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Il decreto di trasferimento Come cancellare la trascrizione di una domanda giudiziale precedente al decreto di trasferimento?
danielebenni pubblicato 13 maggio 2022 - Ultima modifica 23 maggio 2022

Salve, avrei necessità di un Vostro parere per capire come procedere alla cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale non cancellata neppure a seguito del decreto di trasferimento.

Si tratta di una domanda giudiziale di revoca di un atto di  compravendita trascritta circa 15 anni fa; la domanda fu rigettata nel merito sia in primo grado sia dalla Corte di Appello, con sentenza ormai passata in giudicato in quanto non impugnata con ricorso per Cassazione. Il citato provvedimento giudiziario non conteneva l’ordine al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione e tale pregiudizievole non risulta essere stato cancellato neppure a seguito del successivo decreto di trasferimento.

Ora l'aggiudicatario, attuale proprietario dell'immobile in virtù di decreto di trasferimento, è intenzionato a venderlo e vorrebbe risolvere ogni problema prima di ricevere delle proposte di acquisto.

La particolarità della questione è rappresentata dal fatto che l'attuale proprietario dell’immobile non era una delle parti processuali del procedimento concernente la domanda giudiziale trascritta e pertanto, mi chiedo se anche in tale caso possa trovare applicazione uno dei rimedi previsti dall’art. 2668 c.c. (consenso alla cancellazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata; ovvero cancellazione ordinata giudizialmente).

Preciso che l’attuale proprietario è in buoni rapporti con l’attore che aveva spiegato la domanda giudiziale rigettata sia in primo grado che in appello, il quale non avrebbe problemi a manifestare il proprio consenso alla cancellazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata; non so se potrebbe bastare soltanto la sua manifestazione di consenso, ma comunque, trattandosi di rigetto di una domanda giudiziale, mi sembra di capire che la cancellazione dovrebbe essere ordinata soltanto giudizialmente (ex art. 2668, comma 2)

Tuttavia anche il rimedio della correzione giudiziale della sentenza ex artt. 287 e 288 c.p.c. (magari eccependo una omissione, da parte dell’organo giudicante, di un elemento formale necessario per legge), sembrerebbe essere strumento azionabile esclusivamente dalle parti che hanno partecipato al processo avente ad oggetto la suddetta domanda giudiziale, rispetto al quale l’attuale proprietario dell’immobile sarebbe invece un terzo estraneo.

In buona sostanza, secondo la Vostra esperienza, per ottenere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, quale rimedio può azionare l'attuale proprietario dell'immobile, il quale era estraneo al giudizio di revocatoria dell'atto di compravendita del suo dante causa, in virtù del quale era stata trascritta la domanda giudiziale a tutt'oggi non cancellata?

Grazie per l'aiuto.

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Il pignoramento Acquisto immobile asta
inexecutivis pubblicato 02 maggio 2022

In generale possiamo dire che la domanda giudiziale trascritta è, verosimilmente una domanda trascritta ai sensi dell’art. 2652, n. 5 c.c., il quale appunto prevede la trascrizione delle “domande di revoca di atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori”.

La norma si completa con la previsione per cui “La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda”. Di conseguenza chi ha trascritto la domanda, ottenuta sentenza di revocazione dell’atto, può opporre la revocatoria a coloro i quali, successivamente alla domanda, hanno acquistato da colui che era proprietario in base all’atto revocato.

Per intenderci: se A trascrive domanda di revoca dell’atto con cui B ha venduto a C, la successiva vendita fatta da C a D sarà inefficace nei suoi confronti;

allo stesso modo, se C subisce un pignoramento, A l’aggiudicazione avvenuta a favore di D sarà inefficace nei suoi confronti.

Egli, pertanto, potrà aggredire il bene oggetto di revoca come se fosse ancora nella disponibilità di B.

Ed allora, se il pignoramento è stato eseguito da un creditore ipotecario titolare di ipoteca iscritta prima della trascrizione delle domande giudiziali, non vi saranno problemi.

In caso contrario, occorrerebbe comprendere chi ha eseguito i pignoramento, e se i creditori che hanno trascritto le domande giudiziali sono intervenuti o meno nella procdura.

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