Salve a tutto . sono nuovo qui .
La mia domanda è , se Un extracomunitario residente all'estero può partecipare all'asta ?
precisando che il trattato di reciprocità esiste tra i due paesi (il suo e l'Italia ) .
Grazie in anticipo
Salve a tutto . sono nuovo qui .
La mia domanda è , se Un extracomunitario residente all'estero può partecipare all'asta ?
precisando che il trattato di reciprocità esiste tra i due paesi (il suo e l'Italia ) .
Grazie in anticipo
La legittimazione dello straniero all’acquisto di beni immobili deve distinguere tre ipotesi.
1. Non sono richiesti requisiti particolari per procedere all'acquisto per:
a. cittadini comunitari (AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO[per ora] REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA);
b. cittadini di paesi membri del SSE (Spazio economico europeo -ISLANDA LIECHTENSTEIN NORVEGIA);
c. apolidi;
d. rifugiati politici residenti da più di tre anni.
2. Stranieri regolarmente soggiornanti, familiari (in regola con il soggiorno) di uno straniero regolarmente soggiornante o apolide, in Italia da meno di tre anni.
Questi soggetti possono acquistare un immobile, senza procedere alla verifica dell'esistenza della condizione di reciprocità, se:
a. sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari, per motivi di studio;
b. sono titolari di un permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
3. Stranieri non regolarmente soggiornanti. Possono acquistare un immobile nelle seguenti ipotesi:
a. se un trattato internazionale lo consente;
b. se in materia esiste una condizione di reciprocità tra l'Italia e il suo Stato di appartenenza, cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano comprare una casa.
Le prime due categorie di soggetti sono equiparati ai cittadini italiani dal d.lgs 25.7.1998, n. 286.
Quanto alla terza categoria, la condizione di reciprocità di cui alla let. B (necessaria quando non vi sia un accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, anche detti Bilateral Investment Treaties, o BITs) può essere accertata per il tramite del Ministero degli affari Esteri ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 394/1999, a mente del quale “Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita', nei casi previsti dal testo unico ... il Ministero degli Affari Esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile, i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri...".
Quando invece vi sia stata la stipula di un accordo bilaterale, si ritiene che il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assuma carattere di lex specialis rispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e dunque si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie in esso disciplinate.
Agganciandomi a questa discussione e per meglio specificare, vorrei chiedere di indicare quali tipologia di documentazione necessitano i cittadini extracomunitari per partecipare ad un'asta giudiziaria immobiliare; in alcuni avvisi di vendita viene richiesto un CERTIFICATO DI CITTADINANZA, in altre un CERTIFICATO DI STATO LIBERO in altre nessuno in particolare. Dato che questa documentazione supplementare deve essere richiesta e prodotta tramite le rispettive diplomazie consolari del paese di appartenenza e debitamente tradotte il che genera sicuramente un extra-costo, sarebbe utile conoscere con precisione quali documenti sono effettivamente necessari e quindi obbligatori da produrre unitamente alla domanda. Grazie
I cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione Europea ma che sono regolarmente soggiornanti in Italia possono compiere atti giuridici se la loro permanenza sul territorio italiano è legittima secondo l’ordinamento nazionale.
Tale condizione è attestata dal possesso del permesso di soggiorno, in corso di validità, o dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Fatemi capire per favore
Se un cinese abita a pechino (NON ha il permesso di soggiorno essendo non risedente in italia)
Esiste una condizione di reciprocità tra l'Italia e la cina .
può camprare un immobile qui in italia , Ma non Può participare ad una sta ??????
o sbaglio ?
grazie per la risposta, considerato quindi che il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità è l'unico vincolo che differenzia giuridicamente, nell'ambito delle aste giudiziarie, un cittadino extracomunitario da un italiano ad esempio, mi chiedo il motivo per cui in alcune aste (cioè in fase di preparazione della domanda secondo l ordinanza di vendita) sono stati richiesti dettagliatamente CERTIFICATI DI STATO LIBERO E CERTIFICATI DI CITTADINANZA che ovviamente si é dovuto procedere a tradurre e legalizzare con esborsi non trascurabili ma soprattutto con una grande perdita di tempo fra ambasciate, consolati, prefetture etc. Chiedi quindi come fare valere questa vostra affermazione in fase di apertura delle buste o di informativa presso il delegato. Grazie
Riteniamo che la risposta alla domanda risieda nella L. 3 marzo 1987, n. 109, con la quale è stato ratificato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.
