al notaio, il creditore rinuncia, il giudice dichiara estinta la procedura ed il notaio consegna gli assegni al creditore.

Trattandosi di transazione che interviene nell’ambito di una procedura esecutiva (o, meglio, durante la pendenza della procedura esecutiva), i rischi che si possa eccepire che essa sia stata compiuta in frode ai creditori sono inesistenti, poiché una procedura esecutiva era già pendente. Un ipotetico creditore non avrebbe nulla di cui lamentarsi poiché se anche non fosse intervenuta la transazione il bene sarebbe comunque uscito dal patrimonio del debitore attraverso la vendita.

Le suggeriamo pertanto di attivarsi in questo senso e chiedere, nel frattempo (con il consenso del creditore) una sospensione della procedura ex art. 624 bis c.p.c. (per il tempo strettamente necessario ad organizzare il tutto).

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