terreno edificabile con villino grezzo all' asta non accatastato

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  • Ultimo messaggio 13 settembre 2018
diesci pubblicato 05 settembre 2018

Buongiorno, avrei bisogno di sapere se posso chiedere agevolazione prima casa, per un asta a cui sto per partecipare, in perizia si specifica che all asta va un terreno edificabile con struttura di villino di 3 piani al grezzo, con tetto ultimato e tamponature esterne solo al piano soffitta è seminterrato, non accatastato,costruito con regolare concessione edilizia sia per il grezzo che con altro permesso rilasciato successivamente per il completamento, mai non eseguito(2 concessioni separate). Ho letto sul forum che vi siete gia pronunciati per un caso simile il 2 aprile 2018. Il mio dubbio è....possibile che debba pagare il 9% di imposta come se fosse un terreno edificabile, quando in realtà più del 50% del valore di perizia è dato da un immobile quasi completato...grazie.

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inexecutivis pubblicato 07 settembre 2018

Nelle risposte che abbiamo precedentemente fornito, non abbiamo detto che le agevolazioni fiscali legate all'acquisto della prima casa non spettano se l'immobile è in corso di costruzione.

Abbiamo invece osservato che a nostro avviso non è necessario procedere all’accatastamento dell’immobile per godere dei benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa. Invero, la Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972 estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate.

Abbiamo anche aggiunto che analoga disposizione non è prevista in materia di imposta di registro ma l’Agenzia delle entrate con la circolare 19/E/2001, ribadita successivamente con la circolare n. 38/E/2005, ha riconosciuto l’applicabilità dei benefici prima casa agli immobili in corso di costruzione anche ai fini dell’imposta di registro, a condizione che essi presentino le caratteristiche delle abitazioni non di lusso con la precisazione che in sede di acquisto  l’acquirente dovrà dichiarare di “non rendere l’abitazione di lusso nel prosieguo dei lavori”.

In questi termini si era pronunciata anche la giurisprudenza (cfr. Cass., sez, V, 7 luglio 2000, n. 9150).

diesci pubblicato 08 settembre 2018

Grazie per la risposta, no voi siete stati chiari, quello che ho omesso di scrivere è, che un notaio di mia fiducia insiste col sostenere che, non essendo accatastato l'immobile è come se non ci fosse, e quindi secondo lui dovrei pagare l' imposta di registro al 9%, come se fosse solo un terreno edificabile....

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2018

Ribadiamo il nostro convincimento, anche se non ci meraviglia la contraria opinione, in presenza di un dato normativo che non è perentorio sull'argomento.

diesci pubblicato 11 settembre 2018

Buongiorno, approfitterei della vostra autorevole e gentile consulenza per fare una ulteriore domanda.... Io sono già proprietario, nello stesso comune del villino grezzo all asta, di un appartamento ricevuto in donazione con benefici prima casa, mia moglie di nessun immobile. Ad aggiudicazione avvenuta, come dovrò calcolare l' imposta di registro? 2% per la quota di mia moglie(50%) e 9% per la mia(50%), oppure 2% anche che per me visto che è il primo acquisto a titolo oneroso? Grazie ancora....

inexecutivis pubblicato 13 settembre 2018

I requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni.

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano . La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Dette agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), anche se acquistate con atto separato.

Su questo tessuto normativo si è innestato l’art. 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Dunque, in definitiva, nel caso prospettato nella domanda l'aliquota agevolata potrà essere applicata solo se si procede alla vendita della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

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