Vendita senza incanto – Unico offerente – adeguamento del prezzo offerto

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  • Ultimo messaggio 29 maggio 2017
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angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 27 maggio 2017

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Il Caso :

Secondo esperimento di vendita Giudiziale con metodo di asta senza incanto di cui al prezzo base € 109.000.00 – Prezzo minimo € 81.750.00 – Unica offerta presentata per euro 90.000.00 Alla vendita, presieduta dal Professionista Delegato, erano presenti un avvocato in rappresentanza del creditore procedente e l’unico offerente. Valore del Bene in Perizia : 129.500.00 Aperta l’unica offerta, a norma dell’art. 572 1° comma il Professionista Delegato “ sente le parti” Il creditore procedente si oppone precisando che il prezzo offerto è pregiudizievole in quanto potrebbe  essere ricavato un maggiore importo da una successiva vendita e che , comunque, il prezzo offerto è inferiore al credito e, pertanto, l’accoglimento dell’offerta potrebbe pregiudicare l’interesse del creditore. L’unico offerente si vede costretto a migliorare l’offerta ed offre il prezzo di 98.000.00. A questo punto, vista l’offerta migliorata, il creditore procedente si rimette alla decisione del Professionista delegato. Il professionista Delegato in considerazione dell’adeguamento del prezzo offerto, accoglie la stessa e, per l’effetto aggiudica il bene all’unico offerente al prezzo di euro 98.000.00 Il professionista Delegato, ai sensi dell’art. 572  3° comma avrebbe avuto facoltà di  non aggiudicare.

I Quesiti :

E’ corretto l’adeguamento del prezzo offerto ? E’ corretto l’intervento del creditore procedente? Il professionista delegato ha operato correttamente?

Chiedo di dare ampia chiarezza sull’argomento

Firmato: 

Angelo tedesco

centroconsulenzastegiudiziarie

 

Il Caso :

Secondo esperimento di vendita Giudiziale con metodo di asta senza incanto di cui al prezzo base € 109.000.00 – Prezzo minimo € 81.750.00 – Unica offerta presentata per euro 90.000.00 Alla vendita, presieduta dal Professionista Delegato, erano presenti un avvocato in rappresentanza del creditore procedente e l’unico offerente. Valore del Bene in Perizia : 129.500.00 Aperta l’unica offerta, a norma dell’art. 572 1° comma il Professionista Delegato “ sente le parti” Il creditore procedente si oppone precisando che il prezzo offerto è pregiudizievole in quanto potrebbe  essere ricavato un maggiore importo da una successiva vendita e che , comunque, il prezzo offerto è inferiore al credito e, pertanto, l’accoglimento dell’offerta potrebbe pregiudicare l’interesse del creditore. L’unico offerente si vede costretto a migliorare l’offerta ed offre il prezzo di 98.000.00. A questo punto, vista l’offerta migliorata, il creditore procedente si rimette alla decisione del Professionista delegato. Il professionista Delegato in considerazione dell’adeguamento del prezzo offerto, accoglie la stessa e, per l’effetto aggiudica il bene all’unico offerente al prezzo di euro 98.000.00 Il professionista Delegato, ai sensi dell’art. 572  3° comma avrebbe avuto facoltà di  non aggiudicare.

I Quesiti :

E’ corretto l’adeguamento del prezzo offerto ? E’ corretto l’intervento del creditore procedente? Il professionista delegato ha operato correttamente?

Chiedo di dare ampia chiarezza sull’argomento

Firmato: 

Angelo tedesco

centroconsulenzastegiudiziarie

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2017

La questione posta nasce dalla previsione di cui all’art. 572, comma terzo, c.p.c., a mente del quale, in caso di unica offerta, “Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588”. 

Lo spirito di questa previsione è quello di la sciare aperta una “finestra” nel caso di offerta unica inferiore al prezzo base, riservando al professionista delegato la possibilità di non aggiudicare e rimettere gli atti al Giudice dell’esecuzione quando vi sia “seria” possibilità di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita.

Quali siano queste “serie” possibilità la norma (a nostro avviso correttamente) non lo precisa, poiché la casistica potrebbe essere la più disparata.

Nel caso prospettato ci sembra di capire che l’opposizione del creditore (con il quale il professionista delegato ha correttamente interloquito in forza della previsione di cui al primo comma dell’art. 571 c.p.c.) fosse del tutto generica, e certamente non può essere causa di non aggiudicazione il solo fatto che il prezzo offerto sia inferiore al credito.

Se tuttavia, ciononostante, l’unico offerente (che secondo noi poteva mantenere ferma la sua offerta) ha ritenuto, in quella stessa sede, di migliorarla, a nostro avviso il professionista bene ha fatto ad accoglierla ed aggiudicare.

 

Diverso, riteniamo, sarebbe stato il caso in cui il creditore avesse motivato le ragioni della possibilità di vendere ad un prezzo migliore con un successivo esperimento, o comunque fossero ricavabili aliunde elementi tal da far ritenere seria la possibilità di conseguire un prezzo più alto. In quel caso si sarebbe trattato di vagliare se quelle regioni potevano o meno rendere opportuna una non aggiudicazione nonostante l’offerta migliorativa.

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2017

Ovviamente, è bene precisare che da un punto di vista meramente formale, l'offerta migliorativa presentata, dovendosi qualificare come nuova offerta, sarebbe inefficace perchè tardiva, ma poichè non vi sono interessi contrapposti da tutelare, la stessa può essere accolta.

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