Vendita all'asta di terreno al cui interno insiste laboratorio commerciale.

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  • Ultimo messaggio 17 giugno 2020
357maria pubblicato 05 marzo 2020

Salve Chiedo cortese chiarimento su questione di seguito argomentata. Risulto aggiudicataria di un terreno sul quale insiste una tettoia in struttura metallica tamponata. Ho effettuato il saldo prezzo e sono in attesa della definizione dell'atto di trasferimento da parte del giudice. I beni presenti nel lotto a me aggiudicato, una parte sono stati sottoposti a sequestro preventivo da parte dell'Arpat. Si tratta di impianti di lavorazione pellet e cassoni e altri beni elencati nell'avviso di vendita pubblicato per la partecipazione all'asta. Poi insistono altri beni di cui il Comune aveva richiesto la demolizione agli ex proprietari. La domanda è questa: di quali beni potrò considerare "di mia proprietà " dopo atto di trasferimento perché nel frattempo il custode e il delegato alla vendita che ha contatti con l'avvocato degli "ex proprietari" hanno rappresentato la necessità di riprendersi i loro beni mobili dopo che verosimilmente io dovrò chiedere il dissequestro! Quindi non vorrei sostenere oneri e spese e magari mi rimane nel terreno solo i rifiuti e sudiciume che lascerebbero. Ringrazio e saluto cordialmente.

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inexecutivis pubblicato 07 marzo 2020

Rispondiamo alla domanda osservando che in primo luogo occorrerebbe comprendere se i beni sequestrato sono stati anch’essi oggetto di pignoramento o meno.

Se fossero stati pignorati, l’aggiudicatario ne diverrebbe proprietario, salvo verificare gli effetti del provvedimento di sequestro preventivo.

Se quei beni non fossero stati pignorati, l’aggiudicatario ha il diritto di chiedere al custode di asportarli, con spese a carico della procedura a norma dell’art. 560 c.p.c.

357maria pubblicato 07 marzo 2020

Salve Ringrazio anche per la celerità della risposta. La trascrizione del pignoramento è del 2011 mentre il decreto di sequestro preventivo Arpt è del 2017. Pertanto ho compreso che i beni sotto sequestro non sono di mia proprietà. Dopo questa certezza io ho necessità quindi di far sgombrare il terreno dei beni in elenco all'atto di sequestro. Come mi posso muovere? Devo mettere un legale? Sarò io l'obbligata a chiedere il dissequestro? Posso disporre la tempistica per la liberazione del terreno dai beni sequestrati? Per quanto riguarda i beni da demolire stabiliti dal Comune, me ne devo occupare io e a mie spese? Ed altri oggetti tipo un muletto, dei carrelli con travetti sopra e altro di poco e scarso valore perché oggetti o arrugginiti o rotti devo considerarli "frutti" della vendita. Preciso che l'attività che dovrà essere svolta è di commercio di legna da ardere. Attività molto più semplice e meno complessa di quella che veniva svolta prima x la lavorazione di pellet e per la quale in difetto di varie autorizzazioni aveva subito appunto il sequestro dei beni per cui non poteva essere eseguita la produzione di pellet. Ringrazio ancora e saluto cordialmente.

inexecutivis pubblicato 08 marzo 2020

Per la liberazione di tutti i beni dall’area (sia quelli sequestrati che quelli non sequestrati) dovrà richiedersi formalmente al custode il loro asporto a spese della procedura. Non è necessario a questo fine agire tramite di un legale. Sarebbe sufficiente inoltrare una pec o una raccomandata a.r. al custode chiedendogli formalmente di provvedere alla liberazione dell’immobile dai mobili a norma dell’art. 560 c.p.c.

Quanto alla demolizione, osserviamo che l’art. 31, comma 4-bis d.P.R. 380/2001 prevede una sanzione per omessa esecuzione che va dai 2.000 euro e 20.000.

Ma, soprattutto, il comma 3 della medesima disposizione prevede che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. È vero che la norma individua il destinatario dell’ordine di demolizione nel “responsabile dell’abuso, ma la giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 9 gennaio 2017, n. 37) ha affermato che questo obbligo si trasmette all’acquirente.

Quindi, della demolizione dovrà occuparsi l’acquirente.

