inexecutivis
pubblicato
17 giugno 2020
A nostro avviso l'imposta di registro va calcolata sul prezzo effettivamento versato.
Invero ai sensi dell’art. 44, comma primo, D.P.R. 26/04/1986, n. 131,“Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione” (a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina del prezzo valore a norma dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296).
questo perchè: da un lato è quella la somma effettivamente versata, la quale costituisce il prezzo pagato; dall'altro, non avrebbe senso calcolare la quota parte di corrispettivo che non è stata sborsata perchè riferita ad una prozione che non è oggetto di trasferimento (essendone gli aggiudicatari già proprietari).