Titolarita' immobile diviso tra nuda proprieta' ed usufrutto + comodato

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  • Ultimo messaggio 30 ottobre 2021
colexxx pubblicato 24 ottobre 2021

Buonasera,

 

nella perizia del tribunale viene riportato:

 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ad i seguenti esecutati:

***Omissis*** (Usufrutto 1/1)

***Omissis*** (Nuda Proprieta' 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

***Omissis*** (Usufrutto 1/1)

***Omissis*** (Nuda Proprieta' 1/1)

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni

[...]

FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI

Atto Esecutivo o Cautelare - Verbale di Pignoramento Immobili

Trascritto il 06/04/2016

[...]

STATO DI OCCUPAZIONE

L'immobile risulta concesso in comodato d'uso gratuito.

Registrazione contratto: 30/03/2017

Scadenza contratto: 31/12/2022

Rilascio: 31/12/2022

 

Le mie domande sono:

1) Al momento della formulazione dell'offerta, dovrei specificare i due titoli separati oppure al momento del decreto di trasferimento verranno consolidati in un unico titolo di proprieta'?

 

2) Il verbale di pignoramento (06/04/2016) sembra essere precedente alla registrazione del contratto di comodato gratuito (30/03/2017). In questo caso mi conferma che non ci sono problemi di opposizione / liberazione dell'immobile?

 

Grazie

S

 

 

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2021

Rispondiamo all'interrogativo osservando che non è necessario specificare i due titoli nell'offerta di acquisto, poichè viene posta in vendita la piena proprietà.

Quanto al comodato, non vediamo problemi, e non li avremmo visti neppure se il contratto di comodato fosse stato antecedente al pignoramento.

Trib. Torino Sez. III Ord., 07-05-2007, ha condivisibilmente affermato che “Il contratto di comodato stipulato dal precedente proprietario in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene; e ciò in quanto, per effetto del trasferimento in suo favore, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. In ogni caso, un comodato non è opponibile all'aggiudicatario di un immobile acquistato in sede di vendita forzata nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare; ed invero, l'art. 2923, co. 1, c.c. consente l'opponibilità all'acquirente delle sole locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento".

Argomenti in questo senso si ricavano anche da Cass. 11424/1992.

Il medesimo concetto si ricava anche dalla lettura di Cass. sez. I, 30.7.2009, n. 17735, la quale ha confermato la sentenza della corte di appello di Napoli che aveva ritenuto inopponibile al fallimento il contratto di comodato stipulato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, ritenendo inapplicabile l’art. 2923 c.c., il quale regola esclusivamente le condizioni di opponibilità della locazione.

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