357maria pubblicato 12 maggio 2020

Salve. Oggi il delegato alla vendita mi ha informato dell'avvenuto pagamento della registrazione e nota di trascrizione con voltura catastale del terreno aggiudicatomi. Sono in contatto telefonico con il custode che mi ha affermato che non mi consegna il terreno perché scriverà al giudice penale per la pratica pendente del sequestro dei beni presenti nel terreno per il da fare. Mi ha riferito anche che l'avvocato del debitore esecutato chiederà il dissequestro dei beni. Comunque ho notato che nel decreto di trasferimento, il giudice dell'Esecuzione ha ORDINATO al debitore esecutato il rilascio nel compendio imm.re immediatamente libero da persone e cose nella disponibilità dell' acquirente. Io nel frattempo sono costretta ad aspettare i tempi utili agli atri che sbrighino le loro pratiche e io che posso fare? visto che sono a conoscenza peraltro della questione relativa alla demolizione dei beni richiesta dal comune, anche se non richiesta direttamente a me e non ho idea di quanto tempo ho per non incorrere nelle responsabilità dell'abuso. Insomma io non ho diritto di prendere possesso, intendo proprio fisicamente dei terreni in presenza delle incombenze che devono sbrigare sia il custode e sia l'avvocato degli ex proprietari?

inexecutivis pubblicato 16 maggio 2020

Le circostanza indicate nella domanda non consentono di differire la consegna del bene in suo favore.

Trattandosi di beni non pignorati, estranei dunque alla procedura, occorre rimuoverli.

Sul piano terorico, poichè il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio a norma dell'art. 586 cpc, lei potrebbe esercitare un'azione ex art. 605 e ss cpc nei confronti dell'esecutato, ma quasi certamente l'ufficiale giudiziario si fermerebbe dianzi al provvedimento di sequestro rimettendo gli atti al giudice dell'esecuzione per chiedere il da farsi; il tutto, evidentemente, allungherebbe di molto i tempi (ed i costi).

Le suggeriamo a questo punto di rivolgere istanza al giudice penale chiedendo il dissequestro dei beni, rappresentando l'intervenuto trasferimento in suo favore. Il verbale di sequestro potrebbe contenere i dati del procedimento penale.

 

357maria pubblicato 15 giugno 2020

Come da voi suggerito ho inviato raccomandata AR in data 8.6.2020 al custode per la liberazione dell immobile dai beni presenti a norma dell art 560 cpc. Nelle due settimane precedenti ero d'accordo e in attesa di comunicazioni da parte del custode che aveva posto la questione al GE del da fare. Il G.E., in data 15.6.2020 ha emesso una ordinanza che recita: PQM REVOCA l'ordinanza emessa il 10.6.2020 (di cui ignoro anche il contenuto) e per l effetto manda al custode giudiziario di procedere alla immissione della parte acquirente nel possesso del bene. Nel corpo dell' ordinanza si evince una specie di cronistoria dei fatti avvenuti ancor prima della mia aggiudicazione poi rileva ancora una volta l elenco dei beni sottoposti a sequestro e anche di ciò che doveva essere demolito con ordinanza del comune. Specifica altresì che l'avviso prevedeva solo obbligo della procedura, per il tramite del custode di provvedere alla liberazione del bene se lo stesso risultasse occupato dal debitore, ipotesi non ricorrente in ragione della già intervenuta immissione del custode giudiziario del possesso del bene; l avviso non prevedeva alcun obbligo di sgombero dai beni né avrebbe potuto stante l insistenza del sequestro; atteso che non compete al GE la cancellazione dei sequestri penali e i particolare di quello disposto ai sensi D.Lgs 152/2016 ed insistente sul compendio trasferito; reputato che la parte aggiudicataria ben potrà attivare procedura di REVOCA del sequestro preventivo a norma dell art 321 c.3 cpp e art 247 D Lgs 152/2006; ritenuto che l acquisto del compendio è allo stato, libero da persone, esima la procedura da qualsivoglia ulteriore attività; visto art 486 cpc . A questo punto dopo che l autorità verosimilmente disporrà la revoca come potrò regolarmi col "debitore esecutato"? Quello che comprendo è che il tribunale stabilisce quello che gli pare con revoche e emissioni di ordinanze, il custode è liberato da ogni responsabilità così pure la procedura che non sopportera' alcun costo sulla liberazione dei beni e quindi dovrò vedermela direttamente col debitore con costi e responsabilità. Avrò dei tempi da rispettare e meglio potrò almeno porre dei tempi al debitore da far rispettare per riprendersi i suoi beni? Che tutele posso avere dalla legge? Grazie ancora di tutto

inexecutivis pubblicato 17 giugno 2020

Le ulteriori precisazioni che ci vengono fornite ci fanno comprendere che esistono aspetti della vicenda che andrebbero approfonditi attraverso l'attento studio del fascicolo processuale.

Non possiamo quindi fornire ulteriori indicazioni se non quella, come detto, di chiedere il dissequestro dei beni.

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