Vendita e assegnazione di quote societarie

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  • Ultimo messaggio 02 ottobre 2020
palme91 pubblicato 01 ottobre 2020

Buonasera a tutti, ho un quesito che mi lascia con alcuni dubbi. Ho provveduto a pignorare delle quote societarie di una grossa srl ora in liquidazione per problemi legati alla gestione societaria, questa è infatti posseduta da due famiglie che posseggono esattamente il 50% delle quote ciascuna. Ciò ha determinato una situazione di stallo in materia decisionale relativamente alla società stessa ed alla sua amministrazione. Io ho pignorato una piccola percentuale di uno dei soci che contribuiva a formare il 50% posseduto da questa famiglia. Premetto che vanto un grosso credito nei confronti di questo soggetto. Il mio dubbio adesso è quello se richiedere l'assegnazione delle quote, e nel caso credo di poterlo fare direttamente, ex art. 529 cpc, trattandosi di quote di srl già determinate nel loro ammontare nininale, oppure se chiedere la vendita delle quote sperando che vengano acquistate e possa soddisfare con il ricavato parte del mio credito. La speranza che nutro è che l'altra famiglia che detiene il 50 % rimanente, possa essere interessata a rilevare le quote da me pignorate perché in tal modo andrebbe ad avere una percentuale maggiore del 50 % e quindi gli attribuirebbe una posizione di vantaggio da un punto di vista decisionale nei confronti dell'altra famiglia comproprietaria. Vi chiedo pertanto se gentilmente sapere dirmi se mi conviene chiedere l'assegnazione delle quote e poi, una volta che mi sono state assegnate provare ad offrire a questi soggetti e vedere se sono interessati a comprarle oppure se chiedere la vendita delle quote e sperare che sempre i soliti soggetti le acquistino all'asta, eventualmente partecipando io stesso per evitare che vengano vendute ad un prezzo troppo basso. Cosa mi consigliate? Un'opzione esclude l'altra? Cioè chiedere la vendita fa sì che io non possa più ottenere l'assegnazione se l'asta andasse deserta ? Ringrazio anticipatamente.

inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2020

 

Rispondiamo formulando alcune osservazioni.

La prima è che le quote societarie pignorate non vengono vendute al loro valore nominale, ma si procede tramite una loro preliminare stima, che tiene conto dunque del valore effettivo della società. In assenza di una previsione normativa ad hoc, la stima della quota può svolgersi sulla falsariga del procedimento previsto per l’esecuzione immobiliare. Dunque, il giudice dell’esecuzione nominerà un esperto cui conferirà l’incarico, concedendogli il termine per il deposito dell’elaborato previsto dall’art. 173 bis disp. att. c.p.c. e fissando nel contempo l’udienza di comparizione delle parti ai fini della vendita.

In secondo luogo il creditore pignorante ha a disposizione due strade: quella di chiedere l’assegnazione per il caso in cui la vendita all’asta vada deserta, e quella di partecipare all’asta medesima. L’una opzione non esclude l’altra.

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