Cerchiamo di chiarire il quadro normativo di riferimento.
A norma dell’art. 49 d.P.R. 380/2001 (il quale ha il suo antecedente normativo nell’art. 41-ter della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo edilizio, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali.
Non tutti gli abusi edilizi subiscono la scure del divieto di accesso ai benefici. Invero, specifica la norma, il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
Il successivo art. 50 comma primo prevede, in deroga a questa disposizione, che per gli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985 le agevolazioni tributarie si applicano nel caso sia stato rilasciato provvedimento in sanatoria. In mancanza del provvedimento di sanatoria in via provvisoria può essere presentata al momento della registrazione dell'atto copia della domanda di permesso in sanatoria, a condizione che il provvedimento definitivo di sanatoria sia presentato all’amministrazione finanziaria entro sei mesi dalla data in cui se ne ottiene comunicazione dal comune; in alternativa, nello stesso termine, deve essere presentata una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
In ogni caso, aggiunge il comma quarto, il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 49.
Infine il comma quinto prevede che “in attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.
Questa previsione, nel caso di esecuzioni immobiliari, deve essere coordinata con la lettura dell’art. 46, comma quinto del medesimo d.P.R. 380/2001, a norma del quale “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”.
Quindi l’aggiudicatario deve, per poter accedere ai benefici fiscali e qualora ne ricorrano le condizioni, presentare una domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria (o altro titolo edilizio, in relazione alla tipologia di abuso ricorrente).
Sennonché il problema è che prima della pronuncia del decreto di trasferimento in suo favore egli, non essendo proprietario del bene, non ha legittimazione a domandare il rilascio di titoli edilizi.
Ed allora, per uscire dall’empasse, il permesso di costruire in sanatoria deve essere presentato nel lasso di tempo che intercorre tra la pronuncia del decreto e la sua registrazione, che a norma dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986, deve avvenire nel termine di sessanta giorni.