inexecutivis
pubblicato
27 maggio 2017
Ai sensi dell’art. 591, comma secondo, c.p.c., quando, andato deserto un tentativo di vendita, il Giudice dispone che se ne svolga un altro, “può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto25 tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà.
Dunque, la decurtazione del 25 % non è una decurtazione fissa, ma costituisce solo il limite che non può essere superato (limite che dopo il quarto tentativo di vendita diventa del 50%), fermo restando che il Giudice può disporre un ribasso più contenuto.
Aggiungiamo che sovente il Giudice dell’esecuzione predetermina i ribassi, e la relativa misura, già in sede di adozione di ordinanza di vendita (che ai sensi dell’art 490 c.p.c. deve essere pubblicata sul sito internet unitamente alla perizia di stima redatta dall’esperto ed all’avviso di vendita).
Quindi, per rispondere alla prima domanda, le suggeriamo di esaminare l’ordinanza di vendita per verificare se già in quella sede il Giudice abbia determinato la percentuale dei ribassi da applicare al prezzo base per il caso di asta deserta.
A proposito del secondo quesito (quanto tempo passa tra una avviso di vendita e l’altro) non siamo in grado di rispondere, poiché questo dipende dall’andamento generale della procedura e dalla solerzia del professionista delegato.
In linea generale ricordiamo che ai sensi dell’art. 490 c.p.c. gli adempimenti pubblicitari devono essere eseguiti almeno 45 giorni prima.