In particolare, il predetto accordo, dopo aver definito all’art. 2 la nozione di investimento, intendendo per tale “ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le relative leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente: a) le proprietà di beni immobili e mobili nonché ogni altro diritto in rem quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili”, ha affermato al successivo art. 3 che “Il trattamento accordato agli investimenti da parte di residenti o società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato agli investimenti di residenti o Società di ogni Paese Terzo”.
Dunque, sulla base di questi elementi normativi, riteniamo che un cittadino cinese possa partecipare ad una vendita giudiziaria in Italia.
Buongiorno,
Cittadino comunitario, vorrei partecipare ad una asta senza incanto ma l'avviso di vendita stipula che devo fare un assegno circolare per la cauzione. Ovviamente, dispongo di un conto nel paese di residenza (in una banca francese.) In questo contesto la mia domanda è: il tribunale accetta il assegno circolare francese? o ci sono altri mezzi di regolare con giroconto bancario, bonifico o tutto altro mezzo internazionale?
Ringrazio in anticipo
Cordiali saluti,
Mario
A nostro avviso la cauzione non può essere versata in valuta estera. Occorre infatti che il pagamento, per essere giuridicamente rilevante in Italia, sia eseguito con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del versamento. Così si esprime l’art. 1277 c.c.
Aggiungiamo inoltre che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerta è inefficace (tra l’altro) se l’offerente non presta cauzione “con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita”.
Registriamo che in un precedente di alcuni anni fa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12880 del 24/07/2012) la Corte di Cassazione ha affermato che “Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso” (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).
Buongiorno a tutti gli esperti di aste giudiziarie.
Una domanda per voi: vi risulta sia possibile offrire (parliamo di un'asta senza incanto) un valore inferiore alla base d'asta?
Non sapevo fosse possibile, ma ho tra le mani un avviso d'asta che prevede anche la possibilità di ricevere offerte inferiori alla base (a patto che non siano inferiori oltre il 25% rispetto alla base d'asta link ).
Sebbene la ratio della cosa sembri chiara (evitare di andare all'esperimento successivo con decurtazione del 25% della base) non sapevo fosse possibile.
Grazie!
Rispondiamo affermativamente alla domanda formulata.
L’art. 571, comma 2 c.p.c., stabilisce inequivocabilmente che l’offerta è inefficace se inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita (da intendersi come prezzo base), e dunque non è consentita la possibilità che l’offerta minima (prezzo base meno 25%) possa essere stabilita in misura diversa.
Il dato deriva anche dalla lettura dell’art. 572, commi secondo e terzo c.p.c., dai quali si ricava che se è presentata una sola offerta, per un importo pari al prezzo base ridotto di un quarto, il Giudice (o il professionista delegato in caso di delega) aggiudica il bene, a meno che:
ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
sia stata presentata una istanza di assegnazione da parte di un creditore.
Il soggetto che intende partecipare all'asta è un cittadino Albanese non residente, esistono trattati bilaterali con
l'Albania? Il cittadino albanese può partecipare all'asta?
Gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia possono acquistare un immobile nelle seguenti ipotesi:
a. se un trattato internazionale lo consente;
b. se in materia esiste una condizione di reciprocità tra l'Italia e il suo Stato di appartenenza, cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano comprare una casa.
Ciò in quanto si prescinde da questi accertamenti per i cittadini comunitari (AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO[per ora] REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA), i cittadini di paesi membri del SSE (Spazio economico europeo -ISLANDA LIECHTENSTEIN NORVEGIA), gli apolidi ed i rifugiati politici residenti da più di tre anni.
La condizione di reciprocità di cui alla let. B (necessaria quando non vi sia un accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, anche detti Bilateral Investment Treaties, o BITs) può essere accertata per il tramite del Ministero degli affari Esteri ai sensi dell’art. 1 d.P.R. 394/1999, a mente del quale “Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico ... il Ministero degli Affari Esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile, i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri...".
Quando invece vi sia stata la stipula di un accordo bilaterale, si ritiene che il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’Accordo assuma carattere di lex specialisrispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e dunque si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie in esso disciplinate.
Con riguardo all'acquisto di cittadino albanese, dalle informazioni reperibili sul sito della Farnesina la condizione di reciprocità appare verificata, con esclusione degli acquisti di terreni di valore archeologico, storico, artistico, giardini demaniali nonché riserve di flora e fauna e terreni di particolare valore ambientale.
