Salve, avrei necessità di un Vostro parere per capire come procedere alla cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale non cancellata neppure a seguito del decreto di trasferimento.
Si tratta di una domanda giudiziale di revoca di un atto di compravendita trascritta circa 15 anni fa; la domanda fu rigettata nel merito sia in primo grado sia dalla Corte di Appello, con sentenza ormai passata in giudicato in quanto non impugnata con ricorso per Cassazione. Il citato provvedimento giudiziario non conteneva l’ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione e tale pregiudizievole non risulta essere stato cancellato neppure a seguito del successivo decreto di trasferimento.
Ora l'aggiudicatario, attuale proprietario dell'immobile in virtù di decreto di trasferimento, è intenzionato a venderlo e vorrebbe risolvere ogni problema prima di ricevere delle proposte di acquisto.
La particolarità della questione è rappresentata dal fatto che l'attuale proprietario dell’immobile non era una delle parti processuali del procedimento concernente la domanda giudiziale trascritta e pertanto, mi chiedo se anche in tale caso possa trovare applicazione uno dei rimedi previsti dall’art. 2668 c.c. (consenso alla cancellazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata; ovvero cancellazione ordinata giudizialmente).
Preciso che l’attuale proprietario è in buoni rapporti con l’attore che aveva spiegato la domanda giudiziale rigettata sia in primo grado che in appello, il quale non avrebbe problemi a manifestare il proprio consenso alla cancellazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata; non so se potrebbe bastare soltanto la sua manifestazione di consenso, ma comunque, trattandosi di rigetto di una domanda giudiziale, mi sembra di capire che la cancellazione dovrebbe essere ordinata soltanto giudizialmente (ex art. 2668, comma 2)
Tuttavia anche il rimedio della correzione giudiziale della sentenza ex artt. 287 e 288 c.p.c. (magari eccependo una omissione, da parte dell’organo giudicante, di un elemento formale necessario per legge), sembrerebbe essere strumento azionabile esclusivamente dalle parti che hanno partecipato al processo avente ad oggetto la suddetta domanda giudiziale, rispetto al quale l’attuale proprietario dell’immobile sarebbe invece un terzo estraneo.
In buona sostanza, secondo la Vostra esperienza, per ottenere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, quale rimedio può azionare l'attuale proprietario dell'immobile, il quale era estraneo al giudizio di revocatoria dell'atto di compravendita del suo dante causa, in virtù del quale era stata trascritta la domanda giudiziale a tutt'oggi non cancellata?
Grazie per l'aiuto.