Trascrizione domanda giudiziale dall'esecutato dopo l'emissione del decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 23 gennaio 2020
matteomariazoccoli pubblicato 18 gennaio 2020

Premesso che in marzo 2018 partecipavo a pubblico incanto risultando aggiudicatario di un immobile, che dopo il saldo prezzo veniva emesso dal giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento a mio favore in luglio 2018.

Solo a Novembre 2019 riuscivo, dopo varie trafile, ad essere immesso nel possesso dell'immobile occupato sine titulo dall'esecutato.

Finalmente nel possesso del bene, occupato per giunta da beni mobili non rimossi dagli occupanti, riuscivo ad addivenire ad un accordo con un terzo acquirente che si dimostrava interessato all'acquisto del bene (finalmente) precisamente in data 16 Gennaio 2020. In questa sede, il tecnico dell'acquirente operando giustamente nell'interesse del suo assistito operava un'ispezione ipotecaria sul bene immobile. Purtroppo faceva osservare la trascrizione di una domanda Giudiziale, descritta come " azione di rivendicazione" del 3 Dicembre 2019.  La questione ha posto in allerta l'acquirente e ha contribuito a creare un atmosfera di insicurezza rispetto al trasferimento di un bene sulla quale pende una domanda giudiziale.

Mi chiedevo se questa domanda fosse in ogni caso opponiibile a terzi, nel caso di specie a me che acquistavo in esecuzione forzata.

Soprassedendo sull'atteggiamento dell'esecutato che ha proposto anche un' opposizione agli atti esecutivi ex 617 cpc che si discuterà nell'aprile 2020 e che non ha ancora realmente liberato l'immobile dai suoi beni mobili al netto delle mie sollecitazioni.

La mia domanda è legata 1) alla legittimazione attiva dell'esecutato a proporre azione di rivendicazione;

2) sulla eventuale ricaduta (per quanto difficile) di un giudizio favorevole rispetto alla domanda trascritta.

3) questa domanda pendente può spaventare qualsiasi acquirente, sono questi tutelati rispetto a qualsiasi evoluzione processuale ?

 

Grazie in anticipo

 

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2020

Per rispondere all’interrogativo formulato occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 2653 c.c., a mente del quale quando viene trascritta una domanda diretta a rivendicare la proprietà o altro diritto reale di godimento, La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda”.

Questa norma (e tutte quelle che attribuiscono efficacia prenotativa alla trascrizione di una domanda giudiziale) è espressione del principio in base al quale la durata del processo non può andare a danno dell'attore che ha ragione, e serve a impedire che l'attore possa essere pregiudicato se dopo la proposizione della domanda l'immobile venga trasferito a terzi.

Essa, pertanto, stabilisce i limiti entro cui, a norma dell’art. 111 c.p.c., la sentenza emanata contro il convenuto soccombente esplica efficacia contro il suo avente causa, e sotto questo profilo sembra avere carattere esclusivamente processuale (C. 7528/1992; C. 8233/1987; C. 4733/1978; C. 2843/1973; C. 2158/1971).

La conseguenza di questa previsione non è, pertanto, la salvezza dei diritti dei terzi aventi causa dal convenuto (atteso che in ipotesi di acquisto a non domino, e salva l'eventuale usucapione, la trascrizione del terzo, priva di effetti costitutivi, non può di per sé integrare il titolo del diritto di proprietà, C. 10499/2015); ma, la inopponibilità della sentenza nei confronti dei terzi estranei al giudizio, con la necessità dell'attore di promuovere una nuova domanda nei loro confronti (C. 11153/1997).

Queste premesse consentono di rispondere all’interrogativo formulato attraverso l’affermazione per cui se la domanda non è trascritta contro l’aggiudicatario non gli potrà essere opposta la sentenza, né a questi né ai suoi aventi causa.

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