TERRAZZO - LASTRICO SOLARE CON NUOVA PROPRIETA'

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  • Ultimo messaggio 15 aprile 2021
jo norel pubblicato 13 aprile 2021

Premessa:

Una palazzina di 2 piani, costruita negli anni 80 e costituita da 1 appartamento + un laboratorio  al piano terra e 2 appartamenti al piano primo. Una rampa di scale centrale alla palazzina permette l’accesso indipendente sui 2 lati alle 4 unità.

Il terrazzo di uno dei 2 appartamenti al primo piano è anche il lastrico solare del laboratorio sottostante, e da quando è stato costruito è sempre stato censito come lastrico solare. 

Alla morte dell’unico proprietario nel 2001, vengono ceduti in eredità i 3 appartamenti alla madre e il laboratorio alla figlia.

Il laboratorio intestato alla figlia nel 2014 è stato pignorato e messo all’asta e nel 2020 è stato aggiudicato all’asta ad una società. La nuova società proprietaria del laboratorio ora eccepisce che è anche proprietario del lastrico solare.

Domanda:

E possibile definire con certezza che il terrazzo dell’appartamento al primo piano e con unico accesso dall’appartamento sia integrante alla proprietà dell’appartamento stesso, e lastrico solare del laboratorio di altra proprietà anche se nella perizia non viene menzionato?

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2021

L'unico modo certo per verificare se il lastrico solare è di proprietà esclusiva è procurarsi tutti i titoli di provenienza dell'immobile (ad esempio il testamento) per verificarne il contenuto. Se poi il lastrico solare avesse una sua autonoma identificazione catastale, occorrerebbe verificare come è stato trattato negli atti.

Si tenga conto del fatto che, se nulla è detto negli atti, il lastrico solare costituisce cosa comune condominiale, ai sensi dell'art. 117 cc, a meno che non se ne possa invocare l'intervenuto acquisto per usucapione.

La giurisprudenza ha per esempio affermato che anche “La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 c.c., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti ed) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condomini sulla cosa comune, ex art. 819 c.c., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri ed occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà od uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito”(Cass. Sez. II 23/08/2017, n. 20287.

Solo nell'ipotesi di cessione in proprietà ad un terzo del lastrico solare e del diritto di sopraelevazione, effettuata da chi ne era titolare anteriormente alla costituzione del condominio, non solo il lastrico solare rimane escluso dalla presunzione legale di proprietà comune, ma, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolare del precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione Cass., sez. II 31/10/2012, n. 18822).

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