Termini decreto di trasferimento in tempi di COVID

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  • Ultimo messaggio 14 aprile 2020
Aggiudicatario pubblicato 12 aprile 2020

Buonasera,

mi sono aggiudicato un immobile agli inizi di dicembre e saldato a fine febbraio il prezzo d'acquisto, effettuando il rogito del mutuo con la banca col notaio delegato anche sperando di semplificare tutti gli adempimenti. Purtroppo, nonostante la mia premura, il notaio ha impiegato quasi un mese per depositare il decreto di trasferimento in tribunale. Contemporaneamente l'ivg mi ha consegnato le chiavi dell'immobile nominandomi custode, visto che l'immobile era libero. A questo punto quali sono i tempi per la firma del decreto, sono interessati dalle sospensioni covid? Mi risulta che ormai da anni il procedimento è informatico quindi nella pratica dovrebbe essere possibile per il giudice firmare.Inoltre è un mese che il notaio ha già depositato il decreto, basta per potermi considerare proprietario? posso iniziare a portare avanti alcune procedure quali attivazione linea elettrica, chiedere il cambio di residenza (sarà la prima casa), etc.

La preoccupazione nasce dal fatto che si tratta di un immobile di pregio in una zona isolata di campagna, senza alcun presidio o antifurti attivi. Sono preoccupato che possano esserci delle infrazioni o peggio delle occupazioni e finché non risulta di mia proprietà non posso neanche recarmi per controllare, pur essendone custode. Dal notaio delegato l'unica risposta che ricevo è un laconico "è tutto fermo". Grazie.

inexecutivis pubblicato 14 aprile 2020

Invero il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 pubblicato in pari data sulla sulla G.U. n. 60 aveva previsto, all’art. 1 comma primo, che “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [e dunque dal 9 marzo] e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”, aggiungendo al successivo comma 2 che fino al 22 marzo 2020 “sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

A 9 giorni di distanza, l’acuirsi dell’emergenza sanitaria ha determinato l’emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), che con l’art. 83 ha (sostanzialmente) prorogato al 15 aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissata al 22 marzo dal d.l n. 11/2020 citato, disponendo che i capi degli uffici potranno adottare disposizioni che prevedano, tra l’altro, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Infine, questo termine è stato prorogato all’11 maggio con l’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23

Pertanto, i termini processuali sono ad oggi sospesi dal 9 marzo al 15 aprile, e dunque per 64 giorni.

In ogni caso, se vi sono particolari ragioni di urgenza, consigliamo di depositare una istanza al giudice dell'esecuzione in cui si rappresenta l'urgenza di divenire formalmente proprietario dell'immobile, atteso che questo si verifica solo con il deposito in cancelleria del decreto di trasferimento firmato dal giudice dell'esecuzione.

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