Vorrei capire se , non essendo residente in Italia , essendo cittadino rumeno residente in Romania e non avendo quindi un conto corrente in Italia , potrei comunque gareggiare ad un asta ? Oppure devo avere almeno un conto corrente in Italia visto che ad ogni asta viene richiesto un assegno circolare non trasferibile ?
Per quanto ai documenti , cosa dovrei presentare ? Va bene il passaporto ?
Ai sensi dell’art. 345 .P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), “Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”.
Quindi, il passaporto è sufficiente.
Per quanto riguarda il versamento pari al 10% sull'importo proposto , viene richiesto un assegno circolare non trasferibile ... non avendo conto corrente italiano , in che modo si può offrire ?
Si potrebbe pensare ad un assegno circolare postale. Non ci sono altre possibilità. Suggeriamo di aprire un conto corrente in Italia da chiudere dopo la definizione della procedura.
L'assegno circolare potrebbe essere fatto anche da un amico che ha un conto corrente italiano ? Oppure è necessario un conto corrente proprio ?
Infine quali sono i requisiti fondamentali per gareggiare ,oltre ad un conto corrente eventuale , per uno straniero ?
Alcuni enti o giudici o custodi richiedono il permesso di soggiorno ,altri solo il passaporto ...esiste una regola ?
Capita con sempre maggiore frequenza nella prassi che l'offerta di acquisto provenga da un cittadino straniero, il che pone il problema dell'ammissibilità dell'offerta di acquisto, corollario della più ampa questione della capacità negoziale di questi soggetti.
A questo fine occorre operare una serie di distinzioni.
Va detto in primo luogo che non sono richiesti requisiti particolari per procedere all'acquisto per:
a) cittadini comunitari (AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO[per ora] REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA ROMANIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA);
b) cittadini di paesi membri del SSE (Spazio economico europeo -ISLANDA LIECHTENSTEIN NORVEGIA);
c) apolidi;
d) rifugiati politici residenti da più di tre anni.
Discorso diverso va svolto per gli stranieri regolarmente soggiornanti, familiari (in regola con il soggiorno) di uno straniero regolarmente soggiornante o apolide, in Italia da meno di tre anni. A questo proposito viene in rilievo l'art. 2, comma 2°, t.u.i. la quale così recita: "Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente": In relazione a questa norma la dottrina sostiene che si deve "ritenere che il legislatore con tale espressione volesse riferirsi non a qualsiasi presenza autorizzata, magari brevissima, ma solo a coloro che soggiornano stabilmente in Italia e che, pur non dovendo a tal fine necessariamente risultare anagraficamente residenti, avrebbero comunque l'obbligo della dichiarazione anagrafica nel Comune italiano di residenza (o di domicilio se privi di una stabile dimora per ragioni di lavoro o di consuetudini di vita"): insomma, la norma sarebbe riferita ai titolari di permesso di soggiorno, con esclusione delle situazioni riconducibili al c.d. soggiorno breve.
Questi soggetti possono acquistare un immobile, senza procedere alla verifica dell'esistenza della condizione di reciprocità, se:
a) sono titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari, per motivi di studio; infatti, a norma dell'art. 1 D.P.R. 18/10/2004, n. 334 l'accertamento della condizione di reciprocità "non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 t.u.i., nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno"
b) sono titolari di un permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno).
Infine, vanno considerati gli stranieri non regolarmente soggiornanti.
Essi possono acquistare un immobile nelle seguenti ipotesi:
1. se un trattato internazionale lo consente;
2. se in materia esiste una condizione di reciprocità tra l'Italia e il suo Stato di appartenenza, cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano comprare una casa. Infatti, come è noto, l'art. 16, comma 1°, disp. prel. dispone che "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali". La condizione di reciprocità (necessaria quando non vi sia un accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti, anche detti Bilateral Investment Treaties, o BITs) può essere accertata per il tramite del Ministero degli affari Esteri ai sensi dell’art. 1 del citato d.P.R. 334/2004, a mente del quale “1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri".
Come abbiamo detto in precedenti risposte, si ritiene generalmente che l’accertamento della condizione di reciprocità non vada effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs).
Ciò premesso, con riferimento alla Federazione russa, con comunicato del 23/04/2003, recante “Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 9 aprile 1996”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 94, si è reso noto che il 7 luglio 1997 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma il 9 aprile 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 1° luglio 1997, n. 223.
In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 7 luglio 1997.
Sulla scorta di questi dati riteniamo che un cittadino russo non residente in Italia possa presentare una offerta di acquisto.