Tassazione: non si concedono agevolazioni per presenza di abusi

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giovanniprimo pubblicato 04 dicembre 2019

Buonasera,

a mia figlia è arrivato il calcolo della tassazione e del saldo prezzo e fondo spesa dell'acquisto di un immobile.

Purtroppo non le hanno accettato l'agevolazione dell'acquisto per la prima casa, perché in perizia il CTU ha rilevato un piccolo abuso che ha calcolato, considerando oblazione oneri e onorario di un tecnico, meno di 2000 euro...un abuso irrisorio, ma penso sanabile visto che ha determinato i costi per sanarlo...però l'ufficio delle entrate non ha concesso  l'agevolazione e ha calcolato quasi 7000 euro il costo della tassazione.

Mi chiedo se si può fare qualcosa, presentando la richiesta in sanatoria anche se il decreto di trasferimento non è stato ancora fatto, per accedere comunque alla tassazione agevolata?

E se non si può fare niente, si può almeno esimersi dal sanare quei pochi metri, risparmierebbe almeno quei costi, o è obbligatorio sanare l'abuso?

Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti

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inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2019

Cerchiamo di chiarire il quadro normativo di riferimento.

A norma dell’art. 49 d.P.R. 380/2001 (il quale ha il suo antecedente normativo nell’art. 41-ter della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo edilizio, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali.

Non tutti gli abusi edilizi subiscono la scure del divieto di accesso ai benefici. Invero, specifica la norma, il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Il successivo art. 50 comma primo prevede, in deroga a questa disposizione, che per gli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985 le agevolazioni tributarie si applicano nel caso sia stato rilasciato provvedimento in sanatoria. In mancanza del provvedimento di sanatoria in via provvisoria può essere presentata al momento della registrazione dell'atto copia della domanda di permesso in sanatoria, a condizione che il provvedimento definitivo di sanatoria sia presentato all’amministrazione finanziaria entro sei mesi dalla data in cui se ne ottiene comunicazione dal comune; in alternativa, nello stesso termine, deve essere presentata una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

In ogni caso, aggiunge il comma quarto, il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 49.

Infine il comma quinto prevede che “in attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

Questa previsione, nel caso di esecuzioni immobiliari, deve essere coordinata con la lettura dell’art. 46, comma quinto del medesimo d.P.R. 380/2001, a norma del quale L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Quindi l’aggiudicatario deve, per poter accedere ai benefici fiscali e qualora ne ricorrano le condizioni, presentare una domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria (o altro titolo edilizio, in relazione alla tipologia di abuso ricorrente).

Sennonché il problema è che prima della pronuncia del decreto di trasferimento in suo favore egli, non essendo proprietario del bene, non ha legittimazione a domandare il rilascio di titoli edilizi.

Ed allora, per uscire dall’empasse, il permesso di costruire in sanatoria deve essere presentato nel lasso di tempo che intercorre tra la pronuncia del decreto e la sua registrazione, che a norma dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986, deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

giovanniprimo pubblicato 07 dicembre 2019

Intano grazie per la solita pronta disponibilità.

Mi chiedevo quando avviene la pronuncia del decreto, sicuramente dopo aver pagato il saldo richiesto dal delegato. Ma mia figlia può riservarsi di dare il saldo della tassazione in attesa di poter avere la pronuncia del decreto e fare la domanda di sanatoria, e nel frattempo pagare solo il saldo prezzo e gli altri importi richiesti?

Poi non ha risposto alla seconda domanda: se non riesce ad avere l'agevolazione, può evitare di fare la sanatoria dell'abuso o è obbligata a farlo? Che poi sarebbe una beffa, obbligarti a sanare senza però concederti le agevolazioni della prima casa.

Buon fine settimana e i migliori saluti.

inexecutivis pubblicato 11 dicembre 2019

Il versamento del saldo prezzo necessariamente precede il decreto di trasferimento. lo prevede esplicitamente l'art. 586, comma primo cpc.

é dunque impossibile una pronuncia del decreto di trasferimento che preceda il versamento.

Quanto all'abuso, l'aggiudicatario non ha obblighi in tal senso. La conseguenza della omessa presentazione della domanda in sanatoria nel termine previsto dall'art. 46 dpr 380/2001 è la definitiva decadenza dalla possibilità di sanare in un secondo momento.

giovanniprimo pubblicato 17 dicembre 2019

Buongiorno,

grazie per la pronta risposta, non ho potuto vedere subito.

Il saldo prezzo l'avevo immaginato, ma anche il saldo fondo spese bisogna pagare per avere il decreto di trasferimento? Cioè, bisognerebbe pagare la tassazione non agevolata e sperare in questi 60 giorni tra la pronuncia del decreto e la registrazione, di riuscire a fare la domanda di sanatoria per avere poi la tassazione agevolata? Oppure si può pagare tutto tranne il costo della tassazione in attesa della domanda in sanatoria?

Grazie

invio i migliori saluti

inexecutivis pubblicato 21 dicembre 2019

Nel rispondere al quesito dobbiamo necessariamente partire dalla premessa secondo la quale il codice di procedura civile non prevede espressamente la decadenza dell’aggiudicatario quale sanzione del mancato versamento delle spese di trasferimento del bene. Invero, questa conseguenza è prevista dall’art. 587 c.p.c. solo per il caso di mancato (o tardivo) versamento del saldo prezzo. In questi termini si è pronunciata Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013.

Tale conclusione, se è coerente con la norma appena richiamata e con la nuova previsione dell’art. 580 c.p.c. (dal quale è stata espunta la previsione per la quale il partecipante alla vendita doveva depositare in cancelleria “l’ammontare approssimativo delle spese di vendita”), si scontra con il dato per cui il legislatore della riforma del 2005 tace sull’argomento, così rimettendo al Giudice dell’esecuzione la regolamentazione di questa problematica. Per inciso, occorre considerare che ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.

Proprio per garantire che la procedura disponga delle provviste necessarie per il versamento dell’imposta, è ormai diritto vivente la regola per cui nelle ordinanze di vendita si preveda che unitamente al saldo prezzo debba essere versato, a pena di decandenza, anche il fondo spese necessario a sostenere i costi del trasferimento.

giovanniprimo pubblicato 21 gennaio 2020

Buongiorno e grazie per le risposte.

 

Mi sembra di capire che non c'è soluzione e ormai si avvicina il termine per saldare, stavamo anche pensando di chiedere al giudice una dilazione per la sola tassazione perché la si attendeva agevolata, ma sicuramente non sarà accettata.

Grazie per la disponibilità

invio i migliori saluti

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2020

Una richiesta di dilazione sarebbe teoricamente inaccoglibile poichè il termine per il versamento del saldo prezzo (e degli accessori) è perentorio (Cass. Sez. III, 29 maggio 2015, n.11171).

Grazie a lei